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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41444/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecco, a loro richiesta, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettivamente concordate con il PM in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (Nouichi e Ramli) ed all'art. 73, comma 5 st. d.P.R. (Houssam).

Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, Nouichi e Ramli deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica delle condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Houssam per carenza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.

Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., né quella articolata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in maniera formale né quella formulata dagli altri ricorrenti in termini solo apparentemente ammissibili, limitandosi a prospettare in maniera generica la sussistenza di un diverso reato rispetto a quello correttamente ritenuto in sentenza.

I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere sj sore [OSCURATO:PERSONA] 1 5 yl 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecco, a loro richiesta, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettivamente concordate con il PM in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (Nouichi e Ramli) ed all'art. 73, comma 5 st. d.P.R. (Houssam). Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, Nouichi e Ramli deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica delle condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Houssam per carenza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., né quella articolata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in maniera formale né quella formulata dagli altri ricorrenti in termini solo apparentemente ammissibili, limitandosi a prospettare in maniera generica la sussistenza di un diverso reato rispetto a quello correttamente ritenuto in sentenza. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di € 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere sj sore [OSCURATO:PERSONA] 1 5 yl 2021
Sentenza Cassazione n. 41444/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris