CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 1987
Cassazione n. 09190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1987 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria alla data del 12/10/2023, ore 1,00, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella quasi flagranza del reato previsto dall'art.590bis, comma 2 e 590ter cod.pen.; contestato in quanto - sulla base del capo di imputazione provvisorio - l'indagato si era posto alla guida della vettura modello [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti; cagionando - all'esito di una manovra di sorpasso e dell'invasione dell'opposta corsia di marcia - un incidente stradale che vedeva coinvolto il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riportato lesioni personali; contestualmente, il giudice procedente - ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art.274, lett.c), cod.proc.pen. - ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso il provvedimento di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza delle norme processuali. Ha dedotto che le Sezioni Unite delle Cassazione avevano fissato il principio in forza del quale non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto; ha quindi dedotto che il giudice procedente non avrebbe fatto adeguato governo del predetto principio, evidenziandosi circostanze idonee a escludere lo stato di flagranza; ha dedotto che, sulla base del tenore letterale del verbale di arresto e della contestuale annotazione di servizio, l'inseguimento dell'autore del fatto sarebbe avvenuto solo dopo avere ricevuto indicazioni dalle persone presenti sul luogo e senza che gli agenti operanti avessero avuto diretta percezione del fatto, divenendo quindi irrilevantk - al fine di perfezionare lo stato di flagranza - il fatto che le ricerche fossero state immediatamente intraprese; ha quindi argomentato che, non essendovi stato inseguimento da parte di chi aveva avuto percezione personale del fatto, non poteva ritenersi perfezionato lo stato di quasi flagranza.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto emerge dagli atti processuali - puntualmente richiamati in sede di ricorso - la polizia giudiziaria, avuta notizia di un incidente stradale avvenuto al km 27 della strada Braccianese, si era recata sul luogo dell'evento e aveva quindi appreso da parte dei testimoni presenti, ivi compresa la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (poi riferendo la relativa circostanza telefonicamente ad altri operanti), che una vettura corrispondente alla descrizione fatta si stava dirigendo verso Bracciano; tale ricerca aveva quindi condotto gli operanti a fermare un veicolo corrispondente alla descrizione suddetta, presentante dei danni alla carrozzeria, tentando di procedere al relativo fermo; risulta quindi che, arrestata successivamente la marcia del mezzo, gli operanti avevano percepito all'interno dell'abitacolo un intenso odore di alcool, confermando tale circostanza la percezione che il conducente fosse la persona ricercata. 3. Va quindi premesso che l'art.382 cod.proc.pen. contempla - accanto all'ipotesi di flagranza propriamente detta e che ricorre quando l'autore del fatto sia colto nell'atto di commettere il reato - due ulteriori ipotesi riconducibili al cosiddetto stato di quasi flagranza e ricorrenti nei confronti di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Come è noto, le Sezioni Unite - con l'arresto espresso da Sez. U, n.39131 del 24/11/2015, Ventrice, RV. 267591 - hanno composto il contrasto interpretativo sussistente tra un orientamento che riteneva che la quasi flagranza non fosse ravvisabile se l'inseguimento dell'indagato fosse stato intrapreso dalla polizia giudiziaria per effetto e solo dopo l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco nel momento della commissione del reato e altro orientamento che riteneva invece sussistente lo stato di quasi flagranza anche nel caso del cosiddetto "inseguimento investigativo", in modo da comprendere nella relativa nozione anche l'azione intrapresa, eseguita e protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti e nel tempo strettamente necessario, occorrente alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Ricomponendo il correlativo contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in forza del quale è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; precisando peraltro, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: a) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; b) nel caso in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 4. Sulla scorta di tale orientamento è stato quindi affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382, cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni (Sez. 4, n. 23162 del 13/04/2017, Visonà, Rv. 270104, resa in fattispecie relativa al reato di fuga dopo un incidente stradale, in cui è stata ritenuta esente da censure l'ordinanza di non convalida dell'arresto in quanto eseguito all'esito di investigazioni durate circa ventuno ore, con assunzione di sommarie informazioni e verifiche sui veicoli coinvolti; Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021. Martone, Rv. 281887, relativa a fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso l'omessa convalida dell'arresto per il reato di omicidio stradale, operato il giorno successivo al fatto, nel quale gli operanti - tramite il numero di targa, loro riferito da una persona che aveva assistito all'incidente, e le informazioni acquisite dalla formale intestataria dell'autovettura - avevano individuato e raggiunto presso la sua abitazione il conducente del veicolo, il quale aveva confessato il reato e condotto gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto il mezzo, sul quale erano presenti tracce riconducibili al sinistro). Peraltro - proprio sulla base dei predetti principi - è stato altresì precisato che deve essere invece univocamente ricondotta allo stato di quasi flagranza l'ipotesi nella quale l'arrestato venga colto con cose o tracce idonee a ritenere che egli abbia comunque commesso il reato "immediatamente" prima (intendendosi con il relativo avverbio la necessità che l'indagato sia colto con cose e tracce inequivocabilmente rivelatrici della recentissima commissione del delitto; Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749); rilevando che tale locuzione non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187; Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso in cui l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga; Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kuqiqi, Rv. 271683; relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate). 5. Sulla base della lettura sinottica dei predetti principi, si evince quindi che deve ritenersi sussistente lo stato di quasi flagranza - oltre che nel caso di inseguimento conseguente alla percezione diretta del fatto - quando l'indagato sia stato sorpreso con cose o tracce denotanti la previa commissione del reato, in uno spazio temporale collocabile a stretto ridosso dalla consumazione del fatto e anche se la polizia giudiziaria abbia - in ipotesi - raccolto informazioni sul luogo da parte di soggetti che vi abbiano assistito.6. Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, non venga in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti non avevano assistito ai fatti ed erano pervenuti al rintraccio dell'indagato sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altri testimoni presenti al fatto, situazione che le Sezioni Unite hanno expressis verbis escluso potersi ricondurre alla previsione dell'art. 382 cod. proc. pen. Nel caso in oggetto sussisteva nondimeno la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l'indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto e specificamente rappresentate, come dato atto nel verbale, dalla presenza sul mezzo di segni di un recente incidente e dal forte odore di alcool proveniente sia dall'abitacolo che dall'alito del conducente, idonee a porlo in diretto collegamento con l'investimento già accertato ed elemento tangibile della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la "sorpresa" degli operanti. Ne consegue che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura precautelare nei confronti dell'indagato. 7. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e