CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2018
Cassazione n. 36436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26295-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A. GUATTANI 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 643/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 19/02/2018; Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti: l’Associazione) intratteneva rapporti ultradecennali con la [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti: Zurich PLC) per la fornitura di prestazioni professionali legali. In data 19.07.2007 la Zurich PLC, la [OSCURATO:PERSONA] LTD e l’Associazione avevano sottoscritto una prima convenzione (Convenzione 2007) che regolamentava i compensi dovuti per le attività legali giudiziali e stragiudiziali prestate dall’Associazione in favore delle due società. La convenzione aveva durata annuale rinnovabile tacitamente, salvo disdetta o recesso. Nel 2013 le parti addivenivano alla stipula di una nuova convenzione che regolava anche i compensi già affidati e non ultimati, sottoscritta in data 14.03.2013 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Convenzione 2013), nella sua qualità di appresentante dell’associazione professionale. Solo dopo la sottoscrizione della seconda Convenzione, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva messo in discussione la sua scelta - dinanzi al Tribunale di Milano - sostenendo di aver stipulato la Convenzione 2013 in proprio, e non in nome e nell’interesse dell’Associazione. 1.1. A partire dal 2013 le due società di assicurazioni (Zurich PLC e [OSCURATO:PERSONA]) sospendevano tutti i pagamenti, nonché il conferimento di altri incarichi. Con distinti ricorsi depositati contestualmente presso il Giudice di Pace di Caserta, l’Associazione chiedeva in via monitoria il pagamento delle fatture riferibili all’attività professionale svolta in favore delle compagnie di assicurazione Zurich PLC e [OSCURATO:PERSONA], in forza della Convenzione del 2007, nonché di successivi accordi con i quali veniva riconosciuto alla Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 3 - ricorrente un’ulteriore somma forfettaria di €100,00 a titolo di trasferta per ciascun procedimento giudiziario curato. 1.2. Avverso i D.I. emessi dal Giudice di Pace di Caserta proponeva distinte opposizioni la Zurich PLC. 1.3. Con sentenza n. 1251/16 il Giudice di Pace di Caserta, riuniti i fascicoli, rigettava le opposizioni e confermava i D.I. per le somme intimate al netto della ritenuta d’acconto, compensava le spese dei giudizi di opposizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] PLC e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva l’Associazione interponendo appello incidentale. 3. Con sentenza n. 643/2018 qui impugnata, il giudice del gravame rigettava l’appello principale promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse ad agire (in quanto non parte del giudizio di primo grado); rigettava l’appello principale promosso dalla Zurich PLC; rigettava l’appello incidentale interposto dall’Associazione; compensava integralmente le spese processuali del giudizio tra tutte le parti. 3.1. Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione il giudice osservava che: -l’appello, con i limiti dei capi relativi alla ritenuta d’acconto e agli interessi, è ammissibile in quanto rispetta le condizioni prescritte dall’art. 342 cod. proc. civ., poiché l’appellante ha indicato le parti della sentenza da riesaminare e ne ha precisato i motivi di dissenso; - non ha pregio l’eccezione di giudicato esterno sollevata dall’appellata con riferimento all’esclusione del prospettato frazionamento del credito, in mancanza del presupposto della definitività dei precedenti richiamati; Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 4 - -premesso che la parcellizzazione giudiziale del credito non risulta in linea con i precetti inderogabili di solidarietà (ex art. 2 Cost.) e del processo giusto, deve essere confermata la considerazione espressa dal giudice di prime cure in ordine alla ricorrenza di un frazionamento abusivo del credito, in quanto: a) il rapporto tra le parti deve ritenersi unitario: infatti, la Convenzione 2007 rientra nella tipologia dei contratti normativi unilaterali (con obblighi unicamente a carico dell’appellata), poiché in esso non risulta solo la pattuizione tariffaria, ma l’assunzione di un impegno contrattuale dell’appellata a svolgere attività professionale, come si evince anche dalla clausola di recesso, ove si prevede la restituzione di tutte le pratiche senza necessità di una revoca formale del singolo mandato; b) non vi è un interesse del creditore alla trattazione separata e simultanea dei singoli giudizi (tutti caratterizzati da istruttoria documentale e definiti in sole due udienze), se non quella di scongiurare la qualificazione del rapporto con la Zurich PLC come di parasubordinazione, senza che se ne deducesse il fondamento e i rischi ad essa connessi; - la condotta abusiva dell’Associazione non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, ma rileva unicamente per quanto attiene al riparto delle spese del giudizio di opposizione, poiché l’abuso può essere sanzionato ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. mediante esclusione della ripetizione delle spese superflue, ovvero, nella specie, di tutti i giudizi successivi al primo, nonché slegando dal principio della soccombenza la condanna alle spese cagionate dalla violazione dei doveri di lealtà e probitàdi cui all’art. 88 cod. proc. civ. Pertanto, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente disposto la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di opposizione, nonostante il rigetto, oltre alla riunione dei procedimenti a gruppi. Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 5 - 4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Associazione professionale [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattromotivi. Si costituiva la Zurich PLC depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Restava intimata la [OSCURATO:PERSONA]. L’Associazione professionale [OSCURATO:PERSONA] depositava controricorso in replica al ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: I.R [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce inammissibilità dell’appello, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 342 e 345, nonché 112 cod. proc. civ. La ricorrente denuncia che con la decisione sugli effetti del frazionamento del credito, assunta nel provvedimento impugnato, si è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Evidenzia che le appellanti, nel giudizio di opposizione di primo grado, avevano rilevato il frazionamento del creditoal fine di svolgere domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti in ragione della responsabilità extracontrattuale addebitabile all’opposta, mentre, in appello, con un motivo confuso e quindi generico, rubricato come «inammissibilità», richiamavano la giurisprudenza citata dal giudice di prime cure (per la quale al frazionamento del credito non consegue l’inammissibilità della domanda ma l’esclusione della condanna alla ripetizione delle spese superflue) concludendo, poi, per la revoca dei decreti ingiuntivi, la condanna dell’opponente al pagamento del credito dovuto e la condanna dell’opposto alle spese di lite. Detto motivo, pertanto, Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 6 - avrebbe dovuto ritenersi inammissibile per genericità e perché implicante una domanda nuova e la sentenza, quindi, cassata per averlo dichiarato ammissibile con asserite conseguenze sulla successiva dichiarazione di parcellizzazione delle domande e sulle spese di causa. 1.1. Il motivo è infondato. L ’eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria e la richiesta di revoca delle ingiunzioni erano state proposte già nell’atto di opposizione, in alternativa alla compensazione delle spese. Inoltre, l’esame del gravame mostra che le ragioni di contestazione in ordine all’illegittimità del frazionamento erano state puntualmente dedotte, evidenziando che l’Associazione professionale aveva proposto un numero considerevole di ricorsi monitori con riferimento a crediti nascenti da un rapporto unitariamente regolato, individuando le possibili conseguenze di una tale scelta processuale, con un preciso richiamo all’elaborazione teorica del tema dell’abuso del processo. La richiesta di revoca dei provvedimenti monitori non introduceva alcuna modifica delle conclusioni già formulate, né sostanziava una domanda nuova, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente riveste la qualità di convenuto sostanziale e, ove si limiti a chiedere il rigetto o l’inammissibilità della domanda monitoria, non formula domande in senso tecnico, ma mere difese o eccezioni, deducibili in appello (Cass. n. 24815/2005 e Cass. n. 16011/2003); né, peraltro, di tali richieste l’Associazione professionale ha ragione di dolersi, non avendo esse avuto alcun seguito, poiché il Tribunale ha ritenuto che l’abuso del processo potesse dar luogo esclusivamente alla compensazione delle spese dei giudizi di opposizione. 2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. -violazione degli artt. 329 Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 7 - e 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. - g iudicato parziale e ne bis in idem. La ricorrente espone che il Giudice di Pace di Caserta, con le sentenze nn. 929 e 957 del 2017, aveva escluso l’abusivo frazionamento, sancendo l’autonomia dei singoli crediti e la loro non riconducibilità ad un rapporto unico fondato sulla convenzione tariffaria del 2007. Tali statuizioni non erano state impugnate dalla [OSCURATO:PERSONA] PLC ed erano passate in giudicato, vincolando su aspetti e questioni comuni alla presente controversia. 2.1. La censura è, innanzitutto, inammissibile poiché non si confronta con la decisione di appello nella parte in cui ha esplicitamente negato che vi fosse prova del passaggio in giudicato delle sentenze dei giudici di pace che avevano escluso il frazionamento, statuizione non attinta dai motivi di ricorso, benché sufficiente, anche da sola, a respingere l’eccezione. Il motivo è infondato anche nel merito, dovendo ribadirsi che la pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse. Questa Corte ha precisato che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio la predetta questione sia diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda (Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021, Rv. 662163 -02). Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 8 - 3. Con il terzo motivo, articolato in diverse censure, si denuncia: a)nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. per violazione del comma 2 dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.: l’esponente denuncia che il giudice dell’appello introduceva d’ufficio l’istituto del contratto normativo, sul quale fondava la decisione, senza previamente provocare il contraddittorio sul punto, in violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e del diritto alla difesa;b) violazione degli artt. 1321, 1322 e 1346 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: falsa applicazione dell’istituto che si esplica, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comportando il sorgere di un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese a regolare il rapporto nel caso le parti intendano crearlo (Cass. Sez. 2, n. 6720 del 1981). Al contrario, la Convenzione 2007 si applicava alle fatturazioni future, nascenti da rapporti obbligatori non solo a venire, ma anche pregressi o addirittura già conclusi; c) illiceità dell’oggetto del contratto normativo, in violazione dell’art. 1346 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: l’oggetto del contratto ipotizzato dal Tribunale risulta indeterminato ed indeterminabile – quindi nullo - perché costituito da imprecisate prestazioni professionali non individuabili, in quanto non ancora sorte ed addirittura relative a fatti non ancora verificatisi; d) violazione degli artt. 1321, 1322 e 2222 cod. civ., nonché 633, n. 2) cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: la Convenzione 2007 è stata erroneamente qualificata come fonte negoziale degli incarichi professionali ricevuti, mentre ciascuna prestazione professionale avrebbe la sua fonte nel contratto tipico di prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2222 cod. Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 9 - civ., rappresentato da ciascun incarico che, caso per caso, veniva conferito al legale unitamente al mandato professionale; e)violazione degli artt. 2222 cod. civ., nonché 12 Preleggi, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l’applicazione analogica dell’istituto del contratto normativo alla fattispecie in esame, in assenza dei presupposti per far ricorso all’analogia e cioè: la eadem ratio tra Convenzione 2007 e il contratto normativo – insussistente perché diverso l’ambito di applicazione, poiché la prima è relativa a fatturazioni future anche su precedenti contratti oltre che su contratti futuri - e la c.d absentia iuris , insussistente perché i rapporti oggetto di causa sono espressamente regolamentati dal contratto tipico di cui all’art. 2222 cod. civ.; f) violazione dell’art. 1362 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: la sentenza impugnata non avrebbe indagato, in violazione del relativo canone ermeneutico, sulla comune intenzione delle parti tramite la valutazione del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto e nella fattispecie emergente dalle condotte processuali. Difatti, precisa la ricorrente, il carattere puramente accessorio e tariffario della Convenzione 2007 rispetto ai singoli incarichi professionali emergerebbe dalla stessa definizione data da controparte alla suddetta convenzione nell’atto di citazione in opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, dove veniva definita «accordo regolante i compensi da riconoscersi ai legali per lo svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale»; nonché dai comportamenti processuali di controparte, la quale notificava molteplici opposizioni avverso l’asserito unico rapporto obbligatorio (nonostante i precetti al riguardo della Corte di Cassazione, n. 1706 del 27.01.2010, n. 7294 del 26.03.07, etc.), proponeva domanda riconvenzionale di rendimento del conto in ciascuna opposizione, ognuna delle quali Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 10 - riferita al relativo singolo incarico, affermava nel primo atto di citazione in opposizione che veniva espressamente notificato nel tentativo di prevenire la proposizione di centinaia di ricorsi per decreto ingiuntivo; g) violazione degli artt. 2729 cod. civ. nonché 85, 101, 115, 116 cod. proc. civ. e 11 cod. deont., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: si evidenzia la debolezza del ragionamento della sentenza impugnata laddove fa discendere l’unicità del rapporto obbligatorio da una clausola della Convenzione 2007 che dispone che, allorché il rapporto obbligatorio si risolva, le pratiche in corso dovranno essere restituite senza la necessità di una revoca formale del singolo mandato. Al riguardo l’esponente rileva la nullità della clausola, perché la risoluzione del contratto non può comportare tout courtl’interruzione e la conclusione delle prestazioni professionali nonché l’immediata restituzione della documentazione, atteso il contenuto dell’art. 85 cod. proc. civ. che impone all’avvocato il dovere di ultrattività sino alla sua effettiva sostituzione; argomenti a riprova, ancora, della diversità del contratto d’opera professionale. Oltre al fatto che la debolezza del ragionamento sull’unicità del rapporto è confermata dalla contestualità dei procedimenti monitori e dall’interesse alla trattazione separata di essi, stante l’impossibilità di decidere un processo monstre di 2 12 crediti professionali garantendo al contempo l’agile soddisfazione del credito (Cass. Sez. U, n. 4090 del 16.02.2017); h) violazione dell’art.1175 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: la parcellizzazione dei crediti contro buona fede si risolve in unadecisione adottata in violazione di legge e dei principi di diritto enunciati della Corte di Cassazione (S.U. n. 23726 del 15.11.2007 e n. 4090 del 16.12.07) attraverso un’applicazione degli stessi oltre il limite concettuale posto dalla Corte (così Cass.Sez. VI-2, Ord. 18810/016). Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 11 - 3.1. Nessuna delle censure dedotte nel mezzo di gravame merita accoglimento. Innanzitutto, non si è in presenza di una pronuncia assunta a sorpresa, in violazione del contraddittorio: la riconduzione dell’accordo allo schema del contratto normativo appare frutto di una mera qualificazione giuridica, che non andava previamente segnalata o proposta all’esame delle parti. Da una tale omissione non derivava la configurazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall 'error in i udicando de iure procedendi , la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto sussistente (Cass. n. 11440/2021; Cass. n. 11308/2020; Cass. n. 17473/2018; Cass. n. 11453/2014; Cass. SU n. 20935/2009). 3.2. Il perfezionamento di un contratto normativo trova riscontro nella principale finalizzazione dell’accordo, volto a fissare le condizioni di futuri incarichi, non essendo escluso dal fatto che le parti avessero inteso regolare anche le attività precedentemente svolte (fatturate successivamente), sempre nell’ambito di una relazione unitaria. L’attrazione di tali rapporti pregressi nell’alveo della successiva convenzione tariffaria appare effetto della scelta – rimessa all’autonomia delle parti - di appli care retroattivamente le condizioni economiche, essendo peraltro indubbio che – per la parte che qui interessa –il credito di cui si discute scaturisse da attività professionali successive, espletate nel pieno vigore della convenzione. Tale regolazione unitaria, anche se assunta ex post, dava conto proprio dell’omogeneità e della (già in essere) unitarietà dei rapporti, nei termini in prosieguo evidenziati, non opponendosi affatto alla configurabilità del frazionamento. 3.3. Quanto all’indeterminabilità dell’oggetto dell’accordo, i singoli mandati professionali non scaturivano dalla convenzione, traendo da Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 12 - essa solo la loro disciplina normativa ed economica, essendo lo scopo del contratto proprio quello di regolare i rapporti che di volta in volta le parti avrebbero costituito successivamente, apparendo rispettosa dei requisiti previsti dall’art. 1346 cod. civ. già solo per effetto della puntuale predeterminazione delle condizioni, destinata a valere in futuro. 3.3.1. Non era in alcun caso esclusa l’applicazione delle norme del contratto d’opera professionale per gli aspetti e le questioni regolati dall’accordo (quanto, ad esempio, alla possibilità di stabilire un compenso diverso da quello tariffario: art. 2333,comma 1, cod. civ.; alla necessità dell’accordo scritto sul corrispettivo: art. 2333, comma 3, cod civ.; alla regolazione del diritto di recesso: art. 2237 cod. civ.); né può dirsi che il Tribunale abbia fatto ricorso all’analogia in assenza dei relativi presupposti giustificativi. 3.4. E’ decisivo evidenziare che – ai fini di cui si discute – non vengono in considerazione né eventuali patologie negoziali della Convenzione 2007, né la qualificazione dell’accordo come contratto professionale o normativo, ma solo il dato fattuale dellariconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo (e peraltro anche giuridicamente sancita proprio con la Convenzione 2007 di cui si discute). A tale proposito è utile premettere che, in linea generale, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un «unico rapporto obbligatorio», proporre plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15398 del 06/06/2019, Rv. 654137 – 01; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018, Rv. 650068 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 9398 del 12/04/2017, Rv. 643755 - 01); Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316 –01). Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 13 - 3.4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, di recente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicatoo, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. Sez. U, n. 4090 del 16/02/2017, Rv. 643111 –01; conf. da: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6591 del 07/03/2019, Rv. 653251 –01). 3.4.2. Esplicito è, però, l’avviso che anche la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda «esistenziale», sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla giustizia sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) e sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti: Cass. Sez. U, n. 4090/2017 cit.). 3.4.3. Da tale prospettiva, è apparso necessario puntualizzare ancor più di recente che: a) l'espressione «medesimo rapporto di durata» va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 14 - attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione «medesimo fatto costitutivo», l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021, Rv. 662163 - 02; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14143 del 24/05/2021, Rv. 661293 – 02; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti), ma tra loro giuridicamente simili (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013). 3.4.4. Configura frazionamento abusivo il caso «in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti» (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamenteeguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un «rapporto» che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 15 - può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. n. 24371/2021, cit.). Anche in tal caso si impone la loro contestuale introduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio, ove la parte non dimostri di aver interesse alla proposizione di cause autonome (cfr. Cass. n. 14143/2021, cit.; Cass. Sez. 2, n. 28847del 19.10.2021). 3.4.5. Non va, quindi, enfatizzato il fatto che il compenso scaturisse da un incarico distinto dagli altri, venendo tutte le singole pretese, azionate separatamente, ad inscriversi nell’ambito di un rapporto che le parti avevano pattiziamente disciplinato in modo uniforme nei contenuti economici e nell’ambito di una relazione continuativa ed unitaria –come confermato nel caso di specie proprio dall’adozione di un’unica convenzione valevole sia per il passato, che per il futuro. Ciascuna pretesa era fondatasu fatti che, seppur distinti, erano tra loro simili e come tali erano stati disciplinati dalle parti, dovendosene richiedere il pagamento in un unico giudizio. 3.4.6. Quanto, poi, all’interesse alla trattazione separata, il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione (Cass. n. 14143/2021 cit.; Cass. Sez. U, n. 4090/2017 cit.). Nella specie, il Tribunale ne ha escluso in concreto la sussistenza, evidenziando che i singoli giudizi erano tutti basati su un’istruttoria documentale e si erano esauriti in due sole udienze, mentre la proposizione di più processi era stata giustificata solo dal fatto di voler scongiurare la qualificazione del rapporto quale subordinazione, senza che deducesse il fondamento o i rischi ad essi connessi. 3.5. L’asserita nullità delle clausole del contratto quadro, nella parte in cui avrebbero inciso sull’ultrattività del rapporto di rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore e sul rapporto fiduciario, non escludeva il divieto di frazionamento, né Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 16 - occorreva stabilire se detta convenzione costituisse un patto accessorio ai singoli rapporti, da considerare giuridicamente autonomi. 3.6. In definitiva, a giudizio d questo Collegio la sentenza ha correttamente ravvisato l’abusivo frazionamento del credito, valorizzando l’esistenza di un accordo di fissazione dei compensi, sia per gli incarichi futuri, che per quelli pregressi (fatturati successivamente), chiarendo che la Convenzione 2007 dava conto della riconducibilità delle singole prestazioni ad una relazione unitaria. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 88, 91 e 92 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360 comma1, n. 3 ) cod. proc. civ. L’esponente censura il capo della sentenza relativo alla statuizione di compensazione delle spese di lite, evidenziando che la decisione veniva adottata in violazione del principio di causalità degli oneri processuali enunciato con Sent. Cass., Sez. II, 22.02.2016 n. 3438. La ricorrente evidenzia che l’attività difensiva era stata provocata esclusivamente dalle debitrici, le cui domande venivano integralmente rigettate sia in primo grado che in appello, e le cui condotte si erano esplicate in seriali procedimenti di opposizione, nel giudizio di appello, nel ricorso ex art. 351 cod. proc. civ., nell’irrituale istanza exart. 185- biscod. proc. civ. che rendeva necessarie ulteriori difese. Pertanto, il mancato riconoscimento delle spese processuali – come indicate e determinate in base al D.M. n. 55 del 2014 – conduce all’ingiusta mortificazione delle legittime pretese della creditrice, che ha atteso cinque anni per il riconoscimento di crediti arretrati relativi a nove anni di attività. 5. Avendo il Collegio rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, il quarto deve ritenersi assorbit o . Dato l’accoglimento del ricorso incidentale, di cui si darà conto in prosieguo, sulle spese di Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 17 - appello e sull’eventuale responsabilità processuale dell’appellante si dovrà nuovamente pronunciare il giudice del rinvio. II.R ICORSO I NCIDENTALE 6. Il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo: si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), nonché dell’art. 183, comma 6, n. 2, e dell’art. 157 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente incidentale con il motivo in esame si duole del fatto che il giudice dell’appello, dopo aver correttamente riconosciuto l’illegittimo frazionamento del credito in ragione del rapporto obbligatorio unitario e dell’insussistenza di un concreto interesse ad una trattazione separata e simultanea dei singoli giudizi, applicava in modo distorto i rimedi che conseguono alla detta condotta lesiva del principio di buona fede e correttezza, poiché si limitava a compensare le spese di lite per la sola fase di opposizione ai D.I., addossando, invece, le ingenti spese all’odierna controricorrente per la fase monitoria(ammontanti a €68.850,00 a titolo di onorari e spese, oltre IVA e CPA). L’esponente lamenta il fatto che la promozione di plurimi ricorsi per decreto ingiuntivo, in luogo di uno solo, ha comportato un aggravio rilevante in termini di spese a carico delle esponenti e che quindi il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto revocare i provvedimenti monitori, condannare l’opponente al pagamento del credito dovuto, stralciate le competenze monitorie, e regolare le spese di lite del giudizio di opposizione giusta soccombenza. 6.1. Il motivo è fondato. Occorre premettere che le conseguenze dell’abusivo frazionamento del credito non si esauriscono sul piano della sola regolazione delle spese processuali, ma comportano l’inammissibilità delle domande separatamente proposte, ferma Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 18 - restando la possibilità di riproporle in cumulo oggettivo ex art. 104, cod. proc. civ., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria (Cass. s.u. 4090/2017; Cass. 14143/2021; Cass. 28847/2021; Cass.24371/2021). La contraria soluzione adottata dal Tribunale non è, tuttavia, oggetto di ricorso e non è suscettibile di cassazione, avendo la Zurich PLC chiesto esclusivamente lo stralcio delle spese monitorie, senza richiedere la cassazione della condanna al pagamento del credito (cfr. ricorso incidentale, pag. 18, 2° capoverso). 6.2. La censura è – pur entro tali limiti – meritevole di accoglimento: la mancata declaratoria di improponibilità delle domande separatamente proposte non esonerava il giudice dal compito di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento e di verificare se e in che misura l’introduzione di più cause per ciascun credito avesse aggravato i costi complessivi del giudizio, inclusi quelli della fase monitoria, avendo la sola compensazione delle spese di opposizione l’effetto di mitigare, ma non elidere, il pregiudizio causato dal frazionamento. Occorreva valutare la vicenda processuale in considerazione dell’unitarietà sostanziale e fattuale del rapporto in cui si inscrivevano i singoli incarichi, dovendosi escludere, anche a prescindere dalla soccombenza, la ripetizione delle spese causate da condotte processuali contrarie a buona fede (art. 92, comma 1, e 88 cod. proc. civ.), previa eventuale revoca delle ingiunzioni di pagamento. 7. In conclusione, sono respinti i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento del quarto e accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale. Ric. 2018 n. 26295 sez. S2 -ud. 08-03-2023 - 19 - La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di S. Ma