CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoMarcella Peritore.-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 149/2023depositata il 25/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], Luigi e [OSCURATO:PERSONA], esponendo cheRosa Farrauto, deceduta il 4 luglio 2004 senza lasciare figli, avevadisposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 7 luglio 1999,istituendo eredi gli attori.Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026Hanno chiesto la condanna alla restituzione dei beni facenti parte dell’asseereditario.I convenuti hanno resistito, proponendo riconvenzionale per far dichiararela nullità del testamento ai sensi dell’art. 589 c.c., perché redatto lo stessogiorno, davanti al medesimo notaio e con contenuto identico rispetto altestamento di [OSCURATO:PERSONA], marito della de cuius, asserendo che, inogni caso, l’atto era stato revocato con successive disposizioni mortiscausa.2. La sentenza di primo grado n. 353/2012 con cui il Tribunale diAgrigento, in accoglimento della riconvenzionale, aveva dichiarato lanullità del testamento, è stata riformata dalla Corte di appello di Palermo;tale ultima pronuncia è stata cassata con rinvio per violazione dell’art. 190c.p.c., essendo stata emessa prima della scadenza dei termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.3. Riassunto il giudizio, la medesima Corte palermitana, quale giudice dirinvio, con sentenza n. 149/2023 ha accolto la domanda di petizioneereditaria, dichiarando gli attori proprietari dell’intero compendioereditario.La Corte di merito ha escluso che il testamento pubblico del 7 luglio 1999integrasse un disposizione vietata dall’art. 589 c.c., evidenziando che leschede, che contenevano istituzioni reciproche, erano distinte e che non viera prova che fossero state adottate in attuazione di un patto successoriovietato.Ha escluso che gli elementi valorizzati dal primo giudice fossero sufficientia dimostrare un vincolo reciproco della volontà dei testatori, evidenziandoche i successivi comportamenti di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dispostocon testamento del 2 settembre 2002 e aveva poi revocato tale atto indata 19 novembre 2002, mostravano che la testatrice si ritenesse liberada vincoli nel disporre dei propri beni; ha ritenuto che il testamento del 7Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026luglio 1999 fosse pienamente efficace, poiché revocato da un testamentoposteriore che era stato successivamente revocato.4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano Farrauto hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata,ritenendo il ricorso manifestamente infondato; i ricorrenti hanno chiesto ladecisione.In prossimità dell’adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazioneillustra in modo del tutto adeguato le vicende di causa, le questioni indiritto e le critiche alla sentenza di rinvio, senza sollecitare unarivalutazione delle prove o proporre una diversa soluzione delle questioniin fatto.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 589e 458 c.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.,censurando la sentenza per aver escluso la nullità del testamento pubblicodel 7 luglio 1999 redatto da [OSCURATO:PERSONA], nonostante la contestualità, lereciproche attribuzioni tra i testatori, l’intervento dello stesso notaio e deimedesimi testimoni, e per aver ritenuto decisivo il dato formale dellaredazione di due schede testamentarie distinte, reputando non raggiuntala prova dell’esistenza di un accordo preventivo tra i testatori.Occorreva valorizzare – secondo i ricorrenti - il complesso degli elementiindiziari idonei a dimostrare l’esistenza di un patto successorio istitutivovietato, costituiti dal rapporto di coniugio, dall’assenza di figli, dallasimultaneità delle disposizioni, dall’identità del contenuto dei testamenti edalla reciproche disposizioni, potendosi provare l’esistenza del pattosuccessorio anche per presunzioni semplici.Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/20261.1. Il motivo è infondato.La Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze di fatto indicate inricorso, evidenziando che i due testamenti erano stati redatti lo stessogiorno, dinanzi allo stesso notaio e che i coniugi, con schede separate, sierano nominati reciprocamente eredi; ha, tuttavia, motivatamente esclusoche le due diverse disposizioni fossero attuazione di un patto successoriotra i disponenti.L’invalidità dei testamenti congiunti (art. 589 c.c.) si configura se ledisposizioni sono contenute in unico documento, mentre quelli reciprocicontenuti in atti distinti possono esser dichiarati nulli se si provi l’esistenzadi un accordo tra i testatori (Cass. 5508/2012).Ai fini della configurazione di un patto successorio vietato, è necessarioche le parti abbiano costituito un vincolo giuridico con la specifica finalitàdi costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad unasuccessione non ancora aperta (cfr. da ultimo, Cass. 14110/2021; già intal senso Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971). L’art. 485 c.c., che mira asalvaguardare il principio – di ordine pubblico – secondo cui la successionemortis causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo daltestamento (cd. tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertàtestamentaria fino alla morte del disponente, postula un obbligo giuridiconascente dalla convenzione che abbia avuto la specifica finalità di regolareuna successione non ancora aperta (Cass. 1683/1995; Cass. 2404/1971).Il patto successorio, nella forma del patto istitutivo, consta di un accordoche abbia di per sé i requisiti di una valida e irrevocabile fonte diobbligazione e che sia da considerare nullo solamente per il fatto di porsiin contrasto con l'art 458 c.c. (Cass. 5693/1979; Cass. 1702/1972).E’ esclusa la violazione della norma quando non intervenga tra le partialcuna convenzione o la costituzione di un vincolo giuridico che venga alimitare la piena libertà del testatore (Cass. 5555/2022; Cass.5870/2000).Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026È, dunque, vero che la validità dei testamenti simultanei, in quanto nonrientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., non esclude la loropossibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutividi un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggettol’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propriasuccessione per causa di morte (Cass. 18197/2020); tuttavia lecircostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice di meritocaratterizzano il testamento reciproco, ma non ne provanoautomaticamente l’illiceità (Cass. 2623/1982).Nessuna di esse possiede i requisiti di gravità e concordanza necessari perdimostrare in via presuntiva l’esistenza di patto successorio: la relazionedi coniugio e l’assenza di figlio non inducono a ravvisare necessariamentel’esistenza di un vincolo, reciprocamente assunto dai disponenti, adestinare in un certo modo le proprie sostanze, potendo risultare il fruttodi una libera scelta; le modalità di redazione dei due testamenti dinanziallo stesso notaio, lo stesso giorno e alla presenza degli stessi testamentinon apportano elementi decisivi contrari, neppure se valutatiunitariamente alla precedenti circostanze, attenendo esclusivamente allemodalità esteriori di redazione degli atti, senza nulla significare riguardoalla ragioni che hanno indotto i coniugi ad attribuirsi reciprocamente lerispettive sostanze.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., lamentando che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio dicassazione sul rilievo che l’esito della causa era stato determinato da unerrore imputabile al giudice, in violazione della norma che consente lacompensazione solo in caso di soccombenza reciproca o novità dellaquestione o mutamento della giurisprudenza.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026La soccombenza non va valutata in relazione ai singoli gradi di causa masolo in base all’esito finale della lite, anche quando la pronuncia di appellosia stata cassata con rinvio.La scelta di compensare le spese è discrezionale ed insindacabile oltre che- peraltro - favorevole ai ricorrenti.Gli attori, risultati vincitori, non potevano essere condannati, neppure inparte, al pagamento delle spese processuali, sicché detti oneri, se noninteramente posti a carico del convenuto, potevano solo essere,totalmente o parzialmente, compensati tra le parti (Cass. 21069/2016;Cass. 21684/2013; Cass. 19613/2018; Cass. 1572/2018).3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 679, 680 e 681 c.c., nonché dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c..Sostengono i ricorrenti che la Corte di rinvio avrebbe omesso di esaminarele eccezioni concernenti gli effetti dei successivi atti testamentari posti inessere da [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, segnatamente del testamento del 2settembre 2002 e del successivo atto di revoca del 19 novembre 2002, daiquali sarebbe derivata, alla morte della de cuius, l’apertura dellasuccessione ab intestato.La Corte di rinvio avrebbe erroneamente ravvisato un giudicato sullareviviscenza del testamento del 7 luglio 1999 senza procedere a uneffettivo esame delle eccezioni e delle difese svolte nel giudizio di rinvio,con conseguente violazione del dovere di integrale delibazione dellequestioni devolute e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.3.1. Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha ravvisato un giudicato sulla revoca deltestamento del 2.9.2002 per effetto delle successive disposizioni delnovembre 2002, ma, interpretando il contenuto della scheda, ha ritenutodi condividere quanto già sostenuto dal Tribunale, ossia che fosse statoNumero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026revocato non il testamento posto a base della domanda, ma quellosuccessivo, determinando la reviviscenza delle disposizioni impugnate (cfr.sentenza impugnata, pagg. 6 e 9).La sentenza ha evidenziato che la revoca si riferiva esplicitamente alsecondo testamento, dato l’inequivoco tenore letterale della disposizione,e non a quello con cui i resistenti erano stati nominati eredi.Le questioni dibattute nel precedente giudizio di merito sono state, quindi,definite con valutazione del contenuto degli atti, non superata dai rilieviformulati in ricorso.4. Il ricorso, pertanto, è respinto, con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati – come previstodal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, diuna somma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende,di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 enon superiore ad euro 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u.27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali inmisura del 15%, nonché di euro 2000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3,Numero registro generale 10718/2023Numero sezionale 1306/2026Numero di raccolta generale 19295/2026Data pubblicazione 11/06/2026c.p.c. e dell’ulteriore importo di euro 500,00 in favore della Cassa delleammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 14.5.2026.Il Presidente