CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -C.U.I. 051DGWA-, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/1992 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 28/09/2002, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, giudicando in sede di rinvio, dichiarava la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva applicarsi nei suoi confronti la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata; con la precedente sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. n. 627/2020 del 21/07/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli art. 110,81 cod.pen. e 73, comma 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, decisione annullata da questa Corte con sentenza n. 9014/22 limitatamente alla omessa statuizione in ordine all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 203 cod.pen. Argomenta che la valutazione di pericolosità di cui all'art. 203 cod.pen. deve essere attuale ed effettuata in maniera globale, valutando tutte le circostanze di cui all'art. 133 cod.pen. e non limitarsi a valutare la gravità del reato commesso nel lontano 2017; nella specie, il Giudice aveva omesso di considerare le condizioni di vita personale e sociale dell'imputato e, in particolare, i suoi legami affettivi e familiari e la circostanza che il predetto disponeva di regolare permesso di soggiorno ed era titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che sugli aspetti evidenziati, documentati dalla difesa, il Giudice aveva omesso di motivare. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'orientamento di questa Corte, che va qui ribadito, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Rv. 261378 - 01; Sez., n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271257 - 01). 3. Nella specie, il Tribunale, all'esito di un giudizio complessivo sulla personalità dell'imputato e sulle modalità dell'azione, ha espresso, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, una valutazione di pericolosità sociale dell'imputato, palesemente incline a delinquere e dedito alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, rimarcando sia i precedenti specifici, penali e giudiziari a suo carico, che il carattere continuativo dell'attività di spaccio, protrattasi nel tempo e con volume di affari apprezzabile come desumibile dal numero di clienti. [OSCURATO:PERSONA] di merito, pur colmando, quale giudice del rinvio, il deficit motivazionale sul punto oggetto dell'annullamento con rinvio operato dalla sentenza 9014/2022 ed accertando in concreto la pericolosità del condannato, non ha, però, proceduto anche all'esame comparativo della condizione familiare dello stesso, che era stata ritualmente prospettata e documentata dal difensore all'udienza camerale del 28/09/20222, rimanendo silente sul punto. Tale carenza motivazionale vizia il provvedimento impugnato e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi