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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 31503/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 5833/2022 mod. 21 pendente presso il Tribunale di Pescara in ordine ai delitti di calunnia, falso e truffa, ha impugnato il decreto che ha disposto il giudizio da parte del giudice dell'Udienza preliminare e i connessi atti istruttori anche emessi dal Tribunale di Pescara, deducendo violazione degli artt. 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 in relazione agli artt. 420e 420- bis, 420-ter, 429-quater, 421, 424, 431, 484 e 489 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso, tenuto conto altresì delle memorie del 27 giugno 2025 della difesa, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimenti endoprocedimentali che, in quanto tali, non sono impugnabili in cassazione, ma semmai costituire oggetto di impugnazione all'esito della decisione nel merito.

Sotto questo profilo, non è ipotizzabile la pur dedotta abnormità, tenuto conto che detto vizio dell'atto, di creazione giurisprudenziale onde consentire la impugnabilità degli atti endoprocedimentali, è stato ritenuto sussistente nella sola ipotesi in cui lo stesso determina una stasi irreversibile del processo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie / .

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 5833/2022 mod. 21 pendente presso il Tribunale di Pescara in ordine ai delitti di calunnia, falso e truffa, ha impugnato il decreto che ha disposto il giudizio da parte del giudice dell'Udienza preliminare e i connessi atti istruttori anche emessi dal Tribunale di Pescara, deducendo violazione degli artt. 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184 e 185 in relazione agli artt. 420e 420- bis, 420-ter, 429-quater, 421, 424, 431, 484 e 489 cod. proc. pen. 2. Il ricorso, tenuto conto altresì delle memorie del 27 giugno 2025 della difesa, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso provvedimenti endoprocedimentali che, in quanto tali, non sono impugnabili in cassazione, ma semmai costituire oggetto di impugnazione all'esito della decisione nel merito. Sotto questo profilo, non è ipotizzabile la pur dedotta abnormità, tenuto conto che detto vizio dell'atto, di creazione giurisprudenziale onde consentire la impugnabilità degli atti endoprocedimentali, è stato ritenuto sussistente nella sola ipotesi in cui lo stesso determina una stasi irreversibile del processo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie / . 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Decreto Cassazione n. 31503/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris