CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21049/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati edifesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati inRoma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-intimata-Numero registro generale 1801/2019Numero sezionale 5010/2026Numero di raccolta generale 21049/2026Data pubblicazione 21/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 3661/2018, depositata in data 4/9/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 18 giugno 2026;I quattro ricorrenti (d’ora in poi, anche “i contribuenti”) indicati inepigrafe sono soci della [OSCURATO:PERSONA] S.A. (d’ora inavanti, “Cobra”), una holding costituita il 4/8/1992 con sede inLussemburgo, rispetto alla quale i contribuenti hanno semprepresentato le dichiarazioni fiscali dei redditi in Italia.Tale holding controlla un pacchetto azionario della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, “[OSCURATO:SOCIETA].”), società quotata nellaborsa italiana.Durante l’anno d’imposta 2008, Cobra, che aveva il controllo di CAT asua volta quotata nella borsa italiana, procedette alla cessione di420.000 azioni della CAT al prezzo di oltre 3.100.000, ottenendo cosìuna plusvalenza di oltre 3.000.000 di euro.Il risultato della cessione non è stato distribuito tra i soci di Cobra, maè stato reinvestito in un aumento di capitale di CAT.Con gli avvisi di accertamento impugnati, l’Agenzia delle Entrate hasostenuto che la plusvalenza ottenuta sarebbe da attribuiredirettamente ai soci di Cobra, che sarebbe una mera scatola vuota,cioè una creazione di puro artificio da ricondurre ad una ipotesi diinterposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973.Proposti distinti ricorsi, riuniti dalla C.T.P. di Varese, gli avvisi diaccertamento furono annullati.La C.T.R. della Lombardia, su appello dell’Ufficio, riformò la sentenzadi primo grado e confermò gli avvisi di accertamento.r.g. n. 1801/2019 a.c. 18/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1801/2019Numero sezionale 5010/2026Numero di raccolta generale 21049/2026Data pubblicazione 21/06/2026Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorso percassazione, affidato a tre complessi motivi, ulteriormente illustrati dasuccessiva memoria difensiva.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.Il sostituto P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1.Si deve preliminarmente esaminare il terzo motivo di ricorso,rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza permancanza della motivazione ovvero perché fondata su di unamotivazione meramente apparente in relazione ai fatti sui quali si fondail rigetto delle ragioni dei contribuenti”, con il quale i contribuenticensurano la sentenza impugnata in quanto sarebbe soloapparentemente motivata.1.1. Il motivo è fondato.L’impianto motivazionale della sentenza d’appello è fondato su unaserie di affermazioni apodittiche e di petizioni di principio che sembranopartire dal presupposto, errato in fatto e in diritto, che una società dicapitali non sia un soggetto distinto giuridicamente dai soci che nedetengono il capitale sociale.Non si comprende altrimenti cosa significhi l’affermazione secondo laquale la holding Cobra sia “espressione dei soci di riferimento”: ognisocietà di capitali è “espressione dei soci di riferimento”, in quanto conle decisioni assembleari possono condizionarne la vita, la gestione el’operatività; ma non per questo ogni società rappresenta un soggettointerposto rispetto ai soci che ne detengono il capitale sociale.Inoltre, non devono essere i soci, in linea generale, a provare“l’autonomia” della società di cui detengono il capitale: deve esserel’amministrazione a provare gli elementi dai quali presuntivamenter.g. n. 1801/2019 a.c. 18/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 1801/2019Numero sezionale 5010/2026Numero di raccolta generale 21049/2026Data pubblicazione 21/06/2026possa ricavarsi l’inesistenza di una effettiva alterità soggettiva tra lasocietà e i suoi soci, rispetto ai quali devono essere, a loro volta, i sociad addurre e provare gli elementi atti a smentire l’assunto dell’Ufficio.Nemmeno si comprende perché sarebbero incongruenti le ragioniaddotte dai contribuenti a sostegno della riferibilità alla società Cobradell’operazione di cessione delle azioni della CAT ed in che cosa debbaconsistere la cennata “alternatività al perseguimento del risparmiofiscale”, nozione che lascia intuire uno “scivolamento” dellaricostruzione della fattispecie nel senso di un comportamento elusivoche non sembra nemmeno essere stato contestato dall’Ufficio.Non si comprende, inoltre, perché sarebbe irrilevante il contenuto delp.v.c. del 2017 e per quale motivo la situazione della società nelperiodo d’imposta che qui viene in rilievo fosse diversa da quellatratteggiata nel cennato p.v.c.2. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimentodei primi due, oltre che della questione relativa allo ius superveniensin tema di sanzioni agitata in memoria dai contribuenti.3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 1801/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]