CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2905/2019 in data 05/05/2021 della Corte di appello di Bari, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Foggia che, in data 02/10/2018, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata in concorso (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale in concorso (capo B), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 116 cod. pen. in relazione ai capi A) e B). La Corte territoriale affermava la penale responsabilità del Cursio per i reati ascrittigli a titolo di concorso anomalo sulla base di una valutazione in astratto, e non in concreto, della prevedibilità ed evitabilità del diverso e più grave reato commesso dal concorrente rimasto ignoto, tenuto conto del contesto fattuale in cui si svolgeva l'azione. I giudici di secondo grado hanno totalmente pretermesso l'esame del nesso psicologico richiesto dall'art. 116 cod. pen., ossia la colpa in concreto, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza del coefficiente di partecipazione psichica, la prevedibilità in astratto dell'evento più grave, addebitando così al Cursio tutti gli ulteriori eventi (rapina e resistenza a pubblico ufficiale) nella produzione dei quali la sua volontà e sfera di controllo è rimasta totalmente estranea. La corretta applicazione dell'art. 116 cod. pen. avrebbe richiesto, invece, la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del Cursio che ha voluto soltanto il reato meno grave (il furto) e l'evento diverso (rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale), nel senso che quest'ultimo doveva essere oggetto di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, della condotta iniziale a cui il Cursio aveva partecipato, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato, del concorrente e le circostanze ambientali nelle quali l'azione si è svolta. Secondo motivo: contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale, nel motivare in ordine agli elementi posti a fondamento del riconoscimento della penale responsabilità del Cursio in ordine ai delitti di cui ai capi A) e B), operava un travisamento della prova affermando come sussistenti circostanze non riscontrate in atti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha respinto la richiesta difensiva di differimento dell'udienza per legittimo impedimento a comparire dell'imputato. Invero, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877). 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di concorso anomalo, con particolare riferimento al coefficiente soggettivo di prevedibilità dei reato più grave. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha evidenziato che per le circostanze di tempo e di luogo era altamente probabile l'intervento di vigilanti o delle forze dell'ordine e che l'imputato, sentito l'abbaiare dei cani, invitò il complice, conducente dell'autocarro rubato, ad allontanarsi rapidamente, pronunciando le parole "iamcin, iamcin", ovvero "andiamo, andiamo", salendo poi sul camion rapidamente. Il che dimostra la prevedibilità, se non addirittura la previsione, dell'inseguimento che di lì a poco avrebbe ingaggiato la vittima del furto. Tale condotta configura senz'altro la violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa della rapina impropria consumata di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen., essendo stata posta in essere da parte del ricorrente, in concorso con persona rimasta ignota, sùbito dopo aver sottratto l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] 150/E18 a [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per assicurarsi l'impunità, dinnanzi alla persona offesa che inseguiva i rei a bordo di un suo veicolo, speronava il predetto veicolo, danneggiandolo e costringendo la persona offesa a fermarsi e, quindi, speronava l'auto di servizio della Polizia di Stato, nel frattempo sopraggiunta, che si era collocata di traverso sulla pubblica via per bloccare la fuga dei rei. Orbene, per consolidata giurisprudenza, l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce il diverso reato di rapina quale logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268564; nello stesso senso, Sez. 2, n. 32644 del 18/06/2013, Alic, Rv. 256841; Sez. 2, n. 49443 del 03/01/2018, Jamarishvili, Rv. 274467), avendo il reo, unitamente al proprio complice, usato un'energia fisica che ha limitato la persona offesa nei propri movimenti, consentendo - quale effetto - l'impossessamento definitivo del bene alla medesima sottratto. Nella fattispecie, è possibile ritenere che sia stata positivamente verificata la sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha prevedibilmente voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, accertata, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (cfr., Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). All'obiezione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe potuto in alcun modo prevedere la condotta del correo non essendo alla guida dell'autocarro, la sentenza impugnata ha validamente replicato riconoscendo come non fosse affatto necessario che il Cursio non avesse "voluto" la realizzazione del reato più grave ovvero dell'ulteriore reato di cui al capo B), essendo sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, nella specie agevolmente presumibile, in relazione ai principi dell'id quod plerumque accidit e sulla base delle circostanze di luogo e di tempo in cui si è verificata la sottrazione, circostanze che rendevano altamente probabile l'intervento di vigilanti o delle Forze dell'Ordine e non essendo in alcun modo provata un'inequivoca dissociazione da parte del ricorrente alle condotte del suo complice: il ricorrente, pertanto, quand'anche non avesse in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto tranquillamente rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il ricorrente sollecita una non consentita rivalutazione del significato probatorio delle dichiarazioni rese dalla teste D'[OSCURATO:PERSONA], denunciando in modo generico anche un travisamento delle predette dichiarazioni. Infatti, il ricorso che intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;( (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritannente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. L'inosservanza di tali oneri (come appunto nel caso di specie) comporta la genericità del motivo e la sua conseguente inammissibilità. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc