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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11580/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 3.8.2022 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3.8.2022 il Tribunale di Gela, adito come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sentir revocare la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale in data 24.1.2012 che la aveva condannata per abusi edilizi consistenti nella realizzazione del terzo piano di 166 mq in sopraelevazione di un preesistente manufatto a due piani fuori terra, di un quarto piano mansardato di circa 16 mq., di una veranda antistante il piano terra e di due fabbricati comunicanti fra loro uno dei quali adibito a garage e l'altro a cantina, con contestuale ordine di demolizione, assumendo che il fatto fosse identico a quello già giudicato dalla Pretura di Gela con sentenza di proscioglimento per intervenuta oblazione del 3.3.1998 e perciò richiedendo ai sensi dell'art. 669, ottavo comma cod. proc. pen., a fronte del conflitto di giudicati, l'esecuzione della sola sentenza di proscioglimento.

A fondamento della declaratoria di inammissibilità il Tribunale adito ha, invece, ritenuto che gli interventi realizzati nel 2010 su una costruzione edificata abusivamente e rimasta allo stato di rustico, per la quale nonostante il pagamento della relativa oblazione non era intervenuta alcuna sanatoria, costituissero una ripresa dell'attività criminosa originaria configurante un nuovo reato, ontologicamente diverso dai fatti commessi nel 1993 per i quali era intervenuta sentenza di proscioglimento, che ripeteva le stesse caratteristiche di illegittimità, indipendentemente dalla repressione del relativo reato, dell'opera principale alla quale i successivi interventi di ampliamento e sopraelevazione ineriscono strutturalmente

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce il travisamento della prova in cui era incorso il G.E. nel ritenere l'identità del fatto oggetto delle due sentenze indicate nella richiesta ex art. 669 cod. proc. pen..

Nel puntualizzare come la richiesta avanzata al Tribunale riguardasse una parte soltanto degli abusi edilizi cui era riferita la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'Alagona dal Tribunale di Gela in data 24.1.2012 e, segnatamente, la realizzazione del terzo piano del preesistente manufatto e della veranda coperta in ampliamento del piano terra, evidenzia come le opere suddette corrispondessero integralmente a quelle per le quali era stata in precedenza pronunciato il proscioglimento per intervenuta oblazione nei confronti dell'odierna ricorrente in forza di sentenza risalente al 3.3.1998 dalla Pretura di Gela, avente ad oggetto la realizzazione in assenza della prescritta concessione edilizia di "un ampliamento di 50 mq. al piano terra e ancora al 1°, 2° e 3 0 piano di circa 170 mq ciascuno con pilastri in cemento armato e conci di tufo".

Muovendo da tale premessa, anch'essa travisata dal G.E. che aveva affermato la diversità totale e non già parziale dei due titoli esecutivi, deduce che il dato probatorio inesistente introdotto dall'ordinanza impugnata era costituito dalla prova che il fabbricato realizzato al terzo piano fosse, secondo la sentenza della Pretura, allo stato rustico, al contrario non evincibile in alcun modo dalla suddetta pronuncia che non contiene alcuna dicitura in tal senso.

Sostiene pertanto che, trattandosi di errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio derivante dall'errata percezione di quanto espressamente risultante dal provvedimento suddetto, sussistessero tutti i presupposti, stante la menzione nel capo di imputazione nella sentenza di condanna pronunciata il 24.1.2012 della realizzazione "senza concessione edilizia di un fabbricato posto al piano terzo e dell'ampliamento di una veranda antistante il piano terra" per provvedere in ragione del contrasto di giudicati alla revoca della successiva pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 669, ottavo comma cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Quantunque l'istanza presentata dalla Alagona riguardasse, così come puntualizzato con il presente ricorso, una porzione soltanto degli interventi edilizi oggetto della successiva sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'Alagona con riferimento all'immobile sito in Mazzarino nella contrada Voltagrande, ovverosia con l'esclusione dei due fabbricati destinati l'uno a garage e l'altro a cantina, la risposta data dal Tribunale adito non può ritenersi né eccentrica né illogica.

Nessun travisamento delle risultanze documentali emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, venendo sinteticamente definita allo stato rustico, e comunque di seguito precisato ancora in fase di completamento, quella stessa costruzione comprensiva del terzo piano che, stando al capo di imputazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dalla Pretura di Gela del 3.3.1998, risultava realizzato con pilastri in cemento armato e conci di tufo, espressamente definito, con espressione del tutto collimante con quella del G.E., "ancora in fase di ultimazione".

Per contro dalla pronuncia di condanna del Tribunale di Gela del 24.1.2012 il terzo piano "risulta completo di intonaci, di pavimenti, di infissi e di impianti termoidraulici" e che in sopraelevazione ad esso è stato anche realizzato un quarto piano mansardato, neanch'esso escluso nell'istanza rivolta al G.E..

Lo stesso dicasi per la veranda coperta, di cui non vi è alcuna menzione nella pronuncia di proscioglimento, mentre dalla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. risulta costituita da una struttura di 41 mq..

Poiché il presupposto della richiesta disciplinata dall'art. 669 ottavo cod. proc. pen. è costituito dall'identità del fatto posto a fondamento dei due giudicati, l'uno di proscioglimento e l'altro di condanna, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza non è passibile di alcuna censura, occorrendo avere riguardo ai fini dell'identificazione del fatto non solo all'accezione storico naturalistica secondo la quale il fatto non è che il complesso di quegli accadimenti che integrano il reato nella sua giuridica configurazione di elementi costitutivi e circostanziali, ma altresì alla sua collocazione temporale nel senso che quando la nuova condotta venga posta in essere successivamente alla accertata cessazione di quella precedente, seppur identica, si tratta pur sempre di un'ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa e, dunque, di un fatto diverso (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371).

In nessun travisamento della prova può, pertanto, ritenersi essere incorsa l'ordinanza impugnata.

Ed invero le condotte accertate dalla sentenza di patteggiamento sono ontologicamente diverse, come puntualmente sottolineato dal Tribunale di Gela facendo riferimento anche ai rispettivi capi di imputazione, da quelle contestate alla stessa imputata nel precedente procedimento poi conclusosi con il suo proscioglimento, costituendo una progressione criminosa realizzata o attraverso l'edificazione di nuovi manufatti sulla stessa area di sedime o attraverso la prosecuzione dell'attività edificatoria posta in essere nel lontano 1993 che, in quanto concretizzatasi in nuove opere insistenti sul preesistente manufatto ab origine abusivo, senza che in relazione ad esso fosse intervenuta alcuna sanatoria successiva, mutuano dall'opera cui accedono le stesse caratteristiche di illegittimità.

Il ricorso non può pertanto essere ritenuto meritevole di accoglimento, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 3.8.2022 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3.8.2022 il Tribunale di Gela, adito come giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per sentir revocare la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dallo stesso Tribunale in data 24.1.2012 che la aveva condannata per abusi edilizi consistenti nella realizzazione del terzo piano di 166 mq in sopraelevazione di un preesistente manufatto a due piani fuori terra, di un quarto piano mansardato di circa 16 mq., di una veranda antistante il piano terra e di due fabbricati comunicanti fra loro uno dei quali adibito a garage e l'altro a cantina, con contestuale ordine di demolizione, assumendo che il fatto fosse identico a quello già giudicato dalla Pretura di Gela con sentenza di proscioglimento per intervenuta oblazione del 3.3.1998 e perciò richiedendo ai sensi dell'art. 669, ottavo comma cod. proc. pen., a fronte del conflitto di giudicati, l'esecuzione della sola sentenza di proscioglimento. A fondamento della declaratoria di inammissibilità il Tribunale adito ha, invece, ritenuto che gli interventi realizzati nel 2010 su una costruzione edificata abusivamente e rimasta allo stato di rustico, per la quale nonostante il pagamento della relativa oblazione non era intervenuta alcuna sanatoria, costituissero una ripresa dell'attività criminosa originaria configurante un nuovo reato, ontologicamente diverso dai fatti commessi nel 1993 per i quali era intervenuta sentenza di proscioglimento, che ripeteva le stesse caratteristiche di illegittimità, indipendentemente dalla repressione del relativo reato, dell'opera principale alla quale i successivi interventi di ampliamento e sopraelevazione ineriscono strutturalmente 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce il travisamento della prova in cui era incorso il G.E. nel ritenere l'identità del fatto oggetto delle due sentenze indicate nella richiesta ex art. 669 cod. proc. pen.. Nel puntualizzare come la richiesta avanzata al Tribunale riguardasse una parte soltanto degli abusi edilizi cui era riferita la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'Alagona dal Tribunale di Gela in data 24.1.2012 e, segnatamente, la realizzazione del terzo piano del preesistente manufatto e della veranda coperta in ampliamento del piano terra, evidenzia come le opere suddette corrispondessero integralmente a quelle per le quali era stata in precedenza pronunciato il proscioglimento per intervenuta oblazione nei confronti dell'odierna ricorrente in forza di sentenza risalente al 3.3.1998 dalla Pretura di Gela, avente ad oggetto la realizzazione in assenza della prescritta concessione edilizia di "un ampliamento di 50 mq. al piano terra e ancora al 1°, 2° e 3 0 piano di circa 170 mq ciascuno con pilastri in cemento armato e conci di tufo". Muovendo da tale premessa, anch'essa travisata dal G.E. che aveva affermato la diversità totale e non già parziale dei due titoli esecutivi, deduce che il dato probatorio inesistente introdotto dall'ordinanza impugnata era costituito dalla prova che il fabbricato realizzato al terzo piano fosse, secondo la sentenza della Pretura, allo stato rustico, al contrario non evincibile in alcun modo dalla suddetta pronuncia che non contiene alcuna dicitura in tal senso. Sostiene pertanto che, trattandosi di errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio derivante dall'errata percezione di quanto espressamente risultante dal provvedimento suddetto, sussistessero tutti i presupposti, stante la menzione nel capo di imputazione nella sentenza di condanna pronunciata il 24.1.2012 della realizzazione "senza concessione edilizia di un fabbricato posto al piano terzo e dell'ampliamento di una veranda antistante il piano terra" per provvedere in ragione del contrasto di giudicati alla revoca della successiva pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 669, ottavo comma cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Quantunque l'istanza presentata dalla Alagona riguardasse, così come puntualizzato con il presente ricorso, una porzione soltanto degli interventi edilizi oggetto della successiva sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'Alagona con riferimento all'immobile sito in Mazzarino nella contrada Voltagrande, ovverosia con l'esclusione dei due fabbricati destinati l'uno a garage e l'altro a cantina, la risposta data dal Tribunale adito non può ritenersi né eccentrica né illogica. Nessun travisamento delle risultanze documentali emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, venendo sinteticamente definita allo stato rustico, e comunque di seguito precisato ancora in fase di completamento, quella stessa costruzione comprensiva del terzo piano che, stando al capo di imputazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dalla Pretura di Gela del 3.3.1998, risultava realizzato con pilastri in cemento armato e conci di tufo, espressamente definito, con espressione del tutto collimante con quella del G.E., "ancora in fase di ultimazione". Per contro dalla pronuncia di condanna del Tribunale di Gela del 24.1.2012 il terzo piano "risulta completo di intonaci, di pavimenti, di infissi e di impianti termoidraulici" e che in sopraelevazione ad esso è stato anche realizzato un quarto piano mansardato, neanch'esso escluso nell'istanza rivolta al G.E.. Lo stesso dicasi per la veranda coperta, di cui non vi è alcuna menzione nella pronuncia di proscioglimento, mentre dalla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. risulta costituita da una struttura di 41 mq.. Poiché il presupposto della richiesta disciplinata dall'art. 669 ottavo cod. proc. pen. è costituito dall'identità del fatto posto a fondamento dei due giudicati, l'uno di proscioglimento e l'altro di condanna, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza non è passibile di alcuna censura, occorrendo avere riguardo ai fini dell'identificazione del fatto non solo all'accezione storico naturalistica secondo la quale il fatto non è che il complesso di quegli accadimenti che integrano il reato nella sua giuridica configurazione di elementi costitutivi e circostanziali, ma altresì alla sua collocazione temporale nel senso che quando la nuova condotta venga posta in essere successivamente alla accertata cessazione di quella precedente, seppur identica, si tratta pur sempre di un'ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa e, dunque, di un fatto diverso (Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371). In nessun travisamento della prova può, pertanto, ritenersi essere incorsa l'ordinanza impugnata. Ed invero le condotte accertate dalla sentenza di patteggiamento sono ontologicamente diverse, come puntualmente sottolineato dal Tribunale di Gela facendo riferimento anche ai rispettivi capi di imputazione, da quelle contestate alla stessa imputata nel precedente procedimento poi conclusosi con il suo proscioglimento, costituendo una progressione criminosa realizzata o attraverso l'edificazione di nuovi manufatti sulla stessa area di sedime o attraverso la prosecuzione dell'attività edificatoria posta in essere nel lontano 1993 che, in quanto concretizzatasi in nuove opere insistenti sul preesistente manufatto ab origine abusivo, senza che in relazione ad esso fosse intervenuta alcuna sanatoria successiva, mutuano dall'opera cui accedono le stesse caratteristiche di illegittimità. Il ricorso non può pertanto essere ritenuto meritevole di accoglimento, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ric
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