CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V927
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle organizzazioni sindacali di rappresentanza nazionali e territoriali e dei rispettivi enti promossi e partecipati e a loro collegati
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle organizzazioni sindacali di rappresentanza nazionali e territoriali e dei rispettivi enti promossi e partecipati e a loro collegati
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: ANIAC; ATECA; ADICOLF; CONFIA
Parti sindacali: SELP; ASSOCIAZIONE NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI; SLI; SINALP; UNIAGENTI
Decorrenza: 2025-12-29
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2025-12-29
Stato: Acquisito
Identificativo: 20931
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=238871
--- Testo contratto ---
Dicembre 2025 - Dicembre 2028
t·1 ATEGA ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORIALE
e�\ �0-11-.U:x:i,"ll 14�1
Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari
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.. *.. .
S.E.l:.P. -...... ,1 ... ............. v .... ,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti
delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali e dei
rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
Triennio economico e normativo dicembre 2025 - dicembre 2028
L'anno 2025, il giorno 29 del mese di Dicembre in Roma, presso la sede legale del!' O.S.
SI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei
Pensionati, sita in Viale Beethoven 63 int. 2
TRA LE PARTI SOCIALI DATORIALI E LAVORATORI
ANIAC - Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti, con sede legale
sita �n Roma in _Viale Beethoven 63, int. 3, piano 1 ° - Cod. Fisc. 9781148?587, ra.ppre�e!�tat,Ì dal : , Presidente Naz10nale e Legale Rappresentante pt, D.ssa Carullo Ermelinda; ML-.;,�I-C-l.u/4{'<.,-k
CONFIA - Confederazione Nazionale Imprenditori Agricoli, con sede legale sita in Roma in
Viale Beethoven 63 int. 3 - Cod. Fisc. 97992760 3, 1·a resentata in questo atto dal Vice
Presidente Nazionale, Gennarino Magnone; . �
UNIAGENTI - Unione Nazionale Itali a Agenti sicurativi, co}1 sede legale Roma in
Viale Beethoven 63 int. 3, piano 1°- Cod. Fisc. 96575350580, n:1pP/6sentata dal Presidente
Nazionale e Legale Rappresentante pt, Dott. Roberto Salvi;_ '---- j,f -
ADICOLF - Associazione Datoriale Italiana Colf, con sede legai Roma in Viale Beethoven
63 int. 3 piano 1 °- Cod. Fisc. 97990010585, rappresentata in questo atto dal Vice Presidente
Nazionale, Francesco Di Donna7,.,,_ " I'., , . P ,'ì, t,. _ .,_
A TECA - Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori, con sede
in Viale delle Milizie, 38 00192_ Roma - Cod!\Fisc. 90045130615, rappresentata dal Segretario
Generale, Diana Giacomo; ¾@:u�- ���J·,���::::::
7
SI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e d ei
Pensionati, con sede legale Roma in Viale Beethoven 63 int. 2 - Cod Fisc.)!!�5sef)
rappresentata dal Segretario Generale Confederale e L.R. pt, Avv. Orazio Sorec�� h_
S.E.L.P. - Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati, con sede legale in Roma in Via Egerio
Levio 18/20 00174 - Cod Fisc. 9785�?0585, rappresentato dal Segretario Generale e L.R. pt,
Doti. Giovanni Centrella;
;f ",
CCNL ·peri Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
SLI - Sindacato Lavoratori Immigrati, con sede legale Roma in Viale Beethoven 63 int. 2 -
Cod Fisc. 979' 14403�<:,, rappresentato dal Segretario Nazionale e L.R. pi, Avv. Pier Francesco
Pistuddi;
l../
ANIA - Associ' zione Nazionale Inquilini ed Assegnatari, con sede legale Roma in Viale
Dott. Andrea Monteleone.
1 \'{.),,.
Beethoven 63 int. 2 - Cod Fi
}J
9iEt'/6� '6P87, rappresentata dal Segretario Nazionale e L.R. pt,
:)/stipulato quanto segue:
Il presente CCNL per i, Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di I Rappresentanza Nazionali e Territoriali e dei rispettivi Enti promossi e
partecipati e a loro collegati.
Premessa
16 Titoli;
126 Articoli.
Letti approvati e sottoscritti da tutti i Rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti
Titolo I. Applicazione del Contratto e Sfera di Validità
Art. 1 - Campo di Applicazione;
Art. 2 - Classificazione del Personale;
Art. 3 - Decorrenza e Durata;
Art. 4 - Efficacia del CCNL;
J\rt. 5 - CCNL: Esclusività di Stampa e Distribuzione del Contratto.
Titolo II Sistema delle Relazioni Sindacali
Art. 6 - Livelli di Contrattazione
Art. 7 - Contrattazione Nazionale
Art. 8 - Contrattazione di Secondo Livello
Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 9 - Diritti di Informazione
Art. 10 - Diritti Sindacali
Art. 11 - Diritto di Sciopero
Art. 12 - Sciopero Virtuale
Art. 13 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 14 - Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA)
Art. 15 - Permessi Retribuiti RSA
Art. 16 - RSU
Art. 17 - Procedure per la Indizione delle Elezioni RSU
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a lorn collegati
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
3
Art. 18 – Compiti e Funzioni delle RSU
Art. 19 - Diritti, Tutele, Permessi Sindacali e Modalità d’Esercizio delle RSU
Art. 20 – Permessi non Retribuiti RSA o RSU
Art. 21 – Clausola di Salvaguardia
Art. 22 – Assemblea
Art. 23 – Referendum
Art. 24 - Trattenute Contributi Sindacali
Art. 25 - Delegato Aziendale
Titolo IV – Bilateralità
Art. 26 - Ente Bilaterale Nazionale Generale – EN.BIL.GEN.
Art. 27 – Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 28 - Osservatorio Nazionale
Titolo V - Sicurezza sul Lavoro e Privacy
Art. 29 - Tutela della Privacy e Uso di Dispositivi Tecnologici
Titolo VI - Tutela della Salute e della Dignità della Persona
Art. 30 - Trattamento di Malattia e Infortunio
Art. 31 - Condizioni Ambientali
Art. 32 - Genitori Disabili e Tossicodipendenti
Art. 33 - Mobbing
Art. 34 - Molestie Sessuali
Art. 35 - Lavoratori Immigrati
Art. 36 - Lavoratori Disabili
Art. 37 - Occupazione Femminile
Art. 38 - Congedo di Maternità e Paternità
Art. 39 – Congedo Parentale
Art. 40 - Permessi per Assistenza al Bambino
Art. 41 – Congedo Parentale a Ore
Art. 42 – Congedo per Matrimonio
Art. 43 - Diritto allo Studio
Titolo VII Orario e Organizzazione del Lavoro
A
rt. 44 - Orario di Lavoro
Art. 45 - Flessibilità dell’Orario Contrattuale di Lavoro e Banca Ore
Art. 46 - Reperibilità
Art. 47 - Lavoro Multi Periodale a Tempo Pieno
Art. 48 - Lavoro non Soggetto a Limitazione d’Orario
Art. 49 - Lavoro Minorile
Art. 50 - Lavoro Domenicale Festivo e Notturno
Art. 51 – Lavoro Straordinario
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
4
Art. 52 – Lavoro a Turni
Titolo VIII Svolgimento del Rapporto di Lavoro
A
rt.53- Festività - Permessi Retribuiti-Permessi Straordinari Retribuiti-Permessi non Retribuiti
Art. 54 - Aspettativa
Art. 55 - Trasferta
Art. 56 - Distacco
Art. 57 - Trasferimento
Art. 58 – Ferie
Art. 59 – La Pronta Disponibilità - Reperibilità
Art. 60 – Sospensioni – Soste - Riduzione d’Orario-Recuperi
Art. 61 - Intervallo per Consumazione dei Pasti
Art. 62 - Risarcimento Danni e Furti
Art. 63 - Risoluzione del Rapporto di Lavoro- Preavviso
Art. 64 – Cessione – Trasformazione - Liquidazione
Titolo IX Doveri dei Lavoratori e Norme Disciplinari
A
rt. 65 - Divieti
Art. 66 - Doveri dei Lavoratori
Art. 67 - Codice Disciplinare
Art. 68 - Licenziamento per Mancanze
Art. 69 - Ritiro della Patente
Titolo X Instaurazione del Rapporto di Lavoro
A
rt. 70 – Assunzione - Documentazione
Art. 71 - Periodo di Prova
Art. 72 - Mansioni Promiscue, Mansioni Superiori
Art. 73 - Passaggio di Livello
Titolo XI
Trattamento Economico – Mansioni e Dettaglio Livelli
A
rt. 74 – Paghe Base Nazionali
Art. 75 – Scatti di Anzianità
Art. 76 – Assorbimenti
Art. 77 – Indennità di Cassa e Maneggio Denaro
Art. 78 - Prospetto Paga
Art. 79 – Corresponsione della Busta Paga
Art. 80 – Trattamento di Fine Rapporto Lavoro
Art. 81 – Previdenza Complementare
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
5
Art. 82 – Sanità Integrativa
Art. 83 – Contributo Assistenza Contrattuale - Legge 311 del 4 Giugno 1973 – (W432)
Art. 84 – Indumenti di Lavoro
Art. 85 – Assegno Unico Universale
Art. 86 – Lavoratori Affetti da Patologie Oncologiche
Titolo XII Orario di Lavoro
A
rt. 87 – Orario Normale Settimanale
Art. 88 – Durata dell’Orario di Lavoro
Art. 89 - Orario Part-Time
Art. 90 - Orario Flessibile
Art. 91 - Orario Annuale
Art. 92 – Riposo Giornaliero
Titolo XIII Mensilità Supplementari (Tredicesima)
A
rt. 93 – Tredicesima Mensilità
Titolo XIV Tipologie del Rapporto di Lavoro
A
rt. 94 - Lavoro a Tempo Determinato
Art. 95 - Lavoro Intermittente
Art. 96 - Lavoro Somministrato
Art. 97 – Lavoro a Tempo Parziale
Art. 98 – Trasformazione del Rapporto
Art. 99 – Tele Lavoro
Art. 100 – Lavoro Agile
Titolo XV Apprendistato
A
rt. 101 – Tipologie Contratto di Apprendistato;
Art. 102 – Durata Rapporto Contrattuale
Art. 103 – Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere
Art. 104 – Proporzione Numerica
Art. 105 – Disciplina del Rapporto
Art. 106 – Parere di Conformità
Art. 107 – Periodo di Prova
Art. 108 – Riconoscimento Precedenti Periodi di Apprendistato
Art. 109 – Obblighi del Datore di Lavoro
Art. 110 – Doveri dell’Apprendista;
Art. 111 – Trattamento Normativo
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
6
Art. 112 – Livelli di Inquadramento Professionale e Trattamento Economico
Art. 113 – Malattia
Art. 114 – Infortunio
Art. 115 – Durata Contratto di Apprendistato
Art. 116 – Obblighi di Comunicazione
Art. 117 – Formazione
Art. 118 – Finanziamento della Formazione dell’Apprendistato
Art. 119 – Rinvio alla Legge
Titolo XVI T
rattamento Fine Rapporto
A
rt. 120 – Trattamento di Fine Rapporto e Tempistiche di Pagamento
Art. 121 – Anticipazioni del T.F.R.
Art. 122 – Condizioni per l'Anticipazione
Art. 123 – Motivazioni per l'Anticipazione
Art. 124 – Limiti all'Anticipazione
Art. 125 – Onnicomprensività della Retribuzione
Art. 126 – Decorrenza e Durata
L
etti approvati e sottoscritti dai tutti i Rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti
Titolo I. Applicazione del Contratto e Sfera di Validità
Articolo 1 – Campo di Applicazione.
Le Parti, nq di Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, a carattere
nazionale, ribadiscono che il presente “ CCNL per i Dipendenti delle Organizzazioni
Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali e dei rispettivi Enti promossi e
partecipati e a loro collegati” deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile
che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme
inderogabile. Pertanto le Parti, si impegnano, a sostenere la corretta applicazione del presente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in tutte le sedi Istituzionali competenti.
Le Parti, sottolineano, altresì, il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto
delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli
obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti
indirizzi comunitari, attraverso:
− una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che
assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi
procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e,
conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo
registrato nei settori;
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
7
− un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione
di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si
potenzi la logica del servizio alle Imprese e ai Lavoratori.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive
responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali,
consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo
sviluppo delle potenzialità dei Settori interessati sia sotto l'aspetto economico-produttivo e sia
con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni
sindacali e di informazioni coerente con le esigenze dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori de l
settore.
Le Parti convengono, inoltre, di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi
Governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed
istituzionale funzionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia di lavoro.
Quindi, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in tutta la sua articolata
disciplina è applicabile, in maniera unitaria e non parziale, su tutto il territorio nazionale dai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e a tutte le altre tipologie
contrattuali previste dal nuovo mercato del lavoro di cui alla vigente normativa del lavoro in
vigore. Pertanto le Parti Sociali hanno concordato di sottoscrivere un nuovo “ CCNL per i
Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionale e Territoriale e
dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati” virtù della nuova disciplina dei
molteplici Istituti contrattuali interessati dalle suddette modifiche normative.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie è un
complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua
norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il
godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative Regionali,
Nazionali e Comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi
interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere
alle esigenze delle OO .SS. relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro con i rispettivi
Dipendenti.
Il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti
collettivi nazionali, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Il presente CCNL nella sua forma di Testo ufficiale sarà editato conforme all’originale dalle
Parti stipulanti, che ne hanno, insieme, l’esclusività a tutti gli effetti.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne
inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle
Parti sottoscrittrici, che si riservano ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali
(C.N.E.L. - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro , il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e l’INPS ), i Datori di Lavoro dei Settori interessati e i rispettivi Lavoratori,
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
8
ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche
memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
In caso di controversia sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle
Organizzazioni Sindacali firmatarie con le eventuali modifiche. Per quanto non
espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia
di lavoro.
Quindi il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutta la sua articolata
disciplina è applicabile, in maniera unitaria e non parziale, su tutto il territorio nazionale ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e a tutte le altre tipologie
contrattuali previste dalla normativa vigente in materia.
Artico
lo 2 – Classificazione del Personale;
PR
IMO LIVELLO
A
ppartengono al “ Primo Livello ” i Lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono
funzioni direttive di rilevante importanza, come i Direttori Generali che nell’ambito dello
specifico settore di competenza oltre che svolgono funzioni d irettive con ampia autonomia e
discrezionale e con poteri decisionali svolgono anche incarichi di particolare responsabilità
funzionale e di coordinamento sovrintendendo a tutte le attività di mera competenza e
responsabilità gestionali anche nella conduzione delle risorse in settori di particolare
complessità.
P
rofili esemplificativi:
a) D
irettori Generali di Istituti di Patronato;
b) Direttori Generali di OO.SS. Datoriali;
c) Direttori Generali di OO.SS. del Lavoratori;
d) Direttori Generali di Enti Bilaterali;
e) Direttori Generali di Fondi Interprofessionali;
f) Direttori Generali di Fondi Sanitari;
g) Direttori Generali di Casse di Previdenza;
h) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
SEC
ONDO LIVELLO
A
ppartengono al “ Secondo Livello ” i Lavoratori di concetto che svolgono funzioni
operativamente autonome di controllo e di coordinamento ad alto contenuto professionale.
P
rofili esemplificativi:
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
9
a) Responsabile Nazionale;
b) Coordinatore Nazionale;
c) Responsabile Nazionale di Settori;
d) Responsabile Nazionale di Processi;
e) Responsabile Nazionale di Federazioni Nazionali;
f) Vice Presidente Nazionale di OO.SS. Datoriali;
g) Responsabile Nazionale di Enti Bilaterali;
h) Responsabile Nazionale di Fondi Interprofessionali;
i) Responsabile Nazionale di Fondi Sanitari;
j) Responsabile Nazionale di Casse di Previdenza;
k) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
T
ERZO LIVELLO
A
ppartengono al “ Terzo Livello ” i Lavoratori che svolgono mansioni di concetto che
richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i Lavoratori
specializzati che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano
una specifica ed adeguata capacità professionale, acquisita mediante preparazione teorica o
tecnico-pratica comunque acquisita.
P
rofili esemplificativi:
1. R
esponsabile Regionale Sindacale;
2. Coordinatore Regionale Sindacale;
3. Responsabile Regionale di Monitoraggio e Controllo;
4. Responsabile Regionale Amministrativo e Contabile;
5. Responsabile di Area con comprovata Esperienza;
6. Responsabile di Reparto;
7. Responsabile Regionale di Sede di Patronato;
8. Impiegato di Concetto con adeguata specializzazione;
9. Impiegato presso le Segreterie Confederali Nazionali dell' OO.SS dei Lavoratori;
10. Impiegato presso le Presidenze Nazionali dell' OO.SS Datoriali;
11. Impiegato presso la Direzione Generale degli Istituti di Patronato , con specifico
incarico di responsabilità formalmente definito;
12. Impiegato in mansioni Amministrative con ruolo di responsabilità formalmente
definito;
13. Impiegato in mansioni Amministrative con specifica e comprovata capacità
professionale, con funzione di coordinamento;
14. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
10
QUARTO LIVELLO
A
ppartengono al “Quarto Livello” i Lavoratori che eseguono compiti operativi e i Lavoratori
che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche professionali.
P
rofili esemplificativi:
1. Responsabili Provinciali Sindacale;
2. Coordinatore Provinciale Sindacale;
3. Responsabile Provinciale di Sede di Patronato;
4. Responsabile Provinciale di Monitoraggio e Controllo;
5. Responsabile Provinciale Amministrativo e Contabile;
6. Responsabile Provinciale dei Servizi agli Associati e/o agli Assistiti con adeguata
esperienza nel Settore;
7. Responsabile Provinciale di Segreteria Amministrativa e Contabile con comprovata
esperienza nel Settore;
8. Impiegato con mansioni Amministrative Generali;
9. Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono al “Quinto Livello” i Lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione
sono richieste conoscenze e adeguate professionali e rilevanti conoscenze pratiche e teoriche
di settore.
P
rofili esemplificativi:
• L
avoratore Front Office;
• Lavoratore Back Office;
• Operatore di Centri di Assistenza Fiscale;
• Operatore addetto alla Segreteria;
• Operatore Sindacale;
• Responsabile di Sede Zonale di Patronato;
• Operatore di Patronato senza incarico di responsabilità;
• Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
11
SESTO LIVELLO
A
ppartengono al “ Sesto Livello ” i Lavoratori che svolgono mansioni di base, che non
necessitano di particolari conoscenze o professionalità tecnico-pratiche.
P
rofili esemplificativi:
• A
utista;
• Usciere;
• Centralinista;
• Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
• Addetto alla Reception;
• Addetto alla Sicurezza non armata;
• A
ltre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Articolo 3 – Decorrenza e Durata
La validità del presente Contratto decorre dal 29.12.2025 al 31.12.2028.
II presente CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data
disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi
prima della scadenza.
In caso di avvio della trattativa il presente CCNL, resterà in vigore sino a che non verrà
sostituito dal successivo.
Per l’avvio della trattativa per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti
presenti le proposte per un nuovo CCNL, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
D
urante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle
richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette. In sede di rinnovo del presente CCNL, verranno contrattate le modalità per la
compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza
contrattuale.
A
rticolo 4 – Efficacia del CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie è un
complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua
norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile, a condizione necessaria per il
godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali,
nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
12
interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere
alle esigenze dei Datori di Lavoro, nq delle OO.SS. in materia di mercato del lavoro e di
gestione del rapporto di lavoro con i propri e rispettivi Dipendenti.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
A
rticolo 5 - CCNL: Esclusività di Stampa e Distribuzione del Contratto
Il presente CCNL, nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato nel testo conforme
all’originale dalle Parti stipulanti che, insieme, ne hanno l’esclusività a tutti gli effetti.
In caso di controversia sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle
Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte da una Commissione Bilaterale
sull’interpretazione contrattuale, costituita tra le stesse.
Il presente CCNL nella sua forma di Testo ufficiale sarà editato conforme all’originale dalle
Parti stipulanti, che ne hanno, insieme, l’esclusività a tutti gli effetti.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale ne
inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle
Parti sottoscrittrici, che si riservano ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali
(C.N.E.L., Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e l’INPS), le Banche Dati ed i L avoratori delle OO.SS., ove si applica questo
CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti
cartacei od informatici. In caso di controversia, sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale
editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche.
Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali
interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Il Datore di Lavoro è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Lavoratore
dipendente, in servizio o neo assunto, una copia della sintesi del Testo Ufficiale del presente
CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, il Datore di Lavoro esporrà, in
luogo accessibile ai Lavoratori, almeno l’estratto della parte disciplinare del presente CCNL.
TITOLO II – Sistema delle Relazioni Sindacali
A
rticolo 6 – Livelli di Contrattazione
Le
Parti stipulanti, dando valenza al duplice livello di contrattazione, intendono garantire
ancor più le condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché premiare i
risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Coerentemente con i principi affermati in "Premessa" al CCNL, che ne costituisce parte
integrante, le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva su due livelli:
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
13
1. Contrattazione di 1° livello: Contratto Nazionale di Settore;
2. Contrattazione di II° livello: Contratto di Secondo Livello Aziendale e/o
Territoriale.
A
rticolo 7 - Contrattazione Nazionale
La
Contrattazione Collettiva di 1° livello vuole riconoscere ai Datori di Lavoro e nel caso di
specie alle OO.SS., il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza
degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per
tutta la durata del presente CCNL.
Alla Contrattazione Collettiva Nazionale sono demandati tutti gli elementi quadro del
rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei L avoratori Dipendenti e delle
agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti stipulanti.
La Contrattazione di “Primo Livello” fermo restando il rinvio a quella di “Secondo Livello”,
regola inoltre, gli istituti specificati nel presente CCNL e le seguenti materie:
a. Costituzione e Funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. Funzionamento dell'Ente Bilaterale Generale – EN.BIL.GEN.;
c. Costituzione e Funzionamento della Commissione Paritetica per le Pari Opportunità.
A
rticolo 8 - Contrattazione di Secondo Livello
La
Contrattazione Collettiva di Secondo Livello potrà essere svolta in sede territoriale e/o
aziendale e riguarderà materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli propri della Contrattazione Nazionale, orientati a disciplinare singole
fattispecie e specificità di un singolo territorio e/o di Singoli Datori di Lavoro.
La Contrattazione Collettiva di Secondo Livello avrà una durata triennale, con facoltà di
prevedere clausole di rinnovo tacito degli accordi.
Ad essa è demandato di provvedere sulle seguenti materie:
a. diversa articolazione e strutturazione dell'orario normale di lavoro ai fini dell'applicazione
di turni (continui, spezzati, fasce differenziate) e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi
multi periodale;
b. determinazione di una diversa articolazione e strutturazione dell'orario normale di lavoro,
ai fini dell'applicazione di diversi regimi di flessibilità anche per il sostegno alle politiche
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
c. determinazione dell'erogazione a favore dei L avoratori di eventuali benefici economici
e/o assistenziali (buono pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
d. determinazione dell'indennità di trasferta e missione in misura superiore a quanto
disciplinato nel presente CCNL;
e. determinazione di eventuali indennità legate alla particolarità di determinati servizi;
f. definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL;
g. previdenza ed assistenza integrativa;
h. piano ferie;
i. programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
14
j. lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;
k. determinazione delle eventuali mensilità aggiuntive;
l. determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione di un premio fedeltà da
erogarsi dopo il raggiungimento degli scatti previsti dal presente CCNL e comunque non
prima del compimento del ventesimo anno di anzianità;
m. stipula dei c.d. "Contratti di Prossimità" di cui all'art.8 della L.n.148/2011 e s.m.i.;
n. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
territoriale e/o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, la negoziazione di secondo livello dovrà svolgersi
conformemente alla seguente procedura:
a. essere presentata dopo il deposito presso il MLPS del presente CCNL;
b. le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni
dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60
giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
c. in caso di mancato accordo ovvero al sorgere di controversie sull'interpretazione del
presente CCNL, la trattativa verrà demandata alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno
efficacia.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle RSA/RSU laddove
costituite, coadiuvate dalle OO.SS. T erritoriali, ovvero delle OO.SS. Territoriali in assenza
delle RSA/RSU.
TITOLO III – Diritti Sindacali e di Associazione
A
rticolo 09 – Diritti di Informazione
Le
Parti stipulanti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive e distinte
prerogative, convengono di incontrarsi annualmente, entro il primo semestre di ogni anno,
per verificare congiuntamente informazioni globali riferite ai settori e riguardanti in
particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale, ivi comprese le eventuali
modifiche legislative e/o regolamentari;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi ed alle
eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento delle professionalità;
d) andamento occupazionale generale;
e) stato delle relazioni sindacali a livello Territoriale ed Aziendale.
A
rticolo 10 - Diritti Sindacali
I
Lavoratori, hanno diritto di riunirsi ove prestano la loro attività, nel limite di 10 ore annue.
I Lavoratori, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla
retribuzione normale escluso dalla retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
15
318/1996 e s.m.i. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le
assemblee si terranno di norma all'inizio o alla fine dello stesso.
In presenza di locali idonei, l' Assemblea potrà svolgersi anche all'interno dell'ambiente di
lavoro, previo accordo tra Datore di lavoro e Dipendenti.
Le OO.SS. dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL designano o eleggono:
a) un RSA/RSU nei luoghi di lavoro con 1 fino a 10 Lavoratori Dipendenti;
b) due RSA/RSU nei luoghi di lavoro da 11 fino a 20 Lavoratori Dipendenti;
c) tre RSA/RSU nei luoghi di lavoro con oltre 20 Lavoratori Dipendenti.
Ai Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro
funzioni, nel numero di otto ore mensili.
I Dipendenti nominati Dirigenti Sindacali facenti parte di O rganismi Direttivi Provinciali,
Regionali e N azionali delle Organizzazioni S indacali dei Lavoratori stipulanti il presente
CCNL, usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 4 (quattro)
ore per ciascun dipendente, con un massimo di 20 (venti) ore annue.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di
anticipo. Per i Dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o
dirigenti nazionali dei L avoratori ovvero cariche pubbliche elettive, trova applicazione la
disciplina sancita all'art. 31 della Legge n. 300/1970. Ulteriori condizioni più favorevoli
possono essere stabilite nella contrattazione di 2° livello.
Dir
itto di Affissione
Le
Rappresentanze S indacali RSA/RSU hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni
altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro su appositi spazi
messi a disposizione dal Datore di Lavoro, all'interno dell'unità produttiva ed in un luogo di
facile accesso per tutti i lavoratori.
A
rticolo 11 - Diritto di Sciopero
L
e Parti stipulanti convengono che, in caso di controversia avente carattere collettivo,
verranno seguiti i seguenti passaggi funzionali ad addivenire ad una composizione delle
controversie:
a) le OO.SS. stipulanti che intendano avanzare rivendicazioni di qualsivoglia tipo nei
confronti dei Datori di Lavoro, preliminarmente proclameranno lo stato di agitazione e
comunicheranno, le richieste e le rivendicazioni avanzate;
b) entro 5 giorni dalla comunicazione dello stato di agitazione sarà costituito un tavolo di
trattativa comune;
c) sciopero virtuale di cui al successivo art. 12;
d) ulteriore costituzione del tavolo di trattativa comune;
e) ove anche a questo tavolo di trattativa non venisse raggiunta un'intesa, le Parti saranno
libere di agire con gli strumenti di legge propri delle relazioni.
Restano salvi i diritti individuali ad esercizio collettivo dei singoli Lavoratori.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
16
Articolo 12 - Sciopero Virtuale
S
i intende per "S ciopero Virtuale" la forma di manifestazione collettiva che si realizza, senza
alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale
funzionalità aziendale, mediante l'esercizio congiunto delle seguenti facoltà e diritti:
1) lo
sciopero virtuale può essere proclamato dalle OO.SS. con almeno 7 giorni di anticipo.
La proclamazione dovrà avvenire mediante atto scritto da inoltrare, via fax o anche per
mezzo di sistemi telematici PEC di comunicazione, al Datore di Lavoro oggetto della
manifestazione. Nella proclamazione dovranno essere indicate le ragioni della medesima;
2) s
tante la natura sperimentale dell'istituto, si conviene che, nel periodo di vigenza del
presente contratto, il ricorso allo sciopero virtuale non potrà superare complessivamente
l'equivalente di tre giornate lavorative. A tal fine le Parti stipulanti si riservano di rivedere
la regolamentazione entro due anni dall'entrata in vigore del presente CCNL.
A
rticolo 13 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L
'elezione e/o designazione del RLS avverrà a norma dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
I Lavoratori hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare
riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
a. del primo ingresso nel settore;
b. del cambiamento di mansione;
c. dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, etc.
E
lezione
Ne
i luoghi di lavoro con più Lavoratori il Rappresentante dei L avoratori per la S icurezza è
eletto o designato dai Lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze S indacali in A zienda. In
assenza di tali Rappresentanze, il Rappresentante è eletto dai Lavoratori al loro interno.
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei Lavoratori Dipendenti sui luoghi di lavoro, con
meno di 5 dipendenti, il RLS è eletto tra i L avoratori presenti e attivi e, nel caso di mancata
elezione, le funzioni dovranno essere svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale (RLST) nominato per delega dei Lavoratori iscritti da parte delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto. Risulterà eletto il Lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Alla
prima elezione i L avoratori nominano tra di loro il S egretario del seggio elettorale, il quale a
seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni, che sarà
comunicato, entro 2 giorni lavorativi, al Datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i
Dipendenti e possono essere eletti tutti i L avoratori non in prova con contratto a tempo
indeterminato o determinato, purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del
mandato. La durata dell' incarico è sino a richiesta di revoca da parte di almeno il 50% più 1
dei Lavoratori attivi.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
17
A
ttribuzioni del RLS
R
ispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa
o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione
e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei
luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica, secondo quanto disciplinato ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.n.81/2008;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Datore di L avoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni
sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il Datore di Lavoro, anche su istanza del RLS, fornisce le informazioni e la documentazione
richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle
riguardanti gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR). L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
18
Espletamento funzioni e permessi
I
l Rappresentante per la Sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
a) 9 ore annue nei luoghi di lavoro fino a 10 dipendenti;
b) 18 ore annue nei luoghi di lavoro da 11 a 20 dipendenti;
c) 36 ore annue nei luoghi di lavoro con oltre 20 dipendenti.
I
l RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze
Sindacali.
Dim
issioni del RLS
N
el caso di dimissioni subentrano nella carica coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. Il RLS dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque
non oltre 60 giorni. I permessi retribuiti spettano al subentrante per l'intero ammontare.
F
ormazione del RLS
I
l RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del RLS sono
stabiliti dalla Contrattazione Aziendale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a. principi giuridici comunitari e nazionali;
b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. valutazione dei rischi;
f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei Lavoratori;
h. nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nelle
attività lavorative proprie e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico è di norma annuale e la durata non
può essere inferiore a 8 ore annue per i luoghi di lavoro, che occupano dai 01 ai 10 Lavoratori
e ad 16 ore annue per i luoghi di lavoro, che occupano dai 11a 20 Lavoratori e ad 32 ore annue
più di 20 Lavoratori. La formazione e l'aggiornamento dei RLS, i cui oneri sono a carico del
Datore di Lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
19
per la loro attività. Alla formazione del RLS può provvedere il Datore di Lavoro di concerto
con la RSA. Ai RLS sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione. Agli effetti di
quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi Dirigenti Sindacali i Lavoratori
che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati Direttivi Nazionali, Regionali e Provinciali o comprensoriali delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio
1970 n.300, nei luoghi di lavoro che occupano più di dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) hanno diritto ai necessari permessi o
congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima
di 60 ore annue.
Qualora il Dirigente Sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente
componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un
monte ore non superiore globalmente a 110 ore annue.
A
rticolo 14 - Rappresentante Sindacale Aziendale (R.S.A.)
I
componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti
disposizioni:
− f
ino a n. 1 Dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che
occupano da 01 a 10 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
− fino a n. 2 Dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che
occupano da 11 a 20 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
− fino a n. 3 Dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che
occupano più di 20 Dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
A tal fine i Lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi
all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal Datore di Lavoro in luoghi accessibili
a tutti i Lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente
consegnate alla Direzione dell’esercizio.
A
rticolo 15 - Permessi Retribuiti R.S.A.
Le
sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, fruiranno di un monte ore
annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per
il numero dei D ipendenti in forza presso ciascun Datore di Lavoro, al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni
Sindacali stipulati il presente CCNL, in misura proporzionale al numero degli iscritti
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
20
Aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione
a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle
convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile
annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di
competenza, né l’anticipazione del monte ore afferente l’anno successivo.
Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per
le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge
n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le
convocazioni degli Organi Direttivi Confederali, Nazionali, Regionali, Provinciali o
comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a
comunicare alle singole Aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello
di riferimento, i nominativi dei D ipendenti che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali contrattualmente
previste e degli Organismi Direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Comprensoriali ed
Aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed
avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le
richieste di permesso devono essere controfirmate dal Responsabile dell’Organo Direttivo di
appartenenza del Lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni
degli Organi Direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello
stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
A
rticolo 16 – RSU
L
e OO.SS. c he sottoscrivono il presente CCNL, individuano nelle Rappresentanze Sindacali
Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei Lavoratori utile a
favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.
Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19,
titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:
− le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la
facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;
− tali Rappresentanze Sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.
A
rticolo 17 - Procedure per la Indizione delle Elezioni delle RSU
Le
sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU.
Altre Organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
21
presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei Lavoratori aventi
diritto al voto. Le procedure dovranno essere comunicate ai Lavoratori e alla Direzione
Aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette
Organizzazioni Sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata la
Commissione Elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).
Il Comitato Elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. Territoriali, avrà il compito di fissare
la data delle elezioni.
Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della RSU,
ferme restando le norme previste dalla Legge 300/70 ciascuna Organizzazione stipulante il
CCNL procederà all’elezione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali da parte dei propri
iscritti:
− nelle unità produttive con 01 e fino a 10 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
− nelle unità produttive con 11 e fino a 20 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;
− nelle unità produttive con più di 20 dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti che
rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si
fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.
La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata al Datore di Lavoro, per il tramite
dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il
numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.
Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma
legge n. 300/70. Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli
19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della
costituzione delle RSA e dell’esercizio del Diritto di Assemblea, i Lavoratori con contratto a
part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme
di miglior favore contenute nella Contrattazione Integrativa Aziendale e Territoriale.
A
rticolo 18 - Compiti e Funzioni delle R.S.U.
L
e OO.SS. che hanno sottoscritto il presente CCNL, esercitano il loro potere contrattuale
secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, fermo restando la verifica del
consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del
confronto con le controparti.
Le R.S.U. Aziendali, Rappresentative dei Lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in
quanto espressione dell'Articolazione Organizzativa dei Sindacati Categoriali e delle
Confederazioni svolgono, unitamente alle rispettive Federazioni delle OO.SS in parola, le
attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel
presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari
livelli, l'attività sindacale affidata alla Rappresentanza Aziendale presuppone perciò il
coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione Sindacale.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
22
Articolo 19 - Diritti, Tutele, Permessi Sindacali e Modalità d'Esercizio delle R.S.U.
I
componenti delle R.S.U. subentrano ai Dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei
poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle
disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i Lavoratori con contratto part -
time saranno computati come unità intere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle
Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà
sindacali.
Il monte ore delle Assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di
singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa
Azienda.
Le OO.SS. che hanno sottoscritto il presente CCNL, convengono di valutare periodicamente
l'andamento e l'uso del monte ore. Nelle unità produttive con più di 10 dipendenti in cui è
costituita la R.S.U. il monte ore per le Assemblee dei Lavoratori viene così ripartito: il 70% a
disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente tra le OO.SS. dei
Lavoratori e tra le OO.SS. Datoriali.
Sennonché le Parti, di comune accordo concordano, che a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così
determinato:
− 1 Rappresentante nelle unità produttive che occupano da 01 a 10 Dipendenti;
− 2 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 11 a 20 Dipendenti;
− 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano più di 20 Dipendenti;
Nelle unità produttive che occupano più di 20 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2
rappresentanti ulteriori ogni 10 dipendenti.
Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle RSU in carica alla
data di sottoscrizione del presente CCNL.
A
rticolo 20 - Permessi non Retribuiti R.S.A. o R.S.U.
I
Dirigenti Sindacali Aziendali di cui ai precedente art. 14 e 16, hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I Lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al Datore di Lavoro di regola, tre giorni prima tramite le
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I Lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali Nazionali e/o Regionali e/o Provinciali
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro
mandato.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
23
Articolo 21 - Clausola di Salvaguardia
L
e Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19 legge 20 maggio 1970 n. 300,
che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso
contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire R.S.A. Ai sensi della norma sopra citata e dichiarano
automaticamente decadute le R.S.A., precedentemente costituiti, al momento della
costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono
affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere
contemporaneamente presenti RSA.
A
rticolo 22 – Assemblea
Ne
lle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 10 dipendenti, i Lavoratori in forza
nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse
sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze
Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni
Nazionali stipulanti.
Nelle unità in cui siano costituite R.S.U, la convocazione dovrà essere di norma comunicata
alla Direzione del Datore di Lavoro, entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno
antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di
lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la
retribuzione di fatto.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei L avoratori in forza nell'unità o gruppi di
essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al Datore di Lavoro, Dirigenti esterni
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con
modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la
salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con
l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni
Nazionali stipulanti il presente CCNL.
A
rticolo 23 – Referendum
I
l Datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di
lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale,
indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i Lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria
particolarmente interessata.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
24
Ulteriori modalità per lo svolgimento del Referendum saranno stabilite nei contratti collettivi,
anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente CCNL in materia di
esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei Dirigenti Sindacali, si rinvia alla legge 20
maggio 1970, n. 300.
A
rticolo 24 - Trattenuta Contributi Sindacali
I
l Datore di Lavoro, provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai
Dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente
sottoscritta dal Lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e
l'Organizzazione Sindacale a cui il Datore di Lavoro dovrà versarlo.
Il Datore di Lavoro trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal Lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale
variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione
Sindacale al Datore di Lavoro, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in
senso contrario.
Le Parti Datoriali firmatarie convengono che, considerati i costi che il presente CCNL
comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, i Datori di Lavoro
che applicano il presente CCNL sono obbligati a versare alla Sede Nazionale ANIAC, un
contributo pari allo 0,30% del monte salari mensile lordo corrisposto ai Lavoratori da
calcolarsi per 13 mensilità.
Tale riscossione avverrà per il tramite di l’ I stituto Previdenziale INPS, ai sensi dell’Articolo
Unico della Legge n. 311/1973.
A
rticolo 25 - Delegato Aziendale
I
n relazione anche ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741, nei luoghi di
lavoro che occupano da 0 1 sino a 10 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti
possono nominare congiuntamente un Delegato Aziendale, su indicazione dei Lavoratori, con
compiti di intervento presso il Datore di Lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi
sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai
sensi della vigente legge.
TITOLO IV – Bilateralità
A
rticolo 26 - Ente Bilaterale Nazionale Generale – EN.BIL.GEN.
L
e Parti concordano che l’Ente Bilaterale Nazionale in sigla “ EN.BIL.GEN,”, costituisce lo
strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti il C.C.N.L. in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
25
sostegno al reddito. Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di
solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS. firmatarie dal presente C.C.N.L.
L' EN.BIL.GEN, é costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite a livello nazionale dalle OO.SS., con apposito Statuto e Regolamento.
A tal fine l'EN.BIL.GEN. Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei
comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra
l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di
informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce – direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative
in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in
relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione
anche con le Regioni e altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più
opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei Lavoratori appartenenti alla categoria dei
quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli Accordi Collettivi Territoriali ed Aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli
effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale, nonché ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli E.B.T. - Enti Bilaterali Territoriali,
sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a
termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla Contrattazione Collettiva in materia di
sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’articolo 2113 cod. civ. e del
contenuto dei regolamenti delle S ocietà Cooperative concernenti la tipologia dei rapporti
di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
m. svolge le funzioni di Ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso
fanno riferimento;
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
26
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento per i
dipendenti delle A ziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei Lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento del fondo di formazione continua.
L’ EN.BIL.GEN, svolge, inoltre, attraverso apposite Commissioni Tecniche Settoriali, in sigla
C.T.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte
le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di
apprendistato, contratti a tempo determinato, part- time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate
alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva. Per la certificazione dei contratti di lavoro,
l’EN.BIL.GEN, dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
Su istanza di una delle due Parti Sociali stipulanti, all’ EN.BIL.GEN, Nazionale può essere
riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori
compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti
dall’attuazione delle norme contrattuali.
L’ EN.BIL.GEN, potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai
sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di
svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di
un’apposita Commissione denominata C.T.S. Nazionale - Commissione Tecnica Settoriale
Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del
lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ EN.BIL.GEN ., potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od
Enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Le Parti dichiarano di aderire all’ EN.BIL.GEN. – ENTE BILATERALE GENERALE, il cui
funzionamento è regolato da apposito statuto e regolamento interno e la cui operatività
relativamente ai meccanismi di prelievo è regolata dalla convenzione con l’ Istituto INPS.
Il finanziamento di tutte le attività d ell’ EN.BIL.GEN. – ENTE BILATERALE GENERALE,
viene effettuato mediante un contributo nella misura globale di €. 10,00 di cui €.
6,00 a carico della Parte D atoriale e €. 4,00 a carico dei D ipendenti. Mentre il codice da
inserire per il versamento del predetto contributo sul modello F24 è “ EBG9”.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
27
E.B.T. - Enti Bilaterali Territoriali
L’E
N.BIL.GEN, Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine
promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei Lavoratori stagionali che partecipano ai corsi
di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in
favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con
l’EN.BIL.GEN. Nazionale e con la Rete degli E.B.T. Territoriali e con i servizi locali per
l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di
studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei Lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia;
i) per i D ipendenti dei Datori di Lavoro, che applicano il presente C.C.N.L, l’E.B.T. può
promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei L avoratori Stranieri, per i quali potrà
essere richiesto il cofinanziamento del Fondo di formazione continua;
j) per i D ipendenti dei Datori di Lavoro che applicano il presente C.C.N.L. , l’E.B.T. può
svolgere attività di assistenza ai Lavoratori S tranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili
al rinnovo del permesso di soggiorno.
L’ EN.BIL.GEN. Territoriale, svolge inoltre, attraverso la Commissione C.T.S. Nazionale,
tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e
contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’ EN.BIL.GEN . Territoriale si avvale della
Commissione Nazionale di Certificazione.
L’EN.BIL.GEN. Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione
e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli O rganismi
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
28
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al
miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
A
rticolo 27 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
L
e Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e
convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il
compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti, l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o
situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione
Nazionale, è precluso alle OO. SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori
iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
I componenti della Commissione sono 8, di cui n. 4 per ciascuna delle Parti Sociali dei
Lavoratori e dei Datori di Lavoro.
C
onvocazione della Commissione
P
er tutte le attività inerenti la convocazione, l’organizzazione delle riunioni e la
verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale,
viene istituita una Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti. La convocazione della
Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di
un’apposita istanza presentata alla Segreteria da parte delle Organizzazioni stipulanti il
presente contratto, ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o
per conto di un L avoratore o di un D atore di L avoro a loro aderente, tramite le Associazioni
locali o nazionali di categoria.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
Raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo
equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori o delle Associazioni Datoriali, che rappresenta
l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte. Su accordo delle P arti, la
data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 15 giorni dalla data di
ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 40 giorni successivi. Ove
la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
29
Istruttoria e decisione
A
l fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della
controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi
componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarsi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione,
trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della
normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla
deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di Organizzazione Sindacale
di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30
giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a
quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla
Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi
sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
A
rticolo 28 - Osservatorio Nazionale
L
’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale Generale –
EN.BIL.GEN, può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso
demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del
lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale
Nazionale Generale – EN.BIL.GEN ., inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i
risultati trasmessigli dagli E.B.T. Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le
Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune
per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli E.B.T. - Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e
apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza
annuale all' EN.BIL.GEN. Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore
utilizzo dei contratti d’inserimento.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
30
Il Datore di Lavoro è altresì tenuto ad assicurare che ciascun Lavoratore riceva una
formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cu i al D. lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. Alla formazione di base del Lavoratore provvede, durante l'orario di lavoro, il Datore di
Lavoro, mediante programmi di 8 ore annue per i singoli Lavoratori, attraverso moduli tenuti
da formatori esperti (D. Lgs n.81/2008 e s.m.i., Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011,
Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 e Accordo
Conferenza Stato Regioni del 26.07.2018 e per ultimo quello del 17.04.2025).
Ad essa andrà affiancata una formazione specifica di 10 ore. Una adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico deve essere previsto per quei Lavoratori incaricati
di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione della emergenza; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 46 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui al Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998 attuativo dell'art. 13. D.lgs. n. 626/1994.
I Lavoratori debbono frequentare percorsi formativi di aggiornamento, ogni 2 anni
dall'effettuazione dell'ultimo corso formativo, della durata minima di 8 ore con argomenti che
non riproducano contenuti già proposti nei corsi base ma abbiano attinenza con:
l) approfondimenti giuridico -normativi;
m) aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i Lavoratori;
n) aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con l' Ente Bilaterale Generale Nazionale – EN.BIL.GEN., durante l'orario di lavoro e non
può comportare oneri economici a carico dei Lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile ai Lavoratori per
permettere loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi Lavoratori Stranieri, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) del D.lgs. n.
276/2003 e ss.mm. e costituiscono crediti permanenti.
Ai Lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo
Paritetico Territoriale o Nazionale terrà un'anagrafe in merito.
La formazione dei Lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla
evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi. I contenuti specifici della formazione
rispetto ad attività e mansioni nonché una diversa durata dei corsi, fermo restando le durate
minime suddette, sono demandate alla Contrattazione Aziendale che potrà prevedere una
modulazione diversa anche dell'aggiornamento periodico in relazione all'evoluzione dei
rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama il D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. nonché i
collegati atti legislativi e amministrativi.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
31
TITOLO V – Sicurezza sul Lavoro e Privacy
A
rticolo 29 - Tutela della Privacy e Uso di Dispositivi Tecnologici
E'
consentito l'uso di innovativi sistemi di organizzazione del lavoro che prevedano, tra
l'altro, l'utilizzo di tecniche di geo -localizzazione da parte di dispositivi fissi e/o mobili in
dotazione ai Dipendenti con qualifica di tecnico itinerante o ai Lavoratori che svolgano
attività che ne richiedano l'uso anche solo temporaneo.
Tutto ciò comporta la definizione del trattamento dei dati personali connessi all'uso dei nuovi
sistemi informatici.
Potrà essere dato in dotazione, dal Datore di Lavoro ai propri dipendenti, un sistema di
organizzazione di lavoro che, mediante l'utilizzo anche di una specifica applicazione
installata sul dispositivo mobile del Dipendente, abbia come scopo:
a. il miglioramento dei livelli di servizio, assicurando una pianificazione ottimizzata del
lavoro;
b. il supporto della gestione delle attività d'emergenza mediante la conoscenza della
posizione dei Dipendenti e l'identificazione del Dipendente più qualificato e più vicino al
sito per il quale è richiesto l'intervento;
c. il supporto alle misure di sicurezza a tutela dei Dipendenti coinvolti in attività di servizio
allocate in aree remote e/o disagiate.
Per poter essere utilizzato il sistema dovrà garantire che :
1) i dati non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle elencate sul contratto;
2) l'invio della posizione geografica dal dispositivo al sistema non sia continuativo ma
periodico;
3) la frequenza di rilevamento dei dati debba essere configurabile a sistema mediante un
parametro specifico e completamente scollegata dalla frequenza di utilizzo;
4) il Dipendente possa abilitare o disabilitare la APP all'inizio e alla fine del servizio, qualora
risulti necessario per esigenze personali, compatibilmente con le procedure aziendali in
essere e compatibilmente con le occorrenze previste dal CCNL (permessi, malattia, etc.) e
dalle normative aziendali (es. pausa pranzo);
5) l'applicazione installata sul dispositivo non possa avere nessuna interazione con le
informazioni presenti sul dispositivo, e l'applicazione non disponga di interfacce in grado
di interagire con dati attinenti alla vita privata del dipendente;
6) sia esclusa ogni possibilità di interventi da remoto, salvo quelli finalizzati alla
salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni aziendali.
Le finalità del trattamento, così come rappresentate, risultano lecite in quanto la funzionalità
di localizzazione geografica consente infatti di ottimizzare la gestione ed il coordinamento
degli interventi effettuati dai tecnici sul campo, incrementandone la tempestività e
migliorando la qualità del servizio, soprattutto in caso di emergenze.
La localizzazione consente, altresì, di rafforzare le condizioni di sicurezza del lavoro
effettuato dai tecnici stessi, permettendo l'invio mirato di eventuali soccorsi soprattutto in
aree remote o non facilmente raggiungibili e comunque di supportare più rapidamente i
lavoratori in caso di difficoltà.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
32
Il trattamento dei dati personali, pertanto, è effettuato nell 'ambito del rapporto di lavoro per
soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro,
coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina di settore in materia di controllo a
distanza dei dipendenti (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del c.d. Codice della Privacy e 4,
L.n. 300/1970 e s.m.i).
Il menzionato trattamento potrà essere lecitamente effettuato anche senza il consenso degli
interessati, per effetto del presente CCNL che, in applicazione della disciplina sul c.d.
bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g) del Codice), individua un legittimo
interesse al trattamento di tale tipologia di dati (diversi da quelli sensibili) in relazione alle
finalità rappresentate.
Il trattamento dei dati di localizzazione, per le finalità sopra indicate, appare altresì nel
complesso conforme ai principi di necessità nonché di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e
11, comma 1, lett. d) del Codice), alla luce delle circostanze rappresentate e in particolare
considerato che:
a. non si effettuerebbe la rilevazione continuativa di dati relativi alla localizzazione
geografica dei tecnici;
b. il sistema sarebbe configurato in modo tale da trattare l'informazione relativa all'ultima
posizione inviata cancellando i dati successivamente;
c. considerate le menzionate potenzialità dei dispostivi e la possibilità di raccogliere per
loro tramite, anche accidentalmente, informazioni relative alla vita privata del
dipendente, il datore di lavoro dovrà;
d. adottare specifiche misure idonee a garantire che le informazioni presenti sul
dispositivo mobile, visibili o utilizzabili dall'applicazione installata, siano riferibili
esclusivamente a dati di geo localizzazione nonché ad impedire l'eventuale
trattamento di dati ulteriori (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta
elettronica o altro);
e. configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un'icona che
indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva; l'icona dovrà essere sempre
chiaramente visibile sullo schermo del dispositivo, anche quando l'applicazione lavora
in background.
In applicazione del principio di correttezza (art. 11, comma l, lett. a) del Codice), i trattamenti
in esame devono essere resi noti agli interessati, i quali devono essere posti nella condizione
di conoscere chiaramente finalità e modalità del trattamento. A tal fine il Datore di Lavoro
dovrà fornire ai Dipendenti una puntuale informativa, comprensiva di tutti gli elementi
contenuti nell'art. 13 del Codice.
Considerato che il dispositivo che si intende installare comporta il trattamento di dati relativi
alla localizzazione, si concorda che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la notificazione ai
sensi dell'art. 37 del Codice.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
33
Notificazione del trattamento.
"I
l titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda i dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica".
Inoltre il Datore di Lavoro dovrà attenersi, in quanto applicabili, ai seguenti punti:
a. alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nel provvedimento n. 13 del 1°
marzo 2007 "Linee guida per posta elettronica e internet" (doc. web n. 1387522) (es. in
caso di trattamenti effettuati in occasione della predisposizione di idonee misure di
sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati; a
seguito della riconsegna del dispositivo per interventi di manutenzione o a seguito
della cessazione del rapporto di lavoro);
b. consentire agli interessati di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 ss. del Codice in
relazione ai dati;
c. personali che li riguardano, rilevati mediante il dispositivo in esame;
d. adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31 ss. del Codice al fine di
preservare l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di
soggetti non autorizzati.
Titolo VI – T
utela della Salute e della Dignità della Persona
A
rticolo 30 – Trattamento di Malattia ed Infortunio
1) L
'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata almeno entro la prima ora
del normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento.
2) La Lavoratrice e il Lavoratore devono dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul
lavoro, anche di lieve entità, al proprio D atore di L avoro. Quando la Lavoratrice e il
Lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di Lavoro non
sia venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta
denuncia all'INAIL ed all'Autorità Giudiziaria, il Datore resta esonerato da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
3) In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze
scaturite da malattia o infortunio sul lavoro sono considerate ingiustificate, ferme
restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché
quelle contrattuali.
4) In caso di assenza per malattia o infortunio sul lavoro viene assicurato il seguente
trattamento:
a) Periodo di comporto - In caso di malattia la Lavoratrice e il Lavoratore non in prova,
hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa o
frazionata per un periodo di sei mesi anche in presenza di più episodi morbosi
nell’arco di dodici mesi nell’ultimo triennio. Per la Lavoratrice e il Lavoratore con
contratto part-time il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
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ad un arco temporale di tre anni in caso di più assenze verrà riproporzionato al livello
aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare,
indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.
b) In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il Lavoratore dipendente,
ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che
impedisca totalmente e di fatto al Lavoratore Dipendente medesimo di attendere al
lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione
alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975 n. 419 per
la conservazione del posto per i Lavoratori affetti da TBC. L’assenza per infortunio sul
lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul
lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL.
c) In caso di malattia professionale la Lavoratrice e il Lavoratore non in prova hanno
diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza
interruzione dell'anzianità.
5) Superato il periodo di conservazione del posto, ove il Datore di Lavoro risolva il rapporto
di lavoro, corrisponderà alla Lavoratrice e al Lavoratore il trattamento previsto dal
presente contratto per il caso di licenziamento.
6) Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al Lavoratore
di riprendere servizio, è possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennità
sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e il Datore
di Lavoro non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell’anzianità agli effetti del preavviso.
7) Resta anche convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il
Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e salvo approvazione da parte del
Datore di Lavoro, di un periodo di aspettativa della durata di mesi dodici durante il quale
non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
8) A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, regolarmente
documentata, la Lavoratrice e il Lavoratore potranno usufruire, previa richiesta scritta, e
salvo approvazione da parte del Datore di Lavoro, di un ulteriore periodo di aspettativa
fino a guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta alla Lavoratrice e al
Lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a
complessivi 24 mesi continuativi.
9) Sospensione della fruizione. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la
fruizione alle seguenti condizioni:
a) sia tempestivamente comunicata al Datore di Lavoro e supportata da idonea
documentazione medica;
b) sia di gravità tale da impedire il recupero delle energie psico/fisiche del
Lavoratore.
10) Ulteriori previsioni del trattamento. Il trattamento economico di malattia è altresì previsto
nei peculiari casi di:
a) Lavoratori assunti con contratto a termine. Ai Lavoratori assunti con contratto a
termine non possono essere corrisposte indennità economiche di malattia per periodi
superiori a quelli di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento
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morboso fermi restando i limiti massimi previsti per la generalità dei Lavoratori. Ove il
Lavoratore non possa far valere, nel periodo in questione, più di 2 0 giorni di attività
lavorativa, l’indennità viene corrisposta direttamente dalla sede INPS per un massimo
di 30 giorni. Il Datore di Lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di
giornate superiore a quelle effettuate dal Lavoratore a tempo determinato alle proprie
dipendenze ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri Datori nei 12 mesi
precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il diritto a
qualsiasi indennità sia a conguaglio (Datore) che a pagamento diretto (INPS);
b) Day Hospital. Le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di “ Day Hospital”
sono equiparate a giorno di ricovero ospedaliero. Non è richiesta documentazione
attestante il protrarsi della permanenza per l’intera giornata lavorativa. Si applicano
pertanto, sia relativamente alla certificazione che ai termini di invio, i criteri relativi
alle giornate di ricovero. Le ulteriori giornate di ricovero in “ Day Hospital” dovranno
essere documentate con ulteriore certificato medico.
c) Donazioni d’Organo. A coloro che si sottopongono a prelievo d’organo, l’indennità di
malattia è riconosciuta per tutte le giornate di degenza e convalescenza purché
debitamente documentate.
d) Lavoratori in trattamento emodialitico. I singoli giorni di assenza vanno cumulati per
anno solare al fine di determinare il periodo massimo indennizzabile. La prestazione
non spetta se nella giornata vi è stata una attività lavorativa ancorché ridotta. Il
Lavoratore è tenuto a produrre idonea documentazione del luogo di cura che potrà
essere inviata anche periodicamente.
e) Cure Termali. Le prestazioni termali non danno titolo a retribuzione, considerata la
natura preventiva. Per quanto concerne le cure riabilitative potranno essere retribuite
soltanto in caso di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione il medico
specialistico della ASL, ritenga determinanti ed indifferibili le cure stesse attestando
che le medesime non possano essere differite fino alle ferie.
11)
Denuncia della Malattia
a) L
a comunicazione va effettuata dal Lavoratore con modalità coerenti con le
innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell’invio telematico delle
certificazioni mediche (come, a mero titolo esemplificativo, e-mail o sms);
b) In ogni caso, la mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi
motivo (quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione o
insorgenza dello stato patologico all’estero), il Lavoratore, previo avviso al Datore di
Lavoro, invia in azienda il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su
supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo
2011, n. 4.
Trattamento economico per malattia e infortunio degli impiegati. Nel caso di interruzione
del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente
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colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente
trattamento:
− corresponsione dell’intera retribuzione per 5 mesi e della metà di essa per gli altri 7
mesi.
Uguali diritti spettano all’impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo
stesso. Il trattamento cesserà qualora l’impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga nel
complesso, durante 36 mesi consecutivi, il limite massimo stabilito.
Trattamento economico per malattia e infortunio per gli operai. Per le assenze per malattia
dell’operaio sarà corrisposto:
a. a partire dal primo giorno lavorativo di assenza e fino al 180° giorno, un’integrazione
del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale;
b. dal 181° giorno e fino al 270° giorno, il 50% della retribuzione globale.
Nei casi di infortunio sul lavoro, all’operaio sarà corrisposto il 100% della retribuzione globale
a decorrere dal 2° giorno e fino a guarigione clinica. Il 1° giorno di infortunio è a carico del
Datore di Lavoro.
Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del Lavoratore,
il Datore di Lavoro, valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e
tecnico-produttive, di adibire il Lavoratore stesso ad altre mansioni esistenti, confacenti con il
suo stato fisico.
Giornate non indennizzabili. I casi di giornate non indennizzabili sono:
a. assenza del Lavoratore alle eventuali visite di controllo;
b. giornate non coperte da certificazione medica.
A
rticolo 31 – Condizioni Ambientali
A
l fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, il Datore di Lavoro che occupa più di
un dipendente, il Consiglio dei Delegati e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può
promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n.300, la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei Lavoratori.
A
rticolo 32 - Genitori Disabili e Tossicodipendenti
1) La
Lavoratrice e il Lavoratore, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti,
riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a
tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri Lavoratori;
2) Per i Dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla A.S.L., hanno il diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di
passare nuovamente a tempo pieno.
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37
Articolo 33 – Mobbing
Le
Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla
tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei
rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti
intendono per “ Mobbing” quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati
posti in essere nei confronti delle Lavoratrici o dei Lavoratori, da parte di soggetti posti in
posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e
propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare
l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del Lavoratore o della
Lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti
compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla
verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
interessato;
4) formulare un codice quadro di condotta.
A
rticolo 34 – Molestie Sessuali
De
finizione
P
er molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,
ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli
uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le
molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o
ricatti da parte del Datore di L avoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione,
allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Le parti si danno atto, che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il
“Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991,
come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle
donne e degli uomini sul lavoro.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
38
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di
lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e
semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Le Parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le
Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro
comportamento basato sul sesso che leda la dignità personale. Al fine di monitorare il
fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli O rganismi Paritetici Aziendali, ove
concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure
informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla Commissione Paritetica Pari
Opportunità Nazionale.
Pr
evenzione
L
e parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale e riconoscono il diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori ad essere trattati con dignità
e ad essere tutelati nella propria libertà personale. I Datori di Lavoro adotteranno, d'intesa
con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti
concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i
Lavoratori/Lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità
produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente
Bilaterale Nazionale Generale – EN.BIL.GEN. denominata “ Commissione Tutela e
Prevenzione”, in breve CTP , il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di
molestie sessuali. Tale C ommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità
esterne.
Ogni Lavoratrice/Lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla predetta
Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di
individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.
Le OO.SS. che hanno sottoscritto il presente CCNL, chiedono al Governo che tali programmi
di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti
di cui all’art.2 della legge 10 aprile 1991 n. 125.
A
rticolo 35 - Lavoratori Immigrati
A
nche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di Lavoratori
extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
39
Articolo 36 - Lavoratori Disabili
A
nche nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di L avoratori portatori di
handicap, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
A
rticolo 37 - Occupazione Femminile
Le
Parti si incontreranno periodicamente a livello Regionale, Provinciale o Aziendale, al fine
di realizzare azioni positive in favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti
comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative,
anche utilizzando le risorse dei vari Enti pubblici.
Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto da 6 membri di cui 3 in
rappresentanza dell' OO.SS dei Lavoratori firmatarie e 3 in rappresentanza delle OO.SS.
Datoriali firmatarie.
La sede operativa sarà presso l’ Ente Bilaterale Generale Nazionale - EN.BIL.GEN.
A
rticolo 38 - Congedo di Maternità e Paternità
1) D
urante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la Lavoratrice ha diritto
di astenersi dal lavoro:
a. per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di
gravidanza;
b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c. per i tre mesi dopo il parto;
d. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle
lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
2) In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di
chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui alle lettere c) e d), e
di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale
diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione
di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna, con la
ripresa dell’attività lavorativa. Tale disposizione trova applicazione anche nei casi di
congedo di maternità per adozione e affidamento
3) Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 151/2001 e ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le Lavoratrici
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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4) In applicazione ed alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001 agli artt. 6,
comma 1, e 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo
il parto qualora la Lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa
essere cambiata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla ITL
competente per territorio su richiesta della Lavoratrice.
5) Il diritto di cui alle lett. c) e d) è riconosciuto anche al Padre L avoratore ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 151/2001, in caso di:
− morte o grave infermità della madre;
− abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
6) Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di
paternità) si applicano al Padre L avoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto
previste per il congedo di maternità.
7) In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle
indicate al comma precedente, il Padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata
non superiore a quanto previsto al 1° comma, lett. c) e d).
8) I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
9) Durante il periodo di congedo di maternità la Lavoratrice ha diritto ad una indennità pari
all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall’art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.
833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal Datore di L avoro, ai sensi dell'art. 1
della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
10) Per i soli periodi indicati nel 1° e 2° comma del presente articolo, l'indennità di cui al
comma precedente verrà integrata dal Datore di Lavoro in modo da raggiungere 100%
della retribuzione mensile netta cui la Lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un
importo superiore.
11) L'importo anticipato dal Datore di L avoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Congedo Obbligatorio e Congedo Facoltativo del Padre
I
l Congedo Obbligatorio ed il C ongedo Facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal Padre, Lavoratore Dipendente, entro il
quinto mese di vita del figlio, secondo quanto stabilito dalla medesima legge e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Padre Lavoratore Dipendente ha diritto, per i giorni di congedo a un’indennità giornaliera a
carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite
dall’articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001.
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Articolo 39 - Congedo Parentale
1) C
iascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le
modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151/2001,
per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.
2) Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a
comunicare al Datore di Lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di
oggettiva impossibilità.
3) Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste
frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di
calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un
prospetto delle giornate di congedo.
4) I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.lgs. 26 marzo
2001, n. 151.
5) Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla Madre Lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al Padre Lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'art. 32 del
D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a dieci mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 26 marzo 2001, n.
151.
6) Qualora il Padre Lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi
parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
7) Ai sensi dell'art. 34 del T.U. (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), per i periodi di congedo
parentale è dovuta, a carico dell'INPS, alle Lavoratrici e ai Lavoratori fino al sesto anno di
vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori
e fino all’ottavo anno di vita del figlio è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria.
8) I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti
relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
9) La disciplina dei congedi parentali trova applicazione anche nei casi di adozione e di
affidamento, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il
raggiungimento della maggiore età.
10) La Madre Lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi
successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
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42
utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della
rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’articolo
4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012.
11) La richiesta può essere presentata anche dalla Lavoratrice che abbia già usufruito in parte
del congedo parentale.
12) La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e ss. comportano, per ogni quota mensile
richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.
A
rticolo 40 - Permessi per l’Assistenza al Bambino
1) I
l Datore di Lavoro deve consentire alle Lavoratrici Madri, durante il primo anno di vita
del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno
solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
2) Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla Madre, al Padre
Lavoratore, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla Madre Lavoratrice Dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la Madre non sia Lavoratrice Dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
3) La concessione dei riposi giornalieri al Padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle
lettere a), b), c), del comma precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
4) I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto
della Lavoratrice o del Lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal
padre.
5) Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della
retribuzione relativa ai riposi medesimi.
6) L'indennità è anticipata dal Datore di Lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi
contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
7) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun
genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto
anni.
8) I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.
9) Il diritto al congedo per malattia del bambino spetta anche ai genitori adottivi e affidatari
senza limiti fino al sesto anno di età del minore, e nella misura massima di 5 (cinque)
giorni lavorativi all’anno ciascuno tra i sei e gli otto anni di età del minore.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
43
A
rticolo 41 - Congedo Parentale a Ore
1) P
er venire incontro alle esigenze dei Lavoratori di conciliare i tempi di vita e di lavoro, è
stabilito che il congedo parentale di cui all’art. 44 del presente CCNL, possa essere fruito
anche a ore, secondo le seguenti modalità:
a. la Lavoratrice e il Lavoratore che intendono avvalersi del congedo a ore, devono
comunicare al Datore di Lavoro la loro intenzione con un preavviso minimo di
quindici giorni indicando:
− il numero di mesi di congedo parentale spettanti ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 che
intendono utilizzare; l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite;
− la programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il
Datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative
inferiori a 4 ore giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti.
a. la fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del
periodo massimo spettante ai sensi di legge.
2) La Lavoratrice e il Lavoratore hanno diritto di cumulare, nella stessa giornata, i permessi
fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n.104) e i permessi fruiti in modalità oraria dalla L avoratrice e
dal Lavoratore a beneficio di se stessi (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104),
sempre nel rispetto del limite di cui all’ultimo periodo del precedente punto a).
3) E’ demandata alla contrattazione di secondo livello la facoltà di prevedere criteri di
cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti al precedente comma 2.
4) La Lavoratrice e il Lavoratore hanno diritto a cumulare la fruizione del congedo parentale
su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal
T.U. maternità/paternità
5) Per il calcolo dell’indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ciascuna ora
di congedo viene utilizzato il divisorio orario contrattuale 155.
6) Tutti gli oneri di comunicazione all’INPS, in merito alla fruizione del congedo parentale a
ore restano in capo alla Lavoratrice e al Lavoratore interessati.
A
rticolo 42 - Congedo per Matrimonio
1) A
lla Lavoratrice e al Lavoratore che non siano in periodo di prova compete, per contrarre
matrimonio, un congedo straordinario della durata di quindici giorni di calendario;
2) Compatibilmente con le esigenze del Datore di Lavoro, il quale dovrà consentire il
congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del
matrimonio.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
44
Articolo 43 – Diritto allo Studio
1) Le
Lavoratrici e i Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio, in
scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta
saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
2) Le Lavoratrici e i Lavoratori Studenti, compresi quelli universitari, possono usufruire, su
richiesta e nell’arco di un triennio, di permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame.
3) Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la Lavoratrice e il Lavoratore
dovranno esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
4) I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti
per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
5) Il limite massimo concesso dal Datore di Lavoro, al fine di favorire il diritto allo studio
ammonta a 150 ore annue individuali retribuite. Le ore di permesso utilizzabili nell’arco di
un triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
6) Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in
ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità,
per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
Titolo VII – Orario e Organizzazione del Lavoro
Articolo 44 – Orario di Lavoro
L
e OO.SS. che hanno sottoscritto il presente CCNL, congiuntamente concordano che la durata
normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali effettuate per cinque
giorni consecutivi.
Ai fini del computo, per orario di lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le
pause di durata superiori a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi
necessari alla eventuale vestizione/svestizione o per la preparazione di materiali e strumenti,
etc.
Il Datore di Lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il
personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del
lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo
di lavoro. Durante l'orario di lavoro, la Lavoratrice e il Lavoratore non potranno lasciare il
proprio posto senza motivo legittimo e non potranno uscire dal luogo di lavoro, senza esserne
autorizzati; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte della Lavoratrice e del Lavoratore
per loro determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
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propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non sono considerati “tempo” a
disposizione del Datore di Lavoro. Per quanto concerne l'orario multi periodale, il periodo di
riferimento è comunque pari a dodici mesi. La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni
lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di
attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In
deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo
restando il riposo domenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di riposo può
essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei
riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza delle Lavoratrici e dei
Lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. La
contrattazione di II livello potrà definire diverse modalità di organizzazione dell’orario di
lavoro settimanale prevedendone la distribuzione in sei giorni. L'orario di lavoro va
conteggiato dall'ora preventivamente fissata dal Datore di Lavoro, per l'inizio dell'attività
lavorativa. Qualora la Lavoratrice e il Lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente
fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovessero essere adibiti al lavoro o gli
venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, hanno diritto al
trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avessero lavorato. Durante la
giornata e nelle ore di minor lavoro, la Lavoratrice e il Lavoratore hanno diritto almeno a
un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. Il Datore di Lavoro nel fissare
i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che
compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio , siano coordinati in modo che le domeniche e le
ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il
riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dal Datore di Lavoro, in modo che il
personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno
cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno
successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione del Datore di Lavoro - in
attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli
abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è
computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.
A
rticolo 45 – Flessibilità dell’Orario Contrattuale di Lavoro e Banca Ore
A
i sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003, non sono soggetti
all'orario quei Lavoratori la durata della cui prestazione non è misurata o predeterminata, o
può essere determinata dai Lavoratori stessi, come ad esempio il Personale Direttivo, i
Lavoratori con funzioni commerciali, o di organizzazione delle squadre di lavoro, etc. In ogni
caso, il Datore di Lavoro potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore
settimanali lavorate, così come previsto dal presente articolo, per un periodo massimo di 24
settimane annue.
A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle ore o frazioni di ore
effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del
Lavoratore secondo i termini e le modalità come specificate dal presente CCNL. Per quanto
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
46
concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte del Datore di Lavoro, a regimi
di orario plurisettimanale, questo inizierà a decorrere dalla prima ora successiva all’orario
definito.
Il Datore di Lavoro dovrà tenere la registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone
comunicazione periodica ai Lavoratori, alle R.S.A. e all’Ente Bilaterale Territoriale di
riferimento, per competenza territoriale.
La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi
vincolante per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
B
anca Ore.
Le
Parti, riconoscendo l'opportunità che le Lavoratrici ed i Lavoratori siano messi in
condizione di utilizzare i riposi compensativi a disposizione del singolo dipendente,
convengono di istituire la banca delle Ore. L’attivazione della Banca Ore dovrà essere
concertata all’interno del contratto di secondo livello aziendale/territoriale o concordata fra il
Datore di Lavoro e il singolo D ipendente anche successivamente alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro. La fruizione avverrà con le seguenti modalità:
a) le Lavoratrici ed i Lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità
produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale
del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei
permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore
intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della
forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 20 dipendenti, tale diritto sarà
goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
b) i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore e fruiti entro 2
settimane dalla data della prestazione offerta;
c) per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere
concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
A
rticolo 46 – Reperibilità
P
er taluni servizi può essere stabilito l’obbligo della reperibilità delle Lavoratrici e dei
Lavoratori.
La
reperibilità può essere:
a. Es
terna: la reperibilità è legata allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzata
dalla pronta disponibilità delle Lavoratrici e dei Lavoratori e dall’obbligo degli stessi
di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata
secondo intese da definirsi in ambito aziendale tra le parti. L’individuazione dei servizi
e delle figure professionali corrispondenti tenute alla reperibilità viene demandata alla
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
47
Contrattazione Aziendale. In caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene
computata come “ Lavoro Straor dinario” ai sensi dell’art. 55 del presente CCNL. Di
norma non possono essere previsti, per ciascun dipendente, più di 8 turni di
reperibilità al mese.
b. I
nterna: nei casi di servizi residenziali continuativi alle Lavoratrici e ai Lavoratori cui è
richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita
programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa
mensile lorda di € 55,00. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza
nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni
al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera di € 5,00. Gli
orari di reperibilità, compresi nelle ore di riposo notturno e/o diurno, nonch é per la
consumazione dei pasti non sono conteggiati ai fini del computo dell'orario di lavoro.
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio
effettivo, le ore lavorate vanno computate come ore straordinarie e retribuite come
previsto all'art. 55 del presente CCNL.
A
rticolo 47 - Lavoro Multi Periodale a Tempo Pieno
P
er far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata
dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno
con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 30
ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. In tali casi, le
prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo
a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da
compensare. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i Lavoratori interessati percepiranno
la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in
quelli di minore prestazione. Ciascun Lavoratore può far confluire in una "Banca Individuale
delle Ore " le ore di lavoro eccedenti la 48ª ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno
recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che
verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali
prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il Lavoratore dovrà dichiarare preventivamente alla
costituzione del rapporto e salva sua successiva diversa indicazione, per iscritto, la sua
volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma
precedente potranno essere goduti entro 6 mesi a pena di decadenza e salvo quanto previsto
dal successivo comma. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di
riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze del Datore di Lavoro.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con
riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà
liquidato alla Lavoratrice e al Lavoratore interessati sulla base della retribuzione oraria in
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
48
vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto, saranno retribuite le
ore relative al riposo compensativo non fruite.
A
rticolo 48 - Lavoro non Soggetto a Limitazioni di Orario
A
i sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003, non sono soggetti
all'orario quei Lavoratori la durata della cui prestazione non è misurata o predeterminata, o
può essere determinata dai Lavoratori stessi, come ad esempio per il Personale Direttivo, i
Lavoratori con funzioni commerciali o di organizzazione delle squadre di lavoro. Le
Lavoratrici e i Lavoratori di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del
20% (venti per cento) della paga base nazionale funzionale – e come tale condizionata alle
mansioni svolte.
A
rticolo 49 - Lavoro Minorile
P
er la disciplina della tutela del minore, nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata
si rimanda alle leggi vigenti in materia.
A
rticolo 50 - Lavoro Domenicale Festivo e Notturno
Le
ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica o nelle giornate
festive, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci per cento) da calcolarsi sulla
paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario
valgono le vigenti norme di Legge.
Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 66/2003, ma dà diritto alle
maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi
eccezionali:
− vacanza determinata da dimissioni improvvise di Dipendente;
− necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a
malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
− necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non
retribuiti di qualunque natura);
− per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i Dipendenti che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative del Datore di Lavoro.
Il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una
specifica regolamentazione a livello aziendale è definito come media su base trimestrale. In
caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di
soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il Dipendente può essere adibito a mansioni di
livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Valgono, inoltre,
le limitazioni al lavoro notturno previste dall’articolo 11, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 così
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
49
come modificato dal D.lgs. n. 80/2015. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla
consultazione delle Rappresentanze Sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL e in mancanza delle OO.SS. Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro
dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
A
rticolo 51 - Lavoro Straordinario
E
' considerato lavoro straordinario, quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro,
stabilito dall'art. 4 4 del presente CCNL. Il lavoro straordinario diurno è compensato con la
retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 10% (dieci per cento). Il lavoro straordinario
diurno festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 15%
(quindici per cento). Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione
ragguagliata ad ore maggiorata del 20% (venti per cento). Il lavoro straordinario notturno
festivo è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30% (trenta per
cento). Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventidue e le ore
sei. La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la
maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore. Non è
considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da
parte del personale adibito a servizi notturni. L'eventuale lavoro straordinario effettuato dal
Lavoratore deve essere espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto dal Datore
di Lavoro, senza la preventiva autorizzazione le ore di lavoro effettuate in eccedenza alle ore
giornaliere lavorative (8 ore) non saranno ne considerate e ne remunerate.
A
rticolo 52 - Lavoro a Turni
A
lle Lavoratrici e ai Lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità
nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola Lavoratrice o
Lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% (dieci per cento) della quota
oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola Lavoratrice o
Lavoratore.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
50
Titolo VIII – Svolgimento del Rapporto di Lavoro
Articolo 5 3 – Festività - Permessi Retribuiti - Permessi Straordinari Retribuiti - Permessi
non Retribuiti.
Gio
rni Festivi
Sono considerati giorni festivi le sotto elencate festività nazionali e infrasettimanali:
a. 1° gennaio (Capodanno)
b. 6 gennaio (Epifania)
c. lunedì dell'Angelo
d. 25 aprile (Ricorrenza della Liberazione)
e. 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
f. 2 giugno (Festa della Repubblica)
g. 15 agosto (Assunzione della Beata V.M.)
h. 1° novembre (Ognissanti)
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione)
j. 25 dicembre (Natale)
k. 26 dicembre (S. Stefano).
Q
ualora una della festività infrasettimanali sopra elencate dovesse cadere di domenica al
Dipendente non verrà corrisposta alcuna ulteriore retribuzione aggiuntiva.
Mentre al personale impegnato nei giorni di festività dovrà essere corrisposta la
maggiorazione retributiva prevista dal presente CCNL per il lavoro straordinario svolto in
giorno festivo. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza
delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per provvedimenti disciplinari.
P
ermessi Retribuiti
A
i Dipendenti sono concessi permessi retribuiti, da fruire normalmente durante le prime ore
di lavoro, fino a un massimo dell'intera giornata. Tali permessi retribuiti ammontano
complessivamente a 60 ore all'anno e sono concessi anche in sostituzione delle festività abolite
(legge 5.3.77 n. 54 e D.P.R. n.792/1985). Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non
vengano, in tutto o in parte usufruite entro l'anno di maturazione, il Lavoratore Dipendente
ha diritto a goderne nei successivi 12 mesi successivi a quelli di maturazione e comunque non
oltre il 31 dicembre dell’anno successivo, con diritto alla monetizzazione del residuo. In casi
speciali e giustificati il Lavoratore Dipendente potrà usufruire, previa autorizzazione, di
permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella
misura massima di 1 ora al giorno. Tali permessi non potranno essere utilizzati per
recuperare ritardi. Ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/1990, in occasione di tutte le consultazioni
elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano a funzioni presso gli
Uffici elettorali, ivi compresi i Rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
51
occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto
dalla legge suddetta. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma
precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Al Dipendente che
debba sottoporsi a visite mediche specialistiche, visite di controllo postoperatorie, sono
concessi permessi retribuiti da fruire anche in fasce di 8 ore, ogni qualvolta ne faccia richiesta
scritta. Detti permessi non sono collegati a ferie o altre tipologie di permessi, e dovranno
essere opportunamente documentati.
Qualora il Dipendente non produca la suddetta certificazione medica giustificativa e
l'attestazione da parte della struttura erogante dell'avvenuta prestazione sanitaria, con
l'indicazione della data e dell'orario, le ore di permesso godute saranno decurtate o dal monte
permessi retribuiti o dalle ferie. Le parti convengono che i Lavoratori Dipendenti, oltre ai
diritti stabiliti dalle attuali norme vigenti, hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i
casi sotto elencati:
E
venti Giorni Lavorativi
− matrimonio di un figlio gg.1;
− nascita o adozione di un figlio gg.1;
− Decesso di padre, madre, fratello, sorella, figlio/a, coniuge, anche legalmente separato o
convivente con medesima residenza da almeno 2 anni gg.2;
− Lavoratore chiamato a rendere testimonianza, nei giorni effettivi di testimonianza oltre ai
tempi di raggiungimento del Tribunale e viaggio spetta nr. 1 giorno;
− Lavoratore dipendente donatore di sangue per donazione certificata gg. 1;
− Permessi retribuiti nella misura necessaria al L avoratore Dipendente donatore di midollo
osseo effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione gg. 3;
In caso di comprovate necessità con legami di stretto vincolo di parentela di 1° grado o nei
casi di grave calamità naturale, il D atore di Lavoro potrà accordare al Lavoratore un congedo
straordinario retribuito, nel limite massimo di 1 giorno lavorativo annuo, che sarà
strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza reclamate dalla natura della disgrazia o
dall'evento calamitoso.
Nelle fattispecie attinenti al 2° grado di parentela, tali congedi straordinari saranno dedotti,
nell'ordine, dalla banca ore, dai permessi retribuiti e dalle ferie annuali. La richiesta di
permessi non rientranti tra quelli determinati da cause improvvise e straordinarie dovrà
essere effettuata con congruo anticipo di almeno di 10 giorni lavorativi. Nella presente
fattispecie rientrano anche i permessi ex L.n.104/1992, per la richiesta dei quali il L avoratore
dovrà fornire apposita autocertificazione. Tali permessi potranno essere saltuariamente
fruibili anche su base oraria (messaggio INPS n. 15995 del 18.06.2007), salvo che ciò non
impedisca la regolare organizzazione del lavoro. Annualmente il L avoratore dovrà, altresì,
fornire autocertificazione attestante la continuità del diritto di cui alla L.n.104/1992. Al
Lavoratore Dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non
retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
52
Articolo 54 – Aspettativa
A
l Lavoratore D ipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta
scritta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in due periodi, pari ad un mese ogni
anno di anzianità maturata fino ad massimo di 6 (sei) mesi. Il Lavoratore D ipendente che
entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per
riprendere servizio è considerato dimissionario, fatto salvo quanto previsto dalla Legge
92/2012 e s.m.i., in materia di convalida delle dimissioni.
Qualora il Datore di Lavoro accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al Lavoratore D ipendente di
riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni di calendario. Con contrattazione aziendale
potrà essere definita una diversa modulazione dei periodi di aspettativa.
A
rticolo 55 – Trasferta
A
i Lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede o dall'ufficio per il quale
sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di
trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi
sostenute nell'interesse del Datore di Lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale
motivo detta indennità non ha natura retributiva, anche se corrisposta con continuità ai
Lavoratori che prestano l'attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede
aziendale e/o di assunzione. Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede
ordinaria di lavoro e la stessa avviene per l'intero orario normale giornaliero ad almeno 40
Km dalla sede abituale per la generalità dei Lavoratori, con esclusione dei Lavoratori
itineranti, si configura la trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al
rimborso delle spese di viaggio dovute e delle altre eventuali spese sostenute per conto del
Datore di Lavoro, purché analiticamente documentate e nei limiti delle modalità definite
dall'azienda, al Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a. Indennità giornaliera, pari a 10 euro, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede
e l'eventuale prolungamento d'orario per i tempi di viaggio per ulteriori trasferimenti
nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà
retribuito con il 50% della retribuzione oraria base. Essa è dovuta solo nel caso di
mancato rientro presso il proprio domicilio;
b. Trasferta intera, pari a 30,00 euro;
c. Quota pasto diurno pari a 10,00 euro (eccetto i casi in cui il Lavoratore possa usufruire
di normali servizi sostitutivi messi a disposizione dal Datore di Lavoro, quali buoni
pasto, convenzioni con ristoranti etc.);
d. Quota pasto serale pari a 15,00 euro (qualora il D ipendente non rientri presso la
propria abitazione entro le ore 21,00);
e. Quota pernottamento pari a 30,00 euro (qualora il D ipendente non rientri presso la
propria abitazione entro le ore 21,00).
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
53
Quanto sopra previsto potrà essere sostituito da un rimborso a piè di lista di spese
documentate, il cui importo sarà definito dal Datore di Lavoro. L'eventuale lavoro
straordinario effettivamente lavorato fuori, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito
con le normali maggiorazioni. Il tempo di viaggio sarà retribuito con un importo pari al 50%
per cento della retribuzione oraria di base, per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, con
esclusione di qualsiasi maggiorazione. Qualora al Lavoratore venga richiesto l'utilizzo del
proprio mezzo di locomozione, le relative spese opportunamente documentate, saranno a
carico del Datore di Lavoro, utilizzando quale parametro le tabelle ACI vigenti o gli importi
preventivamente concordati. Le eventuali trasferte all'estero, dovranno essere comunicate per
iscritto, con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Al Lavoratore dovranno essere
corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata
dell'invio, una diaria giornaliera ed un'indennità di trasferta pari al doppio degli importi di
cui sopra.
A
rticolo 56 – Distacco
A
i Sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 Settembre 2023, n. 276, il Distacco del
Lavoratore si configura quando il Datore di Lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di
una determinata attività lavorativa.
L'
Istituto del Distacco non determina il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario
della prestazione, ma produce l'effetto di modificare le modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell'originario contratto di lavoro.
S
ei evidenzi, altresì, che come sancito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 15.01.2024, nr. 3 e nella risposta all'interpello nr. 1/2011, i requisiti di
legittimità del Distacco sono:
a) l
'Interesse del Distaccante: Deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per
tutta la durata del Distacco, da accertare caso per caso, in base alla natura dell'attività
espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale del Datore di Lavoro.
Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del Distaccante, anche di carattere non
economico, che, tuttavia, non può consistere in un mero interesse al corrispettivo per
la fornitura di lavoro altrui, che caratterizza, invece la diversa fattispecie della
somministrazione di lavoro;
b) L
a Temporaneità: Il Distacco deve essere necessariamente temporaneo. Tale
previsione non incide sulla durata del Distacco, che può anche essere non breve,
purché non coincidente con tutta la durata del rapporto di lavoro;
c) L
o Svolgimento di una determinata attività lavorativa : Il Lavoratore distaccato deve
essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse
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54
proprio del Distaccante. Ne consegue che il provvedimento di Distacco non può
risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e,
quindi, senza predeterminazione di mansioni.
C
on la risposta all'interpello nr. 1/2011 è stato, per altro, evidenziato che il Distacco è
ammissibile anche quando lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga in un luogo
diverso dalla sede del Distaccatario. In altri termini, la dislocazione del Lavoratore presso la
sede dell'Azienda Distaccataria, pur rappresentando l'ipotesi statisticamente più ricorrente
non costituisce un elemento necessario per il corretto utilizzo dell'Istituto.
Me
ntre relativamente agli oneri del trattamento economico e normativo del Lavoratore in
distacco, la vigente normativa sancisce che questi restino, comunque e solo ad esclusivo
carico del Datore di Lavoro Distaccante. Pertanto il rapporto economico con il Lavoratore
interessato al distacco rimarrà sempre e solo in capo al Datore di Lavoro distaccante, quale
unico e solo Datore di Lavoro, mentre l'operatività, ivi compresi il potere direttivo e il
controllo disciplinare, saranno delegati al “ Soggetto Distaccatario” durante l'intero periodo del
distacco.
Il Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276 prevede, poi, determinati presupposti di
validità del Distacco in specifiche ipotesi, come di seguito meglio specificate:
10. I
l Distacco che comporti il mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
Lavoratore interessato;
11. Il Distacco che comporti un trasferimento ad un' unità produttiva situata a più di 50
km da quella in cui il Lavoratore è adibito può avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
D
a ultimo, per quanto attiene al Distacco dell'Apprendista, sebbene non vi sia un divieto
normativo, si pone la necessità di contemperare l'interesse del Distaccante con il prevalente
interesse dell'Apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo
inserimento nel contesto produttivo del Datore di Lavoro.
A
nche nel contesto produttivo del Distaccatario, deve essere prevista la presenza di un Tutor,
verificando puntualmente l'effettivo esercizio dei compiti a lui attributi dalla Contrattazione
Collettiva, per garantire che il periodo del Distacco risulti utile e coerente al percorso
formativo dell'Apprendista definito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, in base al
principio di temporaneità del Distacco, è necessario che l'inserimento dell'Apprendista
distaccato in un contesto produttivo e organizzativo di verso da quello per il quale è stato
assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo di Apprendistato.
I
noltre il Distacco del Lavoratore è oggetto di comunicazione obbligatoria con modello
“UNILAV” (Decreto Interministeriale 30 Ottobre 2007 e Circolare del Ministero del Lavoro
del 2 Dicembre 2007 n. 8371)
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Il Distacco non può mai concretizzarsi in un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di
lavoro altrui, in quanto in caso contrario diventerebbe somministrazione di lavoro.
A
rticolo 57 – Trasferimento
I
l Lavoratore può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra per comprovate ragioni
tecniche, organizzative o produttive. Il trasferimento deve essere comunicato al Lavoratore
per iscritto e normalmente con preavviso di almeno 15 giorni.
Al Lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per se e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento,
nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento. Il Datore di Lavoro, ha facoltà di corrispondere una
diaria giornaliera per il Lavoratore per il tempo strettamente necessario al trasferimento, il cui
importo sarà fissato dalla Contrattazione Aziendale. Si precisa che per "tempo strettamente
necessario al trasferimento" si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. Qualora
ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al Lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi fino a
4 giorni dalla consegna presso la nuova residenza.
A
rticolo 58 – Ferie
La
durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario. Ogni settimana di
ferie dovrà essere ragguagliata a 5 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del
normale orario di lavoro settimanale su 5 g iorni. Le ferie vanno usufruite, di norma,
nell'anno di maturazione. Esse sono irrinunciabili e non monetizzabili ad eccezione della
risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Durante il periodo di ferie decorre la
normale retribuzione. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo e pertanto,
compatibilmente con le esigenze del Datore di Lavoro e dei Lavoratori è facoltà dell'Azienda
stabilire un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro. Il
residuo dovrà essere usufruito entro i 1 2 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Solo in casi di impedimento oggettivo del Lavoratore o per motivi di servizio del Datore di
Lavoro, potranno essere goduti entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
I Lavoratori stranieri potranno godere cumulativamente in un'unica soluzione delle ferie e dei
permessi annui per il comprovato rientro temporaneo nel proprio paese di origine. Sono
esclusi dal computo, le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel corso delle ferie e
pertanto, il Lavoratore avrà diritto al prolungamento del periodo di ferie ovvero al relativo
trattamento economico, di tanti giorni quante sono le festività nazionali e infrasettimanali
comprese. Al Lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità o licenziato o dimissionario,
spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra
indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'Azienda. Fermo restando quanto
stabilito dal presente articolo, la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e la
determinazione dei periodi durante i quali, in via generale è possibile il godimento delle ferie,
saranno oggetto di accordi aziendali. Non saranno considerati giorni di ferie:
− il periodo di preavviso;
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− i periodi di congedo di maternità o paternità;
− i periodi di congedo parentale;
− il periodo di malattia/infortunio sopravvenuti durante le ferie;
− i periodi di malattia del bambino fino a otto anni di età che diano luogo a ricovero
ospedaliero, su richiesta del genitore.
Resta salvo che ai fini della sospensione delle ferie di cui al comma precedente, il Lavoratore
deve aver adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altra
formalità prevista ai sensi di legge ed eventuali disposizioni del Datore di Lavoro. Se il
Lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, sono a carico del Datore di
Lavoro i costi di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rientro in sede e
l'eventuale ritorno nella località di ferie. Non è computato come ferie, il periodo di tempo
necessario per rientrare in servizio. Qualora per esigenze di servizio il Lavoratore non possa
godere delle ferie nel periodo già stabilito con il Datore di Lavoro, per sopraggiunte esigenze
di servizio ed abbia già versato un anticipo per la prenotazione delle ferie non rimborsabile,
egli ha diritto al suddetto rimborso ad opera del Datore di Lavoro, dietro regolare
presentazione della documentazione relativa al versamento corrisposto.
A
rticolo 59 - Pronta Disponibilità – Reperibilità
La
reperibilità è un istituto accessorio e complementare all'ordinaria prestazione lavorativa
mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile per sopperire ad esigenze normalmente
impreviste o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei
servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti. Le ore di reperibilità non concorrono al
computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il Lavoratore potrà essere inserito in turni
di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma
previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni
tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei Lavoratori coinvolti nei turni di
reperibilità. Il Datore di Lavoro provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il
maggior numero possibile di Lavoratori, dando la priorità ai Dipendenti che ne facciano
richiesta, tenuto conto del possesso dei requisiti necessari e nei limiti di fungibilità operativa.
Nessun Lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di
reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, di norma
fornito dal Datore di Lavoro al Lavoratore per usi di servizio. Durante i turni di reperibilità il
Lavoratore sarà libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità mantenendo il
cellulare acceso e carico e a permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica
ed il tempestivo intervento. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far
fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente
concordato. Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire
a garantire il rispetto dei tempi d'intervento, ne darà tempestiva comunicazione al diretto
Datore di Lavoro, concordando l'intervento di altro Lavoratore disponibile, ove esistente, o
altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all'utenza. Nel caso in cui il Lavoratore
durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla
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richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o
settimanale e il Datore di Lavoro, potrà attivare la procedura disciplinare prevista. La
reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 12 ore nei giorni lavorativi o 18 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le 2 settimane su 4 e non dovrà
comunque essere richiesta per più di 5 giorni continuativi.
P
er l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, il Datore di Lavoro riconoscerà al
Lavoratore una specifica indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento,
conforme ai seguenti valori in euro:
I
ndennità di Reperibilità - Indennità Settimanale
I
l trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il Lavoratore è a disposizione
per effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte del Datore
di Lavoro o del Cliente. Il tempo di viaggio necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e
di rientro, sarà retribuito al 50% della paga base conglobata. Nel caso in cui non sia utilizzato
il mezzo dell'Azienda ed il Lavoratore reperibile sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo
per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate in riferimento
ai km percorsi sulla base delle tabelle ACI in vigore. Le ore di intervento effettuate in “ Stato di
Reperibilità”, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro,
salvo il riconoscimento di riposi compensativi e saranno compensate con le maggiorazioni
previste dal presente CCNL, per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie
articolazioni. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite
come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario
contrattuale.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e
della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte del Datore
di Lavoro seguita da intervento effettivo, sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro. I
Lavoratori interessati potranno, altresì, su base volontaria essere inseriti in turni periodici di
"pronta disponibilità " al di fuori del normale orario di lavoro, per effettuare interventi
sussidiari e/o sostitutivi di un Lavoratore in reperibilità ma impossibilitato ad effettuare
l'intervento richiesto, per malattia, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate
richiedenti l'intervento immediato, etc., con programmazione settimanale o mensile e con
preavviso scritto di 5 giorni. L'indennità di "pronta disponibilità" sarà pari al 50% dell'indennità
di Reperibilità prevista per ciascun livello professionale. Negli interventi effettuati in
reperibilità o in pronta disponibilità, la sede di lavoro in senso stretto coincide con il luogo
ove il Lavoratore si trova all'atto della chiamata. Il Datore di Lavoro che intende utilizzare gli
istituti della reperibilità e della pronta disponibilità darà informazione preventiva alla
RSA/RSU se costituita.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
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Articolo 60 - Sospensioni - Soste - Riduzione d'Orario – Recuperi
I
n caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore
Dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della
sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica
emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di
scioperi. Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del
Lavoratore Dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora
al giorno e sia richiesto entro il mese successivo. In caso di diminuzione del lavoro, il Datore
di Lavoro può accordarsi con i propri Lavoratori per una sospensione dal lavoro a rotazione
per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna
retribuzione.
A
rticolo 61 - Intervallo per Consumazione dei Pasti
La
durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un
massimo di un’ora giornaliera. Essa viene concordata tra Lavoratori Dipendenti e il Datore di
Lavoro e, ove presente, con la RSA/RSU. Per i Lavoratori che prestano la propria attività su
turni a cicli continui la pausa di mezz'ora potrà essere retribuita, se disciplinato dalla
contrattazione di secondo livello. L'importo concordato non potrà essere inferiore a 5,00 euro.
A
rticolo 62 - Risarcimento Danni e Furti
I
danni che comportano trattenute debbono essere contestati, ai fini del risarcimento,
formalmente al Lavoratore dipendente entro 5(cinque) giorni dalla definizione economica del
danno. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà
ratealmente trattenuto nella misura massima del 40% ( quaranta percento) della paga di fatto
per ogni periodo di retribuzione, salvo diverso accordo con il Lavoratore. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed
indennità dovuti al Lavoratore Dipendente a qualsiasi titolo.
A
rticolo 63 - Risoluzione del Rapporto di Lavoro – Preavviso
I
termini di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
l'esclusione del licenziamento per giusta causa, sono i seguenti:
C
lassificazione
I
termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i
seguenti:
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
59
I Livello 30 giorni di calendario
Il e III Livello 20 giorni di calendario
IV e V Livello 10 giorni di calendario
VI Livello 05 giorni di calendario
O
ltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
I
Livello 40 giorni di calendario
Il e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VI Livello 10 giorni di calendario
O
ltre i dieci anni di servizio compiuti:
I
Livello 50 giorni di calendario
Il e III Livello 40 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VI Livello 15 giorni di calendario
I
l periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo
matrimoniale. Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la
ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di
preavviso di cui al presente CCNL o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o
insufficiente preavviso, fatta eccezione per le dimissioni presentate nel periodo durante il
quale è previsto il divieto di licenziamento, ove la Lavoratrice ed il Lavoratore non sono
tenuti al rispetto dei tempi di preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti
del TFR. Il Datore di Lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario,
facendo cessare subito il rapporto di lavoro.
Quando il Datore di Lavoro voglia far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di
preavviso, dovrà corrispondere al dimissionario l'indennità relativa al periodo di risoluzione
anticipata.
A norma dell'art. 4 commi16 -23 della L.n.92/2012 si dovrà procedere alla convalida delle
dimissioni con le modalità previste dalla legge. La convalida costituisce condizione
sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro.
I
ndennità Sostitutiva del Preavviso
A
i sensi del secondo comma dell'art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al Lavoratore sarà
corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al
periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13^ mensilità.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
60
Articolo 64 - Cessazione - Trasformazione – Liquidazione
P
er il tempo di transazione, per la cessione e il fallimento del Datore di Lavoro, si fa
riferimento alle disposizioni di legge. La contrattazione di secondo livello potrà individuare
procedure che riducano gli effetti negativi sull'occupazione.
Titolo IX - Doveri dei Lavoratori e Norme Disciplinari
A
rticolo 65 – Divieti
E'
proibito alla Lavoratrice e al Lavoratore di prestare la loro opera presso Aziende e realtà di
servizio diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal
lavoro senza il trattamento economico.
A
rticolo 66 – Doveri dei Lavoratori
I
Lavoratori devono esercitare l'attività per la quale sono stati assunti con il massimo impegno
e la massima diligenza ed in particolare dovranno osservare le norme di legge, quelle del
presente contratto collettivo. I Lavoratori sono, in ogni caso, tenuti ad osservare tutte le
norme che l'esperienza, le regole di convivenza civile ed il buon senso impongono a ciascuno.
Gli articoli della presente parte del contratto collettivo saranno affissi in luogo visibile sul
posto di lavoro e prevedono il dovere di:
− osservare l'orario di lavoro stabilito con il Datore di Lavoro o chi per esso ed adempiere a
tutte le formalità che lo stesso ha posto in essere per il controllo delle presenze;
− svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal Datore di Lavoro o chi per esso, nel
rispetto delle norme del presente CCNL applicato sul posto di lavoro e delle disposizione
attuative con la massima diligenza ed assiduità;
− conservare la più assoluta segretezza sugli interessi del Datore di Lavoro, evitando di
propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate
ed in uso dallo stesso;
− in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il Lavoratore deve evitare di
trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno del Datore di Lavoro per cui lavora,
evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto
con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il Regio
Decreto Legge 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in Legge n. 562/1925;
− usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il
pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con il Datore di Lavoro;
− evitare nella maniera più assoluta di ritornare sul posto di lavoro e trattenersi oltre il
normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia preventiva autorizzazione scritta da
parte del Datore di Lavoro, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione
legislative;
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
61
− rispettare tutte le disposizioni in uso sul posto di lavoro e dettate dai titolari e/o superiori
se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
A
rticolo 67 – Codice Disciplinare
1) Le
Lavoratrici e i Lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività
da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla
gravità dell'infrazione commessa, con:
− rimprovero verbale,
− rimprovero scritto;
− multa non superiore all'importo di 8 (otto) ore della retribuzione base;
− sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 1 5
(quindici) giorni.
2) Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero
verbale, nei confronti della Lavoratrice e del Lavoratore, senza aver loro preventivamente
contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in loro difesa; in ogni caso i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi
ha dato causa.
3) La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta per iscritto e dovrà contenere la
specificazione dell'infrazione commessa.
4) La Lavoratrice e il Lavoratore avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a
loro difesa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione.
5) Il provvedimento disciplinare dovrà essere adottato entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza
del termine assegnato al Dipendente per presentare le sue giustificazioni o comunque nel
termine più ampio, nel caso in cui siano necessari accertamenti che non consentano di
rispettare il suddetto termine.
6) Tale decisione dovrà essere comunicata alla Lavoratrice e al Lavoratore con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite mezzo di comunicazione analogo.
7) I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori
che:
a) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL sul posto di lavoro;
b) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un
massimo di 2 (due) giorni;
c) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o
ne anticipino la cessazione;
e) risultino assenti ingiustificati dal lavoro per un periodo superiore a nr. 2 (due) giorni
consecutivi;
f) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro
esistente sul posto di lavoro;
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62
g) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela del Datore di Lavoro, da
fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
h) commettano atti che portino pregiudizio o pericolo di pregiudizio alla sicurezza, alla
disciplina, all'igiene ed alla morale sul posto di lavoro.
8) E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le
mancanze di minor rilievo mentre la multa e la sospensione saranno adottate per le
mancanze di maggior rilievo, tenuto conto anche della eventuale recidiva nel
comportamento e delle conseguenze derivate da esso. In particolare, per le mancanze di
cui alle lettere b ), c) e d) sarà applicata la multa; per le successive o per i comportamenti
recidivi, sarà applicata la sospensione.
A
rticolo 68 - Licenziamento per Mancanze
1) I
l licenziamento, disciplinare, con o senza preavviso a seconda della gravità dei
comportamenti, sarà irrogato al Lavoratore che commetta gravi o reiterate mancanze agli
obblighi legali e contrattuali, con la perdita dell’indennità di preavviso, al Lavoratore che
commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi al
Datore di Lavoro, grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
2) In via esemplificativa e non esaustiva ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
− comportamenti penalmente rilevanti contro le persone del Datore di Lavoro o il suo
patrimonio, contro i clienti ed i terzi con cui sia venuto in rapporto nello svolgimento
della prestazione;
− comportamenti che integrino illeciti amministrativi;
− procedimento penale, concluso con sentenza di condanna o con riti alternativi al
giudizio, per fatti estranei al rapporto ma che comunque valgano ad incidere sulla
fiducia;
− per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
− grave negligenza, imprudenza e imperizia nell'adempimento dei propri doveri, che
comportino un danno alla proprietà o alle persone del Datore di Lavoro, ovvero a
clienti o terzi;
− recidiva nei casi che hanno comportato l'applicazione della sanzione della sospensione.
A
rticolo 69 - Ritiro della Patente
1) L’
autista al quale sia ritirata dall’Autorità, per motivi che non comportano il licenziamento
in tronco, la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per
un periodo di 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione.
2) L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso,
percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
63
3) Qualora il ritiro della patente si prolunghi oltre i termini di cui al precedente comma 1
oppure l’autista non accetti di essere adibito ad altri lavoro, si fa luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
4) In tal caso, all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la
retribuzione percepita nel livello di appartenenza al momento del ritiro della patente.
Titolo X
– Instaurazione del Rapporto di Lavoro
A
rticolo 70 – Assunzione - Documentazione
1) L'
assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla
disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
2) L'assunzione deve risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia alla Lavoratrice e al
Lavoratore, contenente le indicazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
ovvero:
− la data di assunzione;
− l'unità produttiva di assegnazione;
− la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
− la durata del periodo di prova;
− l'inquadramento, il livello, la posizione economica e la qualifica attribuiti al Lavoratore;
− il trattamento economico.
3) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti o autocertificazione resa ai sensi di
legge:
− Dati di nascita;
− Certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di
addestramento frequentati;
− Attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale
requisito;
− Certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende;
− DID - Disponibilità al Lavoro;
− Modulo C2 Storico;
− Documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali
e fiscali;
− Dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia
indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in
corso;
− Dichiarazione di responsabilità per i Lavoratori assunti con contratto a termine, dalla
quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti
la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, Legge 11 novembre 1983,
n. 638;
− Eventuali altri documenti e certificati.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
64
4) Il Datore di Lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
5) La Lavoratrice e il Lavoratore potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita
medica da parte del sanitario di fiducia del Datore di Lavoro per l'accertamento dei
requisiti fisici e psicoattitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati,
così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
A
rticolo 71– Periodo di Prova
La
durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione e comunque
contestuale all’ assunzione e accettato dal Lavoratore con apposita sottoscrizione dello
stesso. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
• Q
uadri, Primo, Secondo e Terzo livello: 6 mesi;
• Quarto, Quinto e Sesto livello: 5 mesi.
I
periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Nel
corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da
entrambi le Parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all’indennità
sostitutiva delle ferie non godute. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova
non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro. Mentre
qualora entro la scadenza del periodo di prova il Datore di Lavoro non proceda alla
disdetta del rapporto, il Lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso
sarà computato agli effetti dell’anzianità. Nel caso in cui il periodo di prova venga
interrotto per causa di malattia o di infortunio il L avoratore sarà ammesso a completare il
periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Il personale che entro il termine di un anno viene riassunto, con la stessa qualifica, presso
la stessa Azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in
ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova. Mentre il personale
che entro il termine di un anno viene riassunto, con una diversa qualifica, presso lo stesso
Datore di Lavoro, ove abbia già prestato servizio, anche se ha superato il periodo di prova
precedente, è tenuto nuovamente ad effettuare un nuovo e diverso periodo di prova.
A
rticolo 72 – Mansioni Promiscue - Mansioni Superiori
Il Lavoratore inquadrato nei livelli dal terzo al sesto potrà essere adibito a
mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto,
funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello,
senza che questo implichi alcun diritto automatico da esso derivante.
M
utamento di Mansioni:
a. Al Lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un
livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
65
retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento
economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore
nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 20 giorni nel
mese;
b. Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre 6 (sei) mesi
consecutivi il Lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via
definitiva al livello superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato
disposto per la sostituzione di un Lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro;
c. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al Lavoratore anche quando le
mansioni di livello superiore sono state ricoperte con carattere non
continuativo ma almeno per un periodo di 6 mesi.
A
rticolo 73 – Passaggio di Livello.
a. La promozione ad un livello superiore, comporta per il Lavoratore il diritto a
percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
b. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore
rispetto all’aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al
Lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza
dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
c. Non sono assorbibili gli scatti di anzianità.
Titolo XI – Trattamento Economico – Mansioni e Dettaglio Livelli
A
rticolo 74 - Paghe Base Nazionali
La
determinazione delle paghe base nazionali sono quelle qui di seguito meglio specificate:
Tabella A : Per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e
Territoriali e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
Inquadramento
Retributivo Paga Base e Contingenza Indennità di
Funzione
Totale
Retribuzione
Primo Livello 1.400,00 100,00 1.500,00
Secondo Livello 1.350,00 70,00 1.420,00
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
66
Terzo Livello 1.340,00 60,00 1.400,00
Quarto Livello 1.200,00 50,00 1.250,00
Quinto Livello 1.150,00 40,00 1.190,00
Sesto Livello 1.100,00 0,00 1.100,00
A
rticolo 75 – Scatti di Anzianità
LIVELLO VALORE MENSILE SCATTO DI
ANZIANITA’
Primo Livello € 20,00
Secondo Livello € 15,00
Terzo Livello € 10,00
Quarto Livello € 9,00
Quinto Livello € 7,00
Sesto Livello € 5,00
G
li aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai Datori di Lavoro, nonché gli
aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
A
rticolo 76 – Assorbimenti
P
er aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini
e al rendimento del Lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti
di anzianità, erogati dai Datori di Lavoro indipendentemente dai contratti collettivi stipulati
in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella,
solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente
stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal
Datore di Lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente
contratto.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
67
Articolo 77 – Indennità per maneggio di denaro
A
l personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora
abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportino l’obbligo di accollarsi le
eventuali differenze, compete una indennità di maneggio di denaro nella misura del 5%
(cinque per cento) mensile della paga base nazionale. Fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in materia, le Parti demandano al secondo livello di contrattazione la disciplina
relativa alle eventuali indennità da corrispondersi alle Lavoratrici ed ai Lavoratori al
verificarsi di determinati eventi.
A
rticolo 78 - Prospetto Paga
La
retribuzione corrisposta al Lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale
dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della
retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri
elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate
previdenziali e fiscali previste dalla vigente normativa.
A
rticolo 79 – Corresponsione della Busta Paga
La
retribuzione deve essere liquidata alle Lavoratrici e ai Lavoratori con cadenza periodica,
comunque, non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata alla Lavoratrice e al Lavoratore la
busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la
denominazione del Datore di Lavoro, il nome ed il cognome della Lavoratrice e del
Lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e
corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Resta fermo, comunque, il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla
Legge n. 533/1973.
A
rticolo 80 – Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro
A
l Lavoratore licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29
maggio 1982, n. 297.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli
istituti tassativamente sotto indicati:
− paga base nazionale;
− indennità di contingenza;
− scatti di anzianità;
− eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
− indennità che abbiano carattere non occasionale;
− accordi integrativi;
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
68
− tredicesima mensilità.
A
rticolo 81 – Previdenza Complementare
I
n relazione alla opportunità di dare vita ad un sistema di previdenza complementare che
risponda alle aspettative delle Lavoratrici e dei Lavoratori impiegati presso il Datore di
Lavoro, le Parti si impegnano ad affrontare nel corso di validità del presente CCNL la
problematica nel suo complesso.
Le Parti si impegnano ad effettuare la scelta sull’adesione a Fondi già esistenti.
La Lavoratrice e il Lavoratore potranno optare per il versamento di una ulteriore
contribuzione, a loro esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.
A
rticolo 82 – Sanità Integrativa
La Sanità integrativa rappresenta uno strumento importante nella vita del Dipendente
subordinato. Le Parti, pertanto, si impegnano ad aderire al Fondo FASNI – Fondo Assistenza
Sanitaria Nazionale Integrativa. Il versamento dei contributi deve avvenire tramite il
modello F24, utilizzando il codice tributo “FASN”. Quindi Le parti hanno convenuto di
stabilire l’iscrizione obbligatoria di tutti i Lavoratori Dipendenti al Fondo FASNI – Fondo
Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa in conformità alle norme vigenti previste all'art.
51 comma 2 lett. a) del TUIR, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i L avoratori,
non in prova, con contratto a tempo indeterminato e/o e determinato compresi i Lavoratori
part-time e con contratto di apprendistato. Per i suddetti Lavoratori è prevista una
contribuzione pari a 13,00 euro al mese per 13 mensilità (corrispondente a complessivi €
169,00 annui) a totale carico dell'Azienda. I contributi sono versati al Fondo FASNI – Fondo
Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa con le modalità stabilite dal regolamento del
Fondo stesso. Le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del
Datore di Lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione
dell'Istituto, può essere previsto a carico del Datore di Lavoro. Le parti che hanno sottoscritto
il presente CCNL, hanno stabilito che i contratti in essere alla loro prima scadenza annuale,
dovranno essere uniformati alla presente intesa aderendo al Fondo FASNI – Fondo
Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa. Il contributo di assistenza sanitaria è
obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive. L'Azienda che
ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo è responsabile
verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni. E’ data facoltà ai Dipendenti di
poter effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi in favore del Fondo FASNI – Fondo
Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa, al fine di poter usufruire di ulteriori e aggiuntive
prestazioni sanitarie per se stessi e per i loro rispettivi familiari.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
69
Articolo 83 – Contributo Assistenza Contrattuale – Articolo Unico della Legge n. 311 del 4
Giugno 1973 – (W432)
L
’ Associazioni Datoriali firmatarie il presente CCNL, hanno determinato, a carico dei Datori
di Lavoro, una quota obbligatoria inderogabile che verrà indicata nell’ UNIEMENS, pari all’ 1
% da calcolarsi sulla massa salariale lorda delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti per
13 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema
contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall e
Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL inserendo il codice “ W432” sul modello
Uniemens di esclusiva competenza dell’O.S. Datoriale ANIAC. Il contributo dell’Assistenza
Contrattuale è obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive.
L'Azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi di cui al presente articolo non
può applicare il presente CCNL.
A
rticolo 84 – Indumenti di Lavoro
Q
uando viene fatto obbligo alla Lavoratrice e al Lavoratore di indossare speciali divise, la
spesa relativa è a carico del Datore di Lavoro.
E' parimenti a carico del Datore del Lavoro la spesa relativa agli indumenti che le Lavoratrici
e i Lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico – sanitari e/o
di rappresentanza.
Il Datore di Lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli strumenti necessari per l'esecuzione dei
lavori.
La Lavoratrice ed il Lavoratore devono conservare in buono stato pc, stampanti, pc portatili e
tutto quanto viene messo a loro disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non
dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione per iscritto dal superiore diretto.
Qualunque modificazione dagli stessi fatta arbitrariamente rispetto a quanto messo a loro
disposizione darà diritto al Datore di Lavoro di rivalersi sulle competenze della Lavoratrice e
del Lavoratore per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la Lavoratrice e il Lavoratore devono
riconsegnare al personale incaricato, tutto quello che hanno ricevuto in consegna temporanea
per l’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
A
rticolo 85 - l’Assegno Unico e Universale
L’A
ssegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a
carico attribuito per ogni figlio:
• fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
• senza limiti di età per i figli disabili.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
70
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:
• per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di
gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
o frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
o svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8mila euro annui;
o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici
per l’impiego;
o svolga il servizio civile universale;
• per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è
corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE. L’importo commisurato al valore dell’ISEE
è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento
della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia
successivamente attestato entro il 30 giugno . L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è
una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore
alla soglia di 45.939,56 euro . In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla
normativa. L’assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di
lavoratori:
• dipendenti (sia pubblici che privati);
• autonomi;
• pensionati;
• disoccupati;
• inoccupati.
A
rticolo 86 - Lavoratori Affetti da Patologie Oncologiche
A
i sensi dell’articolo 12 bis del D. Lgs. n. 61/00 come modificato dal Decreto n. 276/03, i
Lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione
medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno a richiesta del Lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più
favorevoli per il prestatore di lavoro.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
71
TITOLO XII – Orario di Lavoro
A
rticolo 87 - Orario Normale Settimanale
La
durata normale del lavoro effettivo, sancito dal presente CCNL è fissata in 40 ore
settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti commi.
A
rticolo 88 - Durata dell’Orario di Lavoro
C
onsiderato quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 bis del d. lgs 66/2003, il periodo di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 4 del medesimo D ecreto Legislativo è stabilito in sei mesi; la
contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici
mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
A
rticolo 89 - Orario Part-Time
L’Orario Part-Time, si riferisce a un accordo lavorativo in cui il D ipendente lavora meno ore
rispetto a quelle di un contratto di lavoro a tempo pieno come nel caso di specie di 40 ore.
Quando un contratto a tempo pieno prevede una settimana lavorativa di 40 ore, un contratto
part-time si basa su un numero di ore inferiore, determinato dalla tipologia di part -
time scelto:
• Vertical;
• Orizzontale;
• Misto.
Part-Time Verticale
Il Dipendente con un contratto “Part Time Verticale” lavora 8 ore al giorno, ma solo in alcuni
giorni della settimana, del mese o dell’anno: potrebbe lavorare dal lunedì al mercoledì, per
due settimane al mese o per determinati mesi l’anno. La sua retribuzione oraria è la stessa di
un contratto a tempo pieno. Ma, ovviamente, lo stipendio è inferiore perché minori sono le
ore lavorate. La decisione è sempre frutto dell’accordo tra il Dipendente e il Datore di
Lavoro. Il calcolo dello stipendio di un “Part-Time Verticale” è determinato dal moltiplicare
la retribuzione lorda mensile a tempo pieno ( dettato dal CCNL di riferimento e dal livello
assegnato) per la percentuale di ore lavorate. Una sottocategoria del Part-Time Verticale è
il “Part-Time Verticale Ciclico”, che prevede il lavoro solamente in alcuni periodi dell’anno.
Nei restanti mesi, il D ipendente non presta servizio ma matura i contributi figurativi, previo
accoro preventivo scritto con il rispettivo Datore di Lavoro.
Part-Time Orizzontale
Il Contratto Part-Time Orizzontale è quando il Dipendente è chiamato a lavorare tutti i
giorni lavorativi, ma per un numero di ore inferiore a 8 (in genere 4, 5 o 6 ore).
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
72
Anche in questo caso la retribuzione oraria è la stessa dei parigrado assunti con contratto a
tempo pieno e il calcolo dello stipendio segue la stessa logica: retribuzione lorda mensile per
la percentuale delle ore lavorate.
Part-Time Misto
Il Part-Time Misto combina caratteristiche del “Part-T ime Orizzontale” a caratteristiche del
“Part-Time Verticale”. In genere viene stipulato per rispondere alle esigenze del Datore di
Lavoro, che può richiedere la presenza del dipendente 8 ore al giorno per alcuni giorni la
settimana, in certi periodi, preferendo impiegarlo 5 ore al giorno tutti i giorni nei periodi
restanti. Nel contratto di lavoro part-time, a prescindere dal fatto che sia orizzontale, verticale
o misto, devono essere indicati i giorni/periodi e gli orari di lavoro. Il D ipendente Part-Time,
inoltre, deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del Lavoratore Full-Time.
Non solo il criterio di calcolo della retribuzione percepita in base alle ore lavorate deve
coincidere, ma i Lavoratori Part-Time e F ull-Time devono ottenere lo stesso trattamento
anche in merito a:
• durata del periodo di prova;
• durata delle ferie;
• durata del congedo (matrimoniale e parentale);
• durata del periodo di conservazione del posto a seguito di malattia e infortunio;
• tutela e sicurezza;
• diritti sindacali;
• accesso a formazione e benefit .
Mentre per quanto riguarda le ore di lavoro straordinarie esse possono essere richieste a tutti
i Lavoratori Part-Time, mentre gli straordinari sono possibili solo in caso di Part-Time
Verticale o M isto. Si evidenzia, altresì, la palese differenza tra le “Ore Supplementari” che
eccedono l’orario di lavoro stabilito dal contratto, ma non superano l’orario full- time mentre
le “Ore di Straordinario” eccedono l’orario di lavoro full- time e salvo diversamente previsto
da Accordi di II Livello, non possono superare le 250 ore l’anno.
A
rticolo 90 - Orario Flessibile
I
Datori di Lavoro potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Lavoratori di fornire
sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per “Orario Flessibile” si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali
e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane,
un orario di 32 ore settimanali. Nel caso di applicazione dell' “Orario Flessibile ” la
retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per
quello con minore prestazione. L'Azienda che intenda effettuare l'orario flessibile per i propri
Dirigenti dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30
giorni e inviare copia della comunicazione alla Commissione Tecnica Settoriale competente
che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy a trasmettere all' Ente Bilaterale
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
73
Nazionale - EN.BIL.GEN. i dati per la rilevazione statistica dell'utilizzo del presente
strumento.
A
rticolo 91 - Orario Annuale
I
Lavoratori con contratto di lavoro subordinato che non hanno responsabilità di
coordinamento e controllo di altri Lavoratori e che non sono direttamente a contatto con
l’utenza, ovvero collegati con l'orario di apertura al pubblico, potranno determinare
l'articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.
Tale libera articolazione dell'orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida:
a. numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b. comunicazione scritta dell'articolazione dell'orario da parte del Dirigente entro il 30
novembre per il piano orario dell'anno successivo;
c. accettazione da parte del Datore di Lavoro: decorsi 7 giorni dalla comunicazione, la
proposta si intenderà accolta per tacita accettazione.
Il Dirigente dovrà inviare copia della comunicazione all' Ente Bilaterale Nazionale -
EN.BIL.GEN. per la rilevazione statistica dell'utilizzo del presente strumento.
A
rticolo 92 – Riposo Giornaliero
Ne
ll’ambito della Contrattazione di Secondo Livello, Territoriale e Aziendale, potranno essere
concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del
D.lgs. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le
ipotesi già convenute al S econdo Livello di C ontrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore
consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti
ipotesi:
− cambio del turno/fascia;
− inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori le parti
convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta
un’adeguata protezione degli stessi.
T
ITOLO XIII – Mensilità Supplementari (13 ma )
A
rticolo 93 - Tredicesima Mensilità
I
n coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i Datori di Lavoro dovranno
corrispondere al Personale Dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di
fatto (esclusi gli assegni familiari) fatto salvo eventuali decurtazioni a seguito di conguagli
fiscali.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
74
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla
suddetta data, il Lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità
quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Ai Lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo
dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle
provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di
minore servizio prestato presso il Datore di Lavoro.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui
non sia stata corrisposta dal Datore di Lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal
presente contratto.
Titolo XIV – Tipologie del Rapporto di Lavoro
Articolo 94 - Lavoro a Tempo Determinato
F
ermo restando che, di norma, le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo
indeterminato è consentita l’assunzione del personale con professione di termini, nella forma
del “Contratto a Tempo Determinato” di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva
delle eventuali proroghe di cui ai successivi commi, concluso fra un Datore di Lavoro e una
Lavoratrice e un Lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 del D.lgs. n. 81/2015, il numero complessivo di
rapporti di lavoro costituiti da ciascun Datore di Lavoro in tale forma potrà avvenire nei
limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
Tali contratti potranno essere poi utilizzati in tutti i casi o nelle condizioni espressamente
previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato,
tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente CCNL.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 4 volte entro i 24 mesi totali, senza causale
nei primi 12 mesi; dopo i 12 mesi è obbligatoria una specifica motivazione ( causale) legata a
esigenze tecnico-produttive.
In materia di riassunzione nei contratti a termine (c.d. “stop and go”) e per tutto quanto non
previsto dal presente articolo, comprese le ipotesi di contrattazione di II livello anche
aziendale in materia, valgono le disposizioni di legge vigenti.
Tenendo conto anche delle specifiche caratteristiche del settore e delle necessità di particolari
categorie del Datore di Lavoro, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà prevedere
differenti limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato
rispetto a quelli di cui al comma successivo.
Il numero dei Lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in
ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla
contrattazione integrativa, aziendale, territoriale e/o di altra natura:
La base di computo è costituita dal numero dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza al
primo gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei
singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
75
I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione e alle altre
fattispecie previste dalla normativa vigente.
A
rticolo 95 - Lavoro Intermittente
A
i sensi di quanto disposto dall'articolo 13 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015 il “C ontratto di
Lavoro Intermittente”, che può essere stipulato anche a tempo determinato è il contratto
mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione del Datore di Lavoro, che ne può
utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente nei casi e alle
condizioni di seguito riportate.
Il “Contratto di Lavoro Intermittente” può essere stipulato:
− per esigenze aziendali di carattere tecnico-produttivo-organizzativo;
− in periodi temporali predeterminati e di seguito indicati: - Vacanze Pasquali - Mesi di
Luglio e Agosto - 22 dicembre/06 gennaio.
Il “Contratto di Lavoro Intermittente” deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere
i seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dalla Lavoratrice e dal
Lavoratore e del relativo preavviso di chiamata della Lavoratrice e del Lavoratore, che
non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante alla Lavoratrice e al Lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il Datore di Lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il Datore di Lavoro è tenuto ad informare con cadenza biennale le Rappresentanze Sindacali
Aziendali sull’andamento del ricorso al “Contratto di Lavoro Intermittente”.
E’ demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare le ipotesi in
cui sia prevista l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che
non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Il “Contratto di Lavoro Intermittente ” può in ogni caso essere stipulato con soggetti con più
di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni
contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. Il contratto, con eccezione dei settori
previsti dalla legge, è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400
giornate lavorative effettive nell'arco di tre anni solari. Il ricorso al “Contratto di Lavoro
Intermittente” è vietato:
per la sostituzione di Lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
a. salva diversa disposizione degli Accordi Sindacali, presso unità produttive nelle quali
si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4
e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato Lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il “Contratto di Lavoro Intermittente ”, ovvero presso unità
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
76
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
Lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il “Contratto di Lavoro Intermittente”;
b. da parte delle Aziende che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del
D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
A
rticolo 96 – Lavoro Somministrato
E
’ consentito il ricorso a personale con termini prefissati nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015.
In ciascuna unità produttiva, il numero delle Lavoratrici e dei Lavoratori impiegati con
contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito
indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o
territoriale:
Base computo Numero di lavoratori
0-5 100%
6-9 100%
10-15 75%
16-49 75%
Oltre 49 50%
La
base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei
Lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
Sono compresi in tale insieme i Lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le Aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i Lavoratori
assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
E' consentito il ricorso a personale somministrato a tempo indeterminato nella misura
massima del 30% del numero dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio
dell'anno di stipula del contratto, con un arrotondamento all'unità superiore qualora esso sia
uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza al
momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. E'
demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare limiti diversi.
L’utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di
riferimento, tramite l’Organizzazione dei Datori di L avoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, all’ EN.BIL.GEN. Nazionale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
77
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dal Datore di Lavoro.
In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di
somministrazione a tempo determinato, i Datori di Lavoro sono tenuti a darne
comunicazione scritta all' EN.BIL.GEN. Territoriale (o, in mancanza all’ EN.BIL.GEN.
Nazionale) e su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti
intervenuti.
L' EN.BIL.GEN. Territoriale , ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo
anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle Parti stipulanti il presente contratto.
L' EN.BIL.GEN. Territoriale potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei Lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
A
rticolo 97 – Lavoro a Tempo Parziale
I
l “Contratto di Lavoro a Tempo Parziale” comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Il “Contratto di Lavoro Intermittente ” è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro ed ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro
in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel
contempo una risposta valida ad esigenze individuali delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Questo contratto può essere esteso anche a Dipendenti assunti a tempo determinato o con
contratto di apprendistato. Il Datore di Lavoro è tenuto annualmente a comunicare alla
Rappresentanza Sindacale Aziendale, ove esistente, l’andamento delle assunzioni a tempo
parziale e l’eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Il Lavoratore a tempo parziale ha diritto al trattamento di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 81/2015.
Il “Contratto di Lavoro Intermittente ” deve essere stipulato in forma scritta e ai fini del
periodo di prova vale quanto previsto dal presente CCNL per i medesimi livelli a tempo
pieno. Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando l’organizzazione del lavoro è
articolata in turni, si può rinviare direttamente a turni programmati di lavoro articolati su
fasce orarie prestabilite. Possono essere previste clausole elastiche.
Nel contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, il Datore di Lavoro ha facoltà di
richiedere alla Lavoratrice e al Lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare nel limite del 30% delle ore calcolato sull'orario individuale part-time.
Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i Dipendenti con contratto a tempo
parziale quando non sia raggiunto l’orario per il tempo pieno settimanale.
Le prestazioni di lavoro supplementare così come regolamentate dal presente CCNL e cioè
nei limiti dell’orario di lavoro settimanale delle Lavoratrici e dei Lavoratori a tempo pieno,
non richiedono il consenso delle Lavoratrici e dei Lavoratori a tempo parziale. Le ore
supplementari sono retribuite con una maggiorazione del 10%.
La Lavoratrice ed il L avoratore possono rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro
supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di
formazione professionale.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
78
Le parti possono concordare clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale
e della durata in aumento della prestazione a tempo parziale.
In tal caso, il consenso del Lavoratore deve essere formalizzato attraverso un “patto scritto”,
anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro.
Nell’accordo devono essere indicate:
− le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che danno luogo
all’applicazione delle clausole elastiche;
− la data di stipulazione;
− le modalità della prestazione;
− i casi in cui è possibile il ripensamento da parte del Lavoratore.
Il rifiuto del Dipendente di sottoscrivere il patto non può, in ogni caso, integrare un
giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare.
Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento
dell’orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 30% mentre le
ore svolte secondo una differente collocazione temporale sono remunerate con una
maggiorazione del 10%,
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla
data di stipulazione del predetto patto e con un preavviso di due mesi in favore del Datore di
Lavoro, il Lavoratore potrà denunciare il patto in parola in forma scritta, accompagnando alla
denuncia l'indicazione di almeno una delle seguenti documentate ragioni:
− gravi esigenze di carattere familiare;
− esigenza di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
− attività di studio e formazione così come disciplinate dal presente CCNL;
− instaurazione di altra causa lavorativa.
Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto
concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà alla Lavoratrice o al Lavoratore di
concordare con il Datore di Lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche, la
sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate
precedentemente.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di
legge.
A
rticolo 98 – Trasformazione del Rapporto
S
u accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Il rifiuto della Lavoratrice e del Lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento.
Le Lavoratrici e i Lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie
cronico-degenerative, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche
a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente certificate, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. A richiesta
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
79
della Lavoratrice e del Lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere
trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
In caso di malattie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori della Lavoratrice e del Lavoratore, nonché nel caso in cui la
Lavoratrice e il Lavoratore assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge
n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con
necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale.
In caso di richiesta della Lavoratrice e del Lavoratore, con figlio di età non superiore a tredici
anni o con figlio convivente portatore di handicap è riconosciuta la priorità nella
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
La Lavoratrice e il Lavoratore che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
in rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno diritto di precedenza, nelle assunzioni con
contratto di lavoro a tempo pieno per l’espletamento di mansioni di pari livello e categoria
rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La Lavoratrice e il Lavoratore possono chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo
parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore
al 50%. Il Datore di L avoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 10 giorni dalla
richiesta.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il Datore di Lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale, mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali del Datore di Lavoro e a prendere in considerazione le domande
di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
A
rticolo 99 – Telelavoro
S
i definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della
Lavoratrice o del Lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la
sede del Datore di Lavoro.
P
restazione Lavorativa.
I
rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai
rapporti in essere svolti nei locali fisici del Datore di Lavoro.
Resta inteso che la Telelavoratrice o il T elelavoratore sono in organico presso l'unità
produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità
produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati
secondo i seguenti principi:
− volontarietà delle parti;
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
80
− possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso
di trasformazione, ferma restando la volontà delle parti;
− pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni
lavorative;
− esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o
modificati rispetto a quanto esistente nell’Azienda, ivi compresi i rientri nei locali
aziendali, e la loro quantificazione;
− applicazione del presente CCNL.
La Lavoratrice o il Lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa sono in
trasformazione, che ne facciano richiesta, potranno essere assistiti dalle Rappresentanze
Sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro
concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o
trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
P
ostazione di lavoro.
II Da
tore di Lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti
- di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del Datore di Lavoro che resta
proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e
comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale
(linea ISDN e/o accesso ad Internet).
Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro
presso il domicilio della Lavoratrice/Lavoratore sono a carico del Datore di Lavoro.
Il Datore di Lavoro si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici.
Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro il Datore di Lavoro può
richiamare in sede la Lavoratrice/Lavoratore fino a riparazione avvenuta.
C
ollegamenti telefonici.
Le
modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle
specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del Datore di Lavoro, previa presentazione di
bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea
dedicata.
A
rredi.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
81
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc. rispondenti a criteri
ergonomici) presso il domicilio della Lavoratrice/Lavoratore in numero e tipo adeguati alla
specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
Or
ario.
La
attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della
Lavoratrice e del Lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a
discrezione della Lavoratrice/Lavoratore nell'arco della giornata.
Potrà essere concordato tra le Parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà
la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro.
Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per Lavoratrice/Lavoratore
impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora,
per chi presta la propria attività a tempo parziale. Le prestazioni straordinarie, notturne e
festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da
parte del Datore di Lavoro e di norma presso gli Uffici Aziendali o in trasferta.
C
omunicazione, Informazione.
I
l Datore di Lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e
di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento
telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di
bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno
alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai Lavoratori che operano stabilmente
nell'organizzazione.
R
iunioni e Convocazioni Aziendali.
I
n caso di riunioni programmate dal Datore di Lavoro per l'aggiornamento
tecnico/organizzativo la Telelavoratrice/Lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo
necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Dir
itti Sindacali.
A
lle Telelavoratrici e ai Telelavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di
accesso alla attività sindacale che si svolge sul luogo di lavoro, tramite l'istituzione di una
bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del Datore di Lavoro.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
82
Tale diritto è finalizzato a consentire ai Telelavoratori di accedere alle informazioni di
interesse sindacale e lavorativo;
L'ammontare delle ore di assemblea della Telelavoratrice e/o del Telelavoratore è pari a
quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
C
ontrolli a Distanza.
I
l Datore di Lavoro provvedere ad illustrare preventivamente alla
Telelavoratrice/Telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di
software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola
Lavoratrice/Lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno
presentati alle Rappresentanze Sindacali nominate dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
o in loro assenza alle Rappresentanze Territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto per
verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e delle norme
contrattuali.
Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il Datore di Lavoro o suoi
sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere
concordate con la Lavoratrice/Lavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
S
icurezza.
La
Telelavoratrice/Telelavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e
sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)
l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad
opera del Responsabile alla Sicurezza dell’Azienda di appartenenza.
Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
E' facoltà della Telelavoratrice/Telelavoratore di formulare richiesta motivata di visite da
parte del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, ciascuna Telelavoratrice/Telelavoratore
deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone i n prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle
istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il Datore di Lavoro
provvedere a sottoporre la Telelavoratrice/Telelavoratore alle visite mediche periodiche e
specialistiche indicate. Il Datore di Lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno
possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
R
iservatezza.
A
norma di legge e di contratto, la Telelavoratrice/Telelavoratore è tenuta/o alla più assoluta
riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema
informativo aziendale.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
83
A
rticolo 100 – Lavoro Agile
A
l fine di incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, le Parti concordano di promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti
modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali del Datore di
Lavoro e in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dal presente CCNL;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali
del Datore di lavoro.
Il Datore di Lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati alla Lavoratrice e al Lavoratore per lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Il Datore di L avoro deve garantire la salute e la sicurezza della Lavoratrice e del Lavoratore
che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine, consegna alla Lavoratrice e
al Lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono
individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di
lavoro.
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto e disciplina
l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con
riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del Datore di Lavoro e degli strumenti
utilizzati dalla Lavoratrice e dal Lavoratore. L’accordo, inoltre, individua i tempi di riposo
della Lavoratrice e del Lavoratore, l’esercizio del potere di controllo del Datore di Lavoro
sulla prestazione resa dalla Lavoratrice e dal Lavoratore all’esterno dei locali del Datore di
Lavoro e le condotte connesse all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali medesimi,
che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Il predetto accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il
recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di
giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in
caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso in caso di accordo a tempo
indeterminato.
La Lavoratrice e il Lavoratore che svolgono la propria prestazione in modalità di lavoro agile
hanno diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
complessivamente spettante ai Lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all’interno dell’Azienda.
CCNL - per i Dipendenti delle Organizzazioni Sindacali di Rappresentanza Nazionali e Territoriali
e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
84
Il Datore di Lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed
elaborati dalla Lavoratrice e dal Lavoratore che svolgono la prestazione in modalità di lavoro
agile.
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il lavoro agile, le Parti
si incontreranno per verificare la loro compatibilità con il presente articolo e, se del caso,
provvederanno alla necessaria armonizzazione.
E’ demandata alla contrattazione di II° livello la possibilità di introdurre ulteriori previsioni
finalizzate ad agevolare le Lavoratrici, i Lavoratori e i Datori di Lavoro che intendono
utilizzare la modalità di Lavoro Agile.
Titolo XV – Apprendistato
Articolo 101 - Tipologie Contratto di Apprendistato
Il “Contratto di Apprendistato ” unisce lavoro e formazione, permettendo al giovane (18 -29
anni) di acquisire competenze attraverso un percorso teorico e pratico, guidato da un Tutor
Aziendale, per ottenere una qualifica professionale. Prevede un salario graduale, diritti da
Lavoratore e, alla fine, può trasformarsi in contratto a tempo indeterminato, sebbene il Datore
di Lavoro possa recedere. Cruciale è il Piano Formativo Individuale (PFI) , che documenta il
percorso formativo.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere d’istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
− Contratto di Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
− Contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
− Contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le
Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'Apprendistato definito professionalizzante
o contratto di mestiere ed il Contratto di Apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire
lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
A
tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina
contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di
interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi
prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze del Datore di Lavoro
e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli Apprendisti.
A
rticolo 102 - Durata Rapporto Contrattuale
Il Contratto di Apprendistato costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato che integra lavoro retribuito e formazione per favorire l’acquisizione di
comprovate professionalità.
Il Rapporto di Apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto
dall’articolo 4, comma 5, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, potrà essere articolato in più
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
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stagioni attraverso più rapporti stagionali in base alla tipologia, ma ha un limite massimo (es.
3 anni per professionalizzante).
A
rticolo 103 - Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere
Le
Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla L. 92/2012 potranno essere
assunti con il Contratto di Apprendistato Professionalizzante i giovani di età compresa tra i
18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi D.lgs n. 226/2005.
A
rticolo 104 - Proporzione Numerica
I
n Aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il
numero di Apprendisti che il Datore di Lavoro ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il cento per cento dei Lavoratori Specializzati e Qualificati in servizio
presso l'Azienda stessa.
A
rticolo 105 - Disciplina del Rapporto
C
ontestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo
nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Il Datore di Lavoro fino a 10 dipendenti non potranno assumere ulteriori Apprendisti,
qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 30% dei Lavoratori, il cui contratto di
apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si
computano i Lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al
termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
Nei casi di esclusione di cui al paragrafo precedente, il Datore di Lavoro può assumere
comunque un Apprendista.
A
rticolo 106 - Parere di Conformità
I
l Datore di Lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione,
l’assistenza dell’Ente Bilaterale Generale Nazionale - EN.BIL.GEN. per il rilascio del parere
di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
Ove l’Ente Bilaterale Generale Nazionale – EN.BIL.GEN. non si esprima nel termine di 30
giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.
A
rticolo 107 - Periodo di Prova
C
ompiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'Apprendista diviene definitiva.
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e dei rispettivi Enti promossi e partecipati e a loro collegati
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E’ previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il Lavoratore
Qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'Apprendista,
durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
A
rticolo 108 - Riconoscimento Precedenti Periodi di Apprendistato
I
l periodo di apprendistato, effettuato presso altre Aziende, sarà computato presso la nuova
ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento
si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione
superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto -dovere di istruzione e formazione si sommino con
quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei
risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del Datore
di Lavoro sull'apposito libretto formativo.
A
rticolo 109 - Obblighi del Datore di Lavoro
I
n virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il Datore di
Lavoro che intenda procedere all’assunzione di Lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
− di impartire o di far impartire nella sua Azienda, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare Lavoratore
Qualificato;
− di non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a
incentivo;
− di consentire all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di
partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità
prevista dal profilo;
− di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli
di studio.
A
rticolo 110 - Doveri dell'Apprendista
L'
Apprendista deve:
− seguire le istruzioni del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
− prestare la sua opera con la massima diligenza;
− frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della
formazione formale;
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− osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto
con le norme contrattuali e di legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
A
rticolo 111 - Trattamento Normativo
L'
Apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo
previsto dal presente CCNL per i Lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli
compie il tirocinio. È vietato stabilire il compenso dell'Apprendista secondo tariffe di cottimo.
A
rticolo 112 - Livelli d’Inquadramento Professionale e Trattamento Economico
I
l livello d’inquadramento professionale dell’Apprendista sarà quello corrispondente alla
mansione di “approdo”.
Il trattamento economico da riconoscere all’Apprendista sarà determinato dalla normativa
vigente in materia.
Resta inteso che qualora le parti intendano ridimensionare la durata dell’apprendistato
questa sarà commisurata nella misura più favorevole per l’Apprendista.
Alla fine dell'Apprendistato il livello d’inquadramento sarà quello corrispondente alla
qualifica eventualmente conseguita.
A
rticolo 113 – Malattia
D
urante il periodo di malattia l'Apprendista avrà diritto:
• pe
r i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno
di calendario (01 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della
retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto;
• al settimo evento morboso nell’anno all'Apprendista non sarà corrisposto alcuna
indennità
• per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro prevista dal
presente C.C.N.L., si stabilisce che ai Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della
disciplina generale prevista per i Lavoratori subordinati.
• Nel caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del
periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l’Apprendista avrà diritto ad una
integrazione, a carico del Datore di Lavoro, tale da raggiungere il 60% della
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retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto.
• Durante il ricovero ospedaliero, per gli Apprendisti senza familiari a carico, l’indennità
di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del
periodo di prova.
A
rticolo 114 – Infortunio
D
urante il periodo d’infortunio l’Apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di
lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per
inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta
un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo
delle seguenti misure:
− 60% per i primi 3 giorni;
− 65% dal 4° al 20° giorno;
− 70% dal 21° giorno in poi.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del
periodo di prova.
Articolo 115 - Durata Contratto di Apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le
scadenze di seguito indicate:
Livello d’ inquadramento
− 2° livello 36 mesi
− 3° livello 36 mesi
− 4° livello 36 mesi
− 5° livello 36 mesi
− 6° livello 24 mesi
A
rticolo 116 - Obblighi di Comunicazione
I
l Datore di L avoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego
di cui al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli Apprendisti ai quali sia
stata attribuita la qualifica.
Il Datore di Lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'Impiego e/o alle
Società abilitate dalle rispettive Regioni, i nominativi degli Apprendisti, di cui per qualunque
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motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione
stessa.
A
rticolo 117 – Formazione
Du
rata
L’
impegno formativo dell’Apprendista per l’Apprendistato Professionalizzante è determinato
in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore a 90 ore
per i livelli 2° 3°, 80 ore per i livelli 4°e 5°, mentre per il livello 6° l'impegno formativo non
dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di Apprendistato.
Le attività formative svolte presso più Datori di Lavoro, così come quelle svolte presso gli
Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli
obblighi formativi.
È facoltà del Datore di Lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per
gli anni successivi.
L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite
utilizzo di Formazione a distanza.
C
ontenuti
P
er la formazione degli Apprendisti i Datori di Lavoro potranno fare riferimento ai Profili
Formativi elaborati dall’ Ente Bilaterale Generale Nazionale – EN.BIL.GEN., che terranno
conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
E’ prevista la presenza di un Tutor o Referente Aziendale, quale figura di riferimento
dell'Apprendista.
L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna
all’Azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore
complessivo non superiore a 180 ore nel triennio.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza
con le previsioni normative regionali così come previsto all’art. 4 del D.Lgs 167/2011 in
cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
− accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
− competenze relazionali;
− organizzazione ed economia;
− disciplina del rapporto di lavoro;
− sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro
dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
− conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
− conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
− conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
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− conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e
strumenti di lavoro);
− conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
− conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei
moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della
sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province Autonome ed
Associazioni Territoriali Datoriali e Sindacali.
L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
A
rticolo 118 - Finanziamento della Formazione dell'Apprendistato
La
formazione degli Apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento di un Fondo
Interprofessionale.
A
rticolo 119 - Rinvio alla Legge
P
er quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di Apprendistato e di istruzione
professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia.
Le Parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi
normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita
coda contrattuale.
TITOLO XVI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Articolo 120 – Trattamento di Fine Rapporto e Tempistiche di Pagamento
In caso di risoluzione del R apporto di Lavoro il Datore di Lavoro è tenuto a corrispondere al
Lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le norme contenute nella Legge 29
maggio 1982, n. 297. Il pagamento del T.F.R., dovrà aver luogo nei tempi tecnici necessari, e
comunque entro e non oltre tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 121 – Anticipazioni del T.F.R.
Il Lavoratore può chiedere un'anticipazione del TFR, in costanza di rapporto di lavoro, in
presenza di determinate condizioni, come ad esempio spese sanitarie straordinarie o
l'acquisto della prima casa.
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Articolo 122 - Condizioni per l'Anticipazione
L'anticipazione può essere richiesta dopo almeno 9 anni di servizio presso lo stesso Datore
di Lavoro e non può superare il 70% del TFR maturato.
Articolo 123 - Motivazioni per l'Anticipazione
Le motivazioni per cui è possibile richiedere l'anticipazione sono limitate e devono essere
documentate, come spese mediche o l'acquisto della prima casa.
Articolo 124 - Limiti all'Anticipazione
Esistono limiti sia al numero di richieste che all'importo totale delle anticipazioni concesse.
Articolo 125 - Onnicomprensività della Retribuzione
L'articolo 2120 C.C. prevede il principio dell'onnicomprensività della retribuzione,
includendo nel TFR tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, ad
esclusione di quelle a titolo di rimborso spese.
A
rticolo 126 - Decorrenza e Durata
I
l presente contratto decorre dal 29.12.2025 ed avrà vigore fino al 31.12.2028.
Il Contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto,
tre mesi prima della scadenza, con Raccomandata A/R oppure mezzo pec. In caso di disdetta
il presente CCNL resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo CCNL.
© PROPRIET A' RISERVATA
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti intendono salvaguardare
la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la
riproduzione totale o parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
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