CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12017/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] SALVADORIche ha concluso chiedendoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riformato, sotto il profilo sanzionatorio, la pronuncia del Tribunaleche aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Sindaco pro tempore del [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di incendio colposo, avendo provveduto ad autorizzare losvolgimento di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti dedicatialla Madonna del Carmine, secondo modalità che, all’esito dei giudizi di merito, sonostate ritenute violative degli artt. 50, 54 d.lgs. n. 267 del 2000, disposizioni chesicurezza urbana, accanto alla generale responsabilità dell’amministrazionecomunale e alla rappresentanza dell’ente, con il correlato dovere di garantire ilrispetto delle normative di sicurezza e della protezione della collettività.La Corte di appello ha rigettato la richiesta assolutoria, sul rilievo che, amente dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al sindaco di ottemperareai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana, di cuiè stato ravvisato l’omesso rispetto nell’organizzazione dell’evento, in propositoavendo la Corte distrettuale osservato che i richiamati obblighi non possono essereelusi mediante il conferimento di una generica delega affidata a terzi.Ai sensi dell’art. 50 d.lgs. cit., è inoltre attribuita al sindaco la responsabilitàgenerale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con ildovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione dellacollettività, dalle quali origina la posizione di garanzia in capo allo stesso e ilconseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso disvolgimento di attività pericolose.Nella specie, era mancata la prescritta attività di controllo, in quanto a pocheore dall’inizio dello spettacolo, erano intervenute modifiche organizzative e,segnatamente, era stato mutato il punto di accensione dei fuochi artificiali. A talevariazione dell’iniziale programma, aveva fatto seguito la mera comunicazioneinformale alla Polizia incaricata dell’ordine pubblico.Sotto altro profilo, è stato escluso che potesse essere valorizzata, ai finidell’esclusione della responsabilità, la circostanza che l’intero territorio comunalepresentasse il rischio di incendi. Al riguardo, la Corte ha osservato che losvolgimento di spettacoli pirotecnici non costituisce una attività obbligatoria, percui, in presenza di fattori di rischio, amplificati dal periodo estivo nel quale ifesteggiamenti si celebravano, avrebbe dovuto essere evitato di autorizzarne losvolgimento, non essendo possibile garantire la corretta distanza tra la fonte delpericolo, gli spettatori e la vegetazione circostante.La pena è stata rideterminata la pena in senso più mite, così valorizzandol’atteggiamento collaborativo dell’imputato; non è stato accolto, per converso, ilmotivo di doglianza relativo alla concessione delle circostanze attenuanti ad effettospeciale previste dall’art. 423-bis, commi sesto e settimo, cod. pen., in quanto, adavviso della Corte territoriale, l’imputato non aveva compiuto alcuna attivitàimpeditiva o riparatoria, ad eccezione del doveroso allertamento dei Vigili del fuoco,che sarebbero stati comunque avvisati dalla Polizia municipale; sotto altro profilo,non aveva, inoltre, provveduto al ripristino dello stato deli luoghi prima dell’aperturadel dibattimento.La Corte ha ritenuto prive di pregnanza, ai fini dell’operatività del commasettimo dell’art. 423-bis, cod. pen., le dichiarazioni, genericamente auto-indizianti,rese dall’imputato che, ad avviso del giudice distrettuale, non avevanoconcretamente contribuito alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione del suoautore.È stato respinto il motivo di doglianza relativo alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, alla luce dell’insussistenza di elementi suscettibilidi valorizzazione a tale fine, richiamando, sul punto, la sentenza di primo grado.2. Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con motivisintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’attribuzionedella responsabilità per colpa ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. inrelazione all’evento occorso.Ad avviso del ricorrente, l’imputato, che non aveva realizzato alcunacondotta direttamente causativa dell’incendio, non avrebbe dovuto essere ritenutoresponsabile di quanto accaduto, posto che aveva delegato per l’esecuzione dellospettacolo pirotecnico un soggetto professionalmente competente affinché curasse,in sicurezza, l’organizzazione dello spettacolo.Da un lato, egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, nonavendo innescato la sequenza causale che aveva portato all’evento; dall’altro,l’incendio era comunque derivato da circostanze non imputabili, né al materialeesecutore degli artifici pirotecnici, assolto dalle accuse, né all’odierno ricorrente.L’incendio non si sarebbe verificato a causa di negligenza, imprudenza oimperizia, ma nonostante la cura, la prudenza e la perizia che anche l’odiernoimputato aveva impiegato nell’organizzazione della manifestazione.2.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione dell’art. 606, lett. b),cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto,cod. pen.Ad avviso del ricorrente, l’imputato non sarebbe stato nelle condizioni dicompiere alcuna delle attività riparatorie, se non quella, effettivamente effettuata,di allertare i Vigili del fuoco dell’incendio in atto: non sarebbe possibile esigere cheil sindaco si attivasse al fine di spegnere il fuoco, né che ripristinasse lo stato deiluoghi.Il fuoco aveva interessato un costone, rivestito da vegetazione boscosa,della montagna retrostante il paese, sicché le sole condotte che avrebbero potutoessere astrattamente richieste allo stesso sono state, a ben vedere, effettivamentetenute.2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma settimo,cod. pen.La decisione impugnata, cadendo in errore, non avrebbe in alcun modovalorizzato l’aiuto concreto prestato dal sindaco alla ricostruzione degli accadimenti,in quanto, durante le indagini, era stato sentito in qualità di persona informata deifatti e aveva fornito indicazioni sull’occorso, che avevano finito per coinvolgereanche la sua persona, tanto che l’audizione era stata interrotta. In altre parole,l’imputato si era messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, collaborando efinendo per rendere dichiarazioni auto-indizianti.Paventa la difesa del ricorrente che, ove l’esegesi della disposizione dovesseescludere la rilevanza di tale condotta in termini di concreto aiuto alla ricostruzionedel fatto, si profilerebbe la violazione del principio costituzionale di eguaglianza.2.4. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, a fronte delleragioni giustificative poste a fondamento della mancata applicazione delle stesse daparte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello non avrebbe affrontatola doglianza che rappresentava la risalenza dei precedenti penali dell’imputato e lacorretta condotta di vita che egli aveva in seguito assunto.4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, la Procura generale,nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, pur nominalmente censurando la decisione perviolazione di legge (art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’attribuzione diresponsabilità per il delitto di cui all’art. 423-bis cod. pen.), deduce censureafferenti alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, ribadendo, conaffermazioni generiche, che l’imputato, il quale aveva delegato l’esecuzione dellospettacolo pirotecnico a un terzo, esperto in tale ambito, non aveva compiutoalcuna attività prodromica alla causazione dell’incendio, che si sarebbe propagatoper circostanze non attribuibili a taluno dei soggetti coinvolti.Riproponendo una rilettura alternativa degli accadimenti, che sono statiricostruiti ed illustrati con motivazione logica, esauriente e non contraddittoria dalledue sentenze di merito, che formano un unico corpo motivazionale, originandoun’ipotesi di cd. doppia conforme, la censura deve essere pertanto ritenutainammissibile, inammissibilità che si apprezza anche sotto il profilo dell’assenzadella cd. specificità estrinseca del motivo di ricorso, non risultando le censurepuntualmente correlate alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento dellasentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv.268823-01).1.1. La Corte di appello, confermando, in punto responsabilità, la decisionedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha affrontato i rilievi mossi alla sentenza delTribunale che, con l’odierno ricorso, il ricorrente ripropone.Invero, le due decisioni evidenziano, premessa la sussistenza, in capo alsindaco, di obblighi nascenti dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, la circostanzache l’imputato, in tale qualità, era responsabile dei doveri di sicurezza pubblica e disicurezza urbana i quali, nell’organizzare l’evento, non erano stati adempiuti.A mente dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, compete al sindaco diottemperare ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezzaurbana e, per effetto dell’art. 50 d.lgs. cit., è attribuita allo stesso la responsabilitàgenerale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con ildovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione dellacollettività, originando in capo allo stesso la posizione di garanzia, con ilconseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso disvolgimento di attività pericolose.In termini, è stato affermato da questa Corte con principio condiviso dalCollegio, che «Il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, è titolare di una posizione di garanzia a tuteladell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione,deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, edispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventidannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili eurgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza cheaveva riconosciuto la responsabilità del sindaco, a conoscenza della situazione dipericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, in relazione ai reati di omicidiocolposo e lesioni personali colpose cagionati dall'aggressione di un rilevante numerodi cani detenuti da un cittadino in un terreno non recintato)» (Sez. 4, n. 58243del 26/09/2018, T. Rv. 274950-01).1.2. In altra prospettiva, la Corte ha osservato, affrontando il tema delladelega di funzioni, che i doveri richiamati non possono essere elusi mediante unagenerica delega, affidata alla competenza tecnica di un terzo, nella speciel’esecutore dei fuochi, [OSCURATO:PERSONA], posto che lo stesso è risultato privo dellespecifiche competenze in materia di sicurezza.La Corte di appello, con motivazione immune da distonie logiche, priva dicontraddittorietà e coerente con i principi giurisprudenziali in tema di delega difunzioni (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535-01) ha inoltre precisato che la delega di funzioni non esime il delegante dall’obbligodi vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, specie in caso di attivitàpericolose, monitoraggio che, nella specie, era stato invece trascurato; del resto, apoche ore dall’inizio dell’attività pirotecnica, era stato addirittura modificato il puntodi accensione dei fuochi, di ciò essendo stata data mera comunicazione informalealla Polizia incaricata dell’ordine pubblico, circostanza che è stata logicamentevalutata quale indice di scarsa diligenza nella fase organizzativa, curata in primapersona dall’imputato.Le doglianze mosse dal ricorrente si rivelano pertanto inidonee, alla lucedelle puntuali considerazioni svolte dai giudici di merito, a scalfire il correttoincedere motivazionale, ove si consideri che, con assunto apodittico e smentito dallerisultanze illustrate, il ricorrente sostiene che l’imputato ha osservato ogni cautela,prudenza e perizia nello svolgere i compiti ai quali era preposto, assunto che trovapatente smentita nel fatto che l’imputato, a ridosso dell’evento, aveva autorizzatouna diversa allocazione del punto di accensione dei fuochi, che si era rivelato forierodella propagazione dell’incendio.Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con l'apparato argomentativo asostegno della decisione, infondatamente oppone la non corretta applicazione deiprincipi che attengono all’individuazione del reato ascritto e, con rilievi invasivi diun tema d'indagine estraneo, per le sue implicazioni di merito, a quellolegittimamente proponibile in questa sede, esprime un diffuso dissenso rispetto alrisultato probatorio cui la decisione è pervenuta attraverso un percorso logicoineccepibile e tende, per tale via, a impegnare questa Corte in una diversa lettura,inibita in sede di legittimità, degli stessi dati.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione almancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod.pen.2.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, negando il riconoscimentodell’attenuante, sarebbe incorsa in violazione di legge posto che l’imputato, almomento dello scoppio dell’incendio, non sarebbe stato nelle condizioni di fare altro,se non allertare i Vigili del fuoco, evidenziando, inoltre, che tale condotta non puòessere obliterata, avendo impedito che le conseguenze dell’evento fossero portatea conseguenze ulteriori. Non sarebbe stato possibile pretendere una diversa suaaveva attinto un costone di montagna difficilmente raggiungibile, e, comunque,mancavano al sindaco le specifiche competenze al riguardo.2.2. Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.Il tema sottoposto al Collegio riguarda il perimetro applicativo dellacircostanza attenuante prevista all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., introdottacon la novella di cui al decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, conmodificazioni, nella legge 8 novembre 2021, n. 155, la quale recita: «Le penepreviste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dicolui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata aconseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e,ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi».Occorre premettere che, in tema di tutela del patrimonio boschivo, si sonosusseguiti alcuni interventi legislativi scaturiti dall’esigenza di apprestare una piùpregnante tutela del bene giuridico protetto, messo a rischio dalla frequenza edannosità, per l’ambiente naturale, di fenomeni incendiari, diffusi sul territorionazionale.Può idealmente individuarsi una linea portante nell’azione legislativa, da unlato, volta ad inasprire le pene, sia principali, sia accessorie e a prevedere misureablative, dall’altro, tesa ad introdurre meccanismi di riduzione della pena in favoredi chi tiene condotte post-delittuose, inquadrabili negli schemi del ravvedimentooperoso o della collaborazione processuale.Con specifico riferimento alla condotta prevista dal comma sesto dell’art.423-bis cod. pen., la disposizione contiene la previsione di due distinte previsioni,posto che la riduzione di pena dalla metà a due terzi è stabilita in favore di «coluiche si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenzeulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primogrado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristinodello stato dei luoghi».Si tratta della scelta di valorizzare, sotto il profilo sanzionatorio, quellecondotte finalizzata ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenzeulteriori, in quanto suscettibili di circoscrivere e contenere gli effetti della condotta,riconnettendosi, dunque, al cd. danno criminale derivante dal reato: come evidenziala Relazione ministeriale di accompagnamento al ricordato decreto legge n.120 del2021, il legislatore è ricorso all’introduzione di circostanze attenuanti ad effettospeciale, avendo «dato buona prova in altri settori del diritto penale, sul modellodel ravvedimento operoso», previsto per i reati ambientali dall’art. 452-decies cod.pen.Alla luce di quanto esposto, sembra pertanto possibile affermare che,riguardando l’attenuante le conseguenze inerenti alla lesione o al pericolo arrecatoal bene giuridico tutelato dalla norma violata, essa deve essere riconducibile allacategoria delle circostanze a valenza oggettiva, avendo il legislatore valorizzatocomportamenti volti a ridurre l’offesa al bene protetto dal reato.Tale conclusione trova conforto nelle riflessioni della dottrina, che, nelcommentare le disposizioni di recente introduzione, ha individuato analogie rispettoall’attenuante di cui all’art. 452-decies cod. pen., relativa ai cd. eco-delitti, la cuimatrice oggettiva si ricaverebbe dal rilievo conferito a comportamenti tesi aneutralizzare l’incidenza dannosa dell’illecito.Come noto, la legislazione penale registra una varietà di disposizioni in cuiviene valorizzata la condotta susseguente al reato: si pensi, in primis, all’art. 62 n.6 cod. pen., secondo cui la pena é diminuita per chi si sia «adoperatospontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannoseo pericolose del reato».Procedendo a un raffronto tra la ricordata disposizione con quella di cuiall’art. 423-bis, sesto comma, cod. pen., si rileva tuttavia come quest’ultima,diversamente dall’art. 62 n. 6 cod. pen., non associa alcun avverbio alle condottepost delittuose, risultando così legittimo inferire che, in caso d’incendio, non siarichiesto che le attività del soggetto agente risultino spontanee ed efficaci.Se, ciò premesso si passa all’esame della disposizione di cui all’art. 452-decies cod. pen., anche nella stessa non è dato ritrovare alcun indice di spontaneitàed efficacia del comportamento post-delittuoso.A fronte di tale dato letterale, il Collegio è consapevole che, ingiurisprudenza, è stato tuttavia affermato che «l'attenuante ad effetto speciale delravvedimento operoso, di cui all'art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore dichi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenzeulteriori, esige l'effettuazione di interventi di concreto aiuto all'ambiente, nonpreventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un'effettivae stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendosufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell'agente, priva di ogni effetto. (Inmotivazione, la Corte ha precisato che l'azione riparatoria, pur se eseguibile anchea distanza di tempo dalla commissione del reato, dev'essere, comunque, avviataprima dell'inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventigià realizzati e non "in fieri").» (Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci,Rv. 287985-02).In tale prospettiva, va ricordato che la giurisprudenza formatasi in ordineall’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, offre, accanto a decisioni cheassumono la necessità che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine diinterrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale proventoe strumento del crimine, non rientrandovi, quindi, le dichiarazioni prive di riscontrio meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze dimarginale rilevanza (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249999-01),pronunce che ritengono invero sufficiente che l’imputato abbia reso disponibile tuttoil suo patrimonio di conoscenze, astrattamente idonee, pur se in concreto prive ditale valenza, in ausilio al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata adulteriori conseguenze (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347-01).Tornando alla lettura che, nella giurisprudenza di legittimità, è statapare evidenziare la necessità che sia soppesata l’effettiva incidenza della condottapost delittuosa ai fini dell’interruzione della catena produttiva degli effetti negatividannosi o pericolosi, originati dalla condotta criminosa.2.3. Ciò premesso ed incentrando ora la riflessione sulla circostanzadubbio, ad avviso del Collegio, che, mirando a rimediare alla persistenzadell’incendio e a contenerne portata ed effetti, il legislatore si sia limitato avalorizzare la "buona volontà" del trasgressore, senza preoccuparsi del risultatofinale che l’attivazione del soggetto agente abbia determinato, in termini dirisanamento del danno e che, conseguentemente, all’attenuante vada riconosciutanatura oggettiva.Del resto, l’espressione normativa, condensata nell’impiego del verbo «siadopera per», costituisce indicatore espressivo della scelta di valorizzare la volontà,o, quanto meno, il tentativo posto in essere dal soggetto agente di fornire un ausiliopost delittuoso, mediante comportamenti tesi a neutralizzare l’incidenza dannosadell’illecito.Coerentemente a tale impostazione, è stato osservato, in dottrina, che lastessa potrebbe operare nel caso in cui l’autore dell’incendio abbia allertato i Vigilidel fuoco, consentendo loro di circoscrivere la portata e la durata del fenomenodistruttivo e ciò, in disparte se la scelta del soggetto agente sia avvenutaspontaneamente ed efficacemente.Alla luce di quanto esposto, la Corte di appello è incorsa nel denunciato viziodi violazione di legge, laddove ha escluso l’applicabilità dell’evocata attenuante, sulsolo rilievo che la chiamata ai Vigili del fuoco da parte del sindaco fosse doverosa eche, in ogni caso, i soccorsi sarebbero stati allertati dalla Polizia municipale.Invero, quanto rileva ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante dequa è proprio l’evenienza, di natura oggettiva e squisitamente fattuale, diaccadimenti riconducibili a condotte non preventivamente tipizzabili, maunivocamente finalizzate, di certo, alla effettiva e stabile inertizzazione delleconseguenze del reato.La conclusione della Corte di appello, laddove ha ritenuto che non fossepossibile valorizzare, nei termini richiesti dalla difesa, la chiamata effettuatadall’imputato ai Vigili del fuoco, sembra pertanto collidere con i principi posti afondamento della disposizione attenuatrice della responsabilità.La Corte di appello, in sede di rinvio, è chiamata pertanto a valutare, previaverifica dell’esatta sequenza che ha condotto all’intervento dei Vigili del fuoco, e,segnatamente, degli effetti che la chiamata proveniente dal sindaco ebbe aprodurre, in che termini alla stessa sia possibile attribuire rilievo ai finidell’attenuazione della pena, ai sensi dell’art. 423-bis, comma 6, cod. pen.3. La terza doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuantespeciale di cui all’art. 423-bis, comma settimo, cod. pen. è infondata.La censura difensiva appare, da un lato, versata in fatto, laddove proponealla Corte la rivalutazione di elementi fattuali sottoposti a vaglio da parte del giudicedi merito, che ha risposto con argomenti coerenti ed immuni da contraddizioni,dall’altro, aspecifica, in quanto, lamentando che non siano state ritenute sufficienti,a tale fine, le dichiarazioni auto-indizianti rese dall’imputato, in ragione delle qualisi era reso necessario interromperne l’audizione in sede di indagini, omette diindicare in che termini tale contributo sarebbe stato invero suscettibile di tradursinel fattivo supporto teso ad individuare cause e responsabili dell’evento incendiario.4. Infondato è il quarto motivo di ricorso in ordine al rigetto del motivo diappello in ordine al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, inquanto la decisione non presenta la carenza motivazionale dedotta, alla luce delfatto che, a fronte dell’esclusione, in primo grado, delle stesse - sulla basedell’affermazione che non era emerso alcun concreto elemento a tale fine valutabile- il relativo motivo di appello risulta aspecifico, essendosi la difesa limitata asostenere che la condotta di vita successiva ai fatti avrebbe giustificatol’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.Ne discende, pertanto, che la decisione della Corte di appello, laddoverichiama, a tale fine, la sentenza di primo grado, non è pertanto censurabile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente lacircostanza attenuante di cui all'art. 423bis, comma 6 c.p., con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarail ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]