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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50895/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'dato aVvrso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ABIDI Ala e ABIDI Dhia deducono, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'Appello di Bologna, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e al difetto di motivazione in ordine alla prospettata applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che i predetti imputati, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena, relativi all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 2023 Il consig estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA'dato aVvrso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ABIDI Ala e ABIDI Dhia deducono, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d'Appello di Bologna, in data 07/03/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e al difetto di motivazione in ordine alla prospettata applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che i predetti imputati, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena, relativi all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023 Il consig estensore Il
Sentenza Cassazione n. 50895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris