Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40913/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 r i .ì.ele letto il ricorso proposto nell'interesse di ;GaistaTTRrde [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nei procedimenti penali nn 41564 e 29117 RGNR definiti con l'ordinanza di archiviazione descritta sentenza in epigrafe, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 in esito all'opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità, funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'ad 568 comma 5 cod. proc. pen; che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all'ad 616 cpp P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 r i .ì.ele letto il ricorso proposto nell'interesse di ;GaistaTTRrde [OSCURATO:PERSONA] persona offesa nei procedimenti penali nn 41564 e 29117 RGNR definiti con l'ordinanza di archiviazione descritta sentenza in epigrafe, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 in esito all'opposizione proposta dalla persona offesa, non è ricorribile per cassazione, salv.o i casi di abnormità, funzionale o strutturale, qui neppure prospettati, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'ad. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi di vizio che nel caso non vengono neppure prospettate, sicche risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'ad 568 comma 5 cod. proc. pen; che alla dichiarazione di inammissibilità nel caso si provvede de plano, con conseguente pronunzia delle statuizioni di cui all'ad 616 cpp P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 40913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris