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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04366/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui comma 2, cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stato provato che la violazione dei sigilli apposti sulle opere edilizie abusive sia avvenuta antecedentemente o successivamente al provvedimento di dissequestro, disposto nell'ambito di un diverso procedimento penale, in data 15/10/2015.

La doglíanza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che in data 25/01/2013 sono stati apposti i sigilli sull'area su cui era stata realizzata una sopraelevazione abusiva al terzo piano di una palazzina, e che in pari data il ricorrente è stato nominato custode.

Inoltre, il giudice ha evidenziato che, in relazione ai suddetti reati edilizi, i responsabili non hanno proceduto alla demolizione delle opere abusive ordinata con sentenza passata in giudicato n. 5174/2015 e che il personale di polizia, nel corso di un sopralluogo effettuato nel 2017, ha verificato che le opere edilizie oggetto di sequestro erano proseguite, essendo state ultimate in tutte le parti, arredate e abitate.

Con riferimento specifico al motivo dedotto in appello, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcun alcuna prova in ordine prosecuzione delle opere (asseritamente avvenuta prima della definizione del giudizio di primo grado e del provvedimento di dissequestro), limitandosi genericamente a contestare il tempus commissi delicti senza fornire alcuna specifica deduzione in ordine alla individuazione alla data di realizzazione dei fatti contestati.

Le opere edilizie abusive, sia pur dissequestrate, avrebbero dovuto essere demolite in forza di sentenza di condanna, sono state invece proseguite, tanto che le unità immobiliari erano abitate.

Né in sede di legittimità il ricorrente indica quando i sigilli siano stati effettivamente rimossi e se il dissequestro sia stato effettivamente eseguito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui comma 2, cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stato provato che la violazione dei sigilli apposti sulle opere edilizie abusive sia avvenuta antecedentemente o successivamente al provvedimento di dissequestro, disposto nell'ambito di un diverso procedimento penale, in data 15/10/2015. La doglíanza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che in data 25/01/2013 sono stati apposti i sigilli sull'area su cui era stata realizzata una sopraelevazione abusiva al terzo piano di una palazzina, e che in pari data il ricorrente è stato nominato custode. Inoltre, il giudice ha evidenziato che, in relazione ai suddetti reati edilizi, i responsabili non hanno proceduto alla demolizione delle opere abusive ordinata con sentenza passata in giudicato n. 5174/2015 e che il personale di polizia, nel corso di un sopralluogo effettuato nel 2017, ha verificato che le opere edilizie oggetto di sequestro erano proseguite, essendo state ultimate in tutte le parti, arredate e abitate. Con riferimento specifico al motivo dedotto in appello, il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcun alcuna prova in ordine prosecuzione delle opere (asseritamente avvenuta prima della definizione del giudizio di primo grado e del provvedimento di dissequestro), limitandosi genericamente a contestare il tempus commissi delicti senza fornire alcuna specifica deduzione in ordine alla individuazione alla data di realizzazione dei fatti contestati. Le opere edilizie abusive, sia pur dissequestrate, avrebbero dovuto essere demolite in forza di sentenza di condanna, sono state invece proseguite, tanto che le unità immobiliari erano abitate. Né in sede di legittimità il ricorrente indica quando i sigilli siano stati effettivamente rimossi e se il dissequestro sia stato effettivamente eseguito. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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