CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENzA sul ricorso proposto nell'interesse di: COSENTINO Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 7/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari d& medesimo Tribunale, il precedente 31 agosto, in relazione al delitto di estorsione aggravata (anche) dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (atti del giugno 2021, commessi tra Scilla e Palmi). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente il concorso materiale nella "chiamata" estorsiva rivolta ad imprenditore edile ([OSCURATO:PERSONA]) attivo nel settore dei lavori pubblici stradali; il ruolo svolto nella vicenda dal Cosentino, per come dimostrato dalla convergenza del molteplice intercettivo, registrato con e tra altri esponenti della locale criminalità mafiosa, sarebbe consistito nello svolgimento dell'incarico, conferitogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avvicinare l'a vittima titubante (o comunque in ritardo nel pagamento della quota una tantum di canone estorsivo, proporzionato alla entità del lavoro svolto in appalto) e convincerla (in qualità di compaesano palmese) a consegnare la somma di duemila euro già indicata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo di uno dei due difensori di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 629 cod. pen., 273, cod. proc. pen., giacché nessun elemento indiziario grave (né dichiarativo, tanto meno intercettivo) traccia di penale illiceità la condotta del ricorrente, solo equivocamente indicato in imputazione come "intermediario" tra estorsori ed estorto, per quanto certamente attivatosi -con animo liberale- in favore di quest'ultimo. 2.2. Né alcun indizio consente di qualificare la condotta come aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (art. 416 bis.:I. cod. pen.), in alcun modo esplicitate. Le conversazioni valorizzate in ordinanza appaiono sul punto quanto mai generiche, prive di qualsivoglia specificità nella indicazione di condotte sintomatiche dell'attività concorsuale disegnata in imputazione. 2.3. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento alle divisate esigenze cautelari di prevenzione speciale, avendo il Tribunale della cautela adottato motivazione meramente apparente sul punto, non avendo tenuto conto né della data non recente dei precedenti penali, tanto meno delle modeste entità modali del fatto, neppure percepibili attraverso la lente indiziaria delle conversazioni intercettate.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati, giacché inidonei a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a sostegno della coercizione personale ante iudicium. 1.1. Il Tribunale, valorizzando il contenuto descrittivo delle pagine da 67 a 81 della ordinanza applicativa della misura censurata, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione concorsuale al fatto sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto nel convincere l'imprenditore a versare la quota proporzionata all'importo del lavoro pubblico da realizzare nel settore territoriale oggetto di mafiosa influenza) del compendio di conversazioni intercettate con e tra i soggetti ideatori ed artefici della domanda estorsiva. Tale lettura dei colloqui non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Non è posta in discussione, con i motivi di ricorso, la identificazione del colloquiante, né quella del soggetto (il medesimo) cui intendono riferirsi gli altri attori della vicenda e cui costoro si rivolgeranno (con successo) per risolvere l'impasse con il soggetto estorto; né, per vero, possono al riguardo affacciarsi dubbi di logicità argomentativa, attesa la qualità di indicazioni convergenti vero la corretta identificazione di quella persona colloquiante o evocata nei colloqui intra alios. Orbene, ciò il Tribunale della cautela ha ricostruito con logica consequenzialità è la cronologia delle conversazioni, dapprima rappresentando le perplessità degli artefici della proposta estorsiva ed anche il loro disappunto per la scarsa attenzione che la vittima aveva evidentemente loro riservato; di poi svelando il contatto con il ricorrente (ambulante venditore di frutta in Palmi, lo stesso centro ove risiede la vittima) ed il conferimento dell'incarico; quindi, a valle delle dette condotte, verificando che l'approccio con la vittima ad opera del soggetto incaricato avesse sortito l'effetto desiderato. Tanto argomentato logicamente in fatto, sulla falsariga di un percorso che ha seguito l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili, la difesa ha opposto (sia nel merito, con la memoria depositata in udienza, che con i motivi di ricorso) la possibile natura liberale di tale indicato contributo alla eziologia della più complessa vicenda e, soprattutto, la direzione del favor speso dal ricorrente a vantaggio esclusivo dell'estorto. Il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente o unico, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate (anche tra il i (J ricorrente ed altri attori della vicenda) dalle quali univocamente si evince il ruolo, attore comprimario, ma determinante, nella imposizione del giogo estorsivo a soggetto apparentemente recalcitrante. [OSCURATO:PERSONA] si attiva, su sollecitazione ed incarico degli attori principali, per indurre la vittima all'adempimento dell'illecito e gioca nella vicenda un ruolo che viene rappresentato come determinante. L'argomento opposto dalla difesa non vince dunque la logica rappresentata dall'ordinato concatenarsi indiziario sviluppato dal Tribunale. Peraltro, inammissibili sarebbero comunque i motivi di ricorso attraverso i quali si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.2. Del pari è a dirsi per la censura posta dal ricorrente all'argornentare indiziario in tema di aggravante "mafiosa" (art. 416 bis. 1 cod. pen., avvinto alla sistematica codicistica in virtù del principio c.d. della "riserva di codice", recentemente posto a corollario, art. 3 bis cod. pen., dei principi che identificano la legge penale, al titolo I del libro I del codice sostanziale), dacché il Tribunale ha tratto dalle stesse modalità della articolata domanda estorsiva il paradigma del "modo" mafioso e delle stesse "finalità", accompagnando tale analisi anche con la valorizzazione del vissuto criminale degli attori di questa vicenda. Gli argomenti esposti dalla giurisdizione di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, portano ragionevolmente a ritenere integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art. 273 cod. proc. pen.), l'obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge processuale per affermare l'ontologica e giuridica sussistenza della estorsione contestata, così come nei particolari effetti speciali aggravata. 1.3. Nondimeno, quanto ai ben rappresentati pericula libertatis, concretamente descritti quanto a pericolo di reiterazione nel tempo di condotte consimili. Del resto, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva. Sul punto specifico il ricorso palesa evidenti ragioni di inammissibilità. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.tl:// 3. Ai sensi.dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc, pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis