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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15461/2026

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A SERGIO, elettivamente domiciliati in Roma, p. le R. Ardigò42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procura in calce al ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Votta che difende anche sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzaAdriana n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 14507/2018 RGACC, pubblicata il 22/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito UnpolSAI) ha proposto opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 4037/2018, chiesto nei suoi confrontidallo Studio associato Votta, in persona degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSergio Votta, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sommadi euro 37.354,83 oltre interessi e spese, a titolo di compensiprofessionali maturati «per l’attività di recupero crediti svolta nel 2015e nel 2016, sulla base di incarichi ricevuti nel 2015, in esecuzione delladisciplina convenuta nel contratto normativo sottoscritto il 22 dicembre2014» (così nel ricorso per decreto ingiuntivo); in particolare, lo studioVotta aveva posto a fondamento del ricorso per decreto 54 parcelle,allegando che fosse stato pattuito un compenso forfettario variabile inbase al valore di ogni controversia e, quale termine di pagamento, lafine del mese successivo all’emissione della parcella.La società opponente ha lamentato l’abusivo frazionamento delcredito, avuto riguardo alle altre sette azioni legali già intraprese neisuoi confronti e l'inesigibilità dei crediti professionali per negligenzanell’adempimento del mandato professionale; nel maggio 2016, infatti,le era stata irrogata, dall'Autorità garante della Concorrenza e delMercato, una sanzione di euro 1.800.868,00 per violazione dei dirittidel consumatore, perché 800 cause delle 956 avviate per il recuperocrediti erano state instaurate dagli avv.ti Votta in violazione dei criteridi competenza territoriale fissati a tutela del consumatore.Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

Con ordinanza del 22/10/2019, in accoglimento dell’eccezionedi inadempimento, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dellostudio Votta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale ha riscontratol’inadempimento grave degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] al contratto di patrocinioper la ripetuta violazione della regola europea del foro del consumatoree ha ritenuto non rilevante, per escludere la violazione della diligenza,che soltanto nel 2013 la A.G.C.M. avesse iniziato a sanzionare leviolazioni delle regole di competenza territoriale, che la societàopponente non si fosse mai preoccupata di segnalare la qualità diconsumatore o imprenditore dei convenuti nelle controversieinstaurate; ha, infine, considerato che il danno derivato alla societàopponente dalla condotta dello studio Votta era certamentesussistente, perché era stato necessario pagare una somma ingente,con sbilancio immediato di liquidità e con conseguente lesione dellareputazione commerciale.3.

Avverso questa ordinanza lo studio Votta ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., lo studio Votta ha lamentato la violazionee falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., per avere la Corte d’appelloomesso di valutare l’eccepito inadempimento in riferimento a ciascunaconsolidato per cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodicacome il contratto di patrocinio, il sinallagma, alla cui tutela èpredisposto il rimedio dell’eccezione inadimplenti non estadimplendum, va considerato separatamente per «la consegna di ognisingola partita, e l'equilibrio sinallagmatico è costantemente attuato traRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026prestazione e controprestazione; in questo tipo di contratto, ciascunaprestazione già eseguita costituirebbe un adempimento integrale ecompleto, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente,senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che nonesiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione» (così in ricorso).

Erroneamente, pertanto, lavalutazione dell’asserito inadempimento sarebbe stata effettuataglobalmente e non in riferimento a ogni singola attività giudiziale svoltaper conto dell’opponente; se valutato in riferimento a ogni singolaprestazione resa, infatti, l’inadempimento non sarebbe stato ravvisatoperché delle 54 parcelle azionate soltanto 4 erano relative a giudizi incui si era posta una questione di competenza.2.

Per altro profilo, con il secondo motivo, articolato in riferimentoal n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente halamentato l’omesso esame del fatto, rappresentato nelle noteautorizzate, che in 50 dei procedimenti relativi alle parcelle incontestazione il principio del foro del consumatore era stato semprerispettato.2.1.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.Il Tribunale ha innanzitutto riportato, nello svolgimento dei fattidi causa (pag. 4 dell’ordinanza, penultimo capoverso), che UnipolSAIaveva precisato di aver dato mandato allo [OSCURATO:PERSONA], con un primocontratto (quello per cui è giudizio) «per una serie di attività direcupero crediti» e che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse massivamente radicatole cause a Milano, anche quando erano convenuti sostanziali deiconsumatori, in violazione delle regole di competenza territoriale postea loro tutela; ha quindi rilevato come incontestata la circostanza che,proprio in ragione della violazione delle regole di competenzaRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026territoriale, la A.G.C.M. avesse sanzionato, per oltre euro1.800.000,00, la stessa [OSCURATO:PERSONA].In ordinanza, ha riportato che i due legali, a loro difesa, perescludere la loro responsabilità, avevano affermato che non erapossibile prevedere l’azione della A.G.C.M., che la scelta del foro diMilano era stata implicitamente autorizzata da [OSCURATO:PERSONA] perché piùconveniente e che, in ogni caso, la loro assistita non aveva lorocomunicato con adeguata tempestività quali posizioni fossero diconsumatore e quali invece di professionista (nel senso del dirittoeuropeo).Ha ritenuto, quindi, che questi argomenti non potesseroescludere la violazione della diligenza professionale, perché la naturadi professione liberale responsabilizza l’avvocato, concedendogliautonomia nella prestazione che deve rimanere adempiuta in pienaautonomia tecnica e che in tal senso non sarebbe stata significativaalcuna «autorizzazione» del cliente a una scelta processuale erronea(e peraltro questa autorizzazione non risultava provata).Infine, il Tribunale ha ritenuto che l’inesatto adempimento fosseidoneo a paralizzare la richiesta di compenso, sebbene la debenza dellasanzione fosse ancora sub iudice, perché in ogni caso l’[OSCURATO:PERSONA] avevasubito un danno consistente nello squilibrio patrimoniale conseguenteall’esborso di un’ingente somma liquida e nella lesione alla reputazionecommerciale.Come già più volte affermato da questa Corte, l'avvocato, nellaprestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile comeadempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, anorma dell'art. 1176, comma 2 cod. civ., ad usare la diligenza impostadalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale doverecomporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista èchiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a normaRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -5-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi lasoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazionedel principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto alcompenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugliinteressi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criterinecessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito dellalite altrimenti ottenibile.È altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte secondocui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civiledel professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno eche questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività delprofessionista.La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero,ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dellaprestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivodel pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dellegale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, potesse esserescongiurato da un diverso comportamento.

In particolare, è statoaffermato che la responsabilità professionale dell'avvocato perviolazione del dovere di diligenza, esigibile ai sensi dell'art. 1176,comma II, cod. civ., discende dall'adozione di mezzi difensivipregiudizievoli al cliente e non è esclusa né ridotta neppure quando talimodalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituiscecompito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nellaprestazione dell'attività professionale (così Cass. Sez.

2. n. 10864 del24/04/2023, non massimata, con indicazione di numerosi precedenti;Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025).La decisione impugnata laddove ha considerato la ripetuta sceltaprocessuale erronea, la natura tecnica delle norme regolatrici dellacompetenza a tutela del consumatore e ha rimarcato che l’avvocato,Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -6-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell’esercizio della sua professione liberale, è autonomo nelle sue sceltetecniche e responsabile dell’adempimento della sua prestazione è stataperciò resa in conformità a questi principi e sul punto la censura èinfondata.2.2.

Inammissibile è, invece, il profilo di censura concernente laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. alla fattispecie,per la natura di contratto di durata del rapporto intercorso tra le parti.Sul punto, invero, in diritto, deve considerarsi che, in tema diripetutamente e costantemente sottolineato la distinzione tra procuraad litem e mandato, ponendo in evidenza che mentre la primacostituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore vieneinvestito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il secondocostituisce un negozio bilaterale (cosiddetto «contratto di patrocinio»)con cui il professionista viene incaricato, secondo lo schema negozialeche è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale infavore della parte.Nella specie, tuttavia, dall’ordinanza impugnata risulta, comedetto, che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di aver dato mandato allo StudioVotta, con un primo contratto (quello per cui è giudizio) «per una seriedi attività di recupero crediti»; il Tribunale ha motivatamente valutatocome rilevante l’inesatto adempimento al mandato professionaleeccepito dalla società opponente; nei fatti di causa, ha aggiunto che laviolazione delle regole di diligenza aveva reso necessaria la stipula diun nuovo contratto tra le parti (con decorrenza 2016) in cui era statoespresso «l’impegno dello [OSCURATO:PERSONA] al rispetto del foro delconsumatore».

Da questi elementi non si evince che il contratto tra leparti relativo alle parcelle azionate avesse natura di contratto di durata,quanto piuttosto l’avvenuto conferimento di una pluralità di incarichiRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -7-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinati, per cui è stato chiesto compenso, nel quadro di uncontratto di patrocinio.Pertanto, per fondare la loro censura e invocare l’applicazione delprincipio contenuto nel 1460 cod. civ., secondo cui l’eccezione diinadempimento o di inesatto adempimento non paralizza l’altruipretesa se «termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalleparti o risultino dalla natura del contratto» (e, perciò, per chiederel’applicazione dei principi stabiliti per i contratti di durata), i ricorrentiavrebbero dovuto prima di tutto compiutamente riportare il contenutodel mandato conferito dalla società e criticare la ricostruzione giuridicadei rapporti che ne erano derivati come operata in ordinanza,rappresentando da quali elementi di fatto si evincesse una diversanatura del contratto di patrocinio intercorso.

In ricorso, invece, èriportata soltanto la pattuizione della misura del compenso e dei tempidel pagamento che, tuttavia, per sé sola, non è significativa se non adunificare per tale circostanza gli incarichi espletati.In tal senso il motivo è inammissibile.2.3.

Ciò precisato, inammissibile per altro verso, per suaformulazione, è pure il profilo di censura relativo all’omesso esame delcontenuto della memoria relativo alle cause che sarebbero stateinstaurate in osservanza delle regole di competenza.Sul punto, nella ordinanza, non si riferisce che gli avvocatiabbiano, a loro difesa, eccepito di aver correttamente instaurato lamaggior parte delle cause per cui hanno chiesto i compensi per decretoingiuntivo, né, come detto, che gli incarichi fossero stati espletati inesecuzione di un contratto di durata; nella descrizione dei fatti di causa,invero, è riferito soltanto (pag. 10 dell’ordinanza) che gli avvocatiopposti avevano «contestato con puntualità» il «motivo di opposizioneconcernente singole pratiche» e sono, in particolare, riportati soltantoRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -8-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026i due casi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

Coop. ar.l.Con il loro motivo di ricorso, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati alamentare l’omesso esame delle note autorizzate del 22/1/2019 in cui,a pag. 13, sarebbe stato fatto presente «con chiarezza» che neiprocedimenti oggetto delle parcelle in contestazione il principio del forodel consumatore era stato sempre rispettato.

In ricorso, nelle paginededicate alla questione (pag. 15 e 16), la circostanza risulterebbe «pertabulas dalla copiosa e completa produzione documentale»; di seguito,è quindi affermato, tuttavia, che delle controversie per cui erano statichiesti i compensi «la stragrande maggioranza (50 su 54)» sarebberostate correttamente instaurate.

Prima ancora, nell’argomentazione delprimo motivo concernente la violazione di legge, è stato offerto unelenco di pratiche che sarebbe stato correttamente instaurato.Così formulata, la censura difetta evidentemente diautosufficienza, sol che si consideri che il fatto decisivo omesso nonpuò essere identificato con la stessa nota autorizzata e che la partericorrente è tenuta a indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni dicui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. – non soltanto il fatto storico decisivo, ilcui esame sia stato omesso, ma il dato, testuale o extratestuale, da cuine risulti l'esistenza e, soprattutto, il come e il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti(Cass.

S.U. 8053/2014).Nella specie, pertanto, gli avvocati avrebbero dovuto allegarecompiutamente e analiticamente e documentare quando, nelcontraddittorio con l’opponente società, fosse stata discussa la correttainstaurazione di quelle controversie, non potendo il giudizio dilegittimità risolversi in un nuovo esame dei fatti.

In difetto di questeRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -9-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026indicazioni, non è per questa Corte configurabile, prima ancora cheriscontrabile, il lamentato vizio di motivazione.A ciò si aggiunga – ed è rilievo preponderante - che, comeconsiderato al precedente punto 2.2., gli incarichi non risultano esserestati considerati dal Tribunale come singole prestazioni rese inesecuzione di un contratto di durata, sicché decisiva è piuttosto, in ognicaso, proprio la riconosciuta violazione delle regole di competenzaanche soltanto in alcuni dei mandati espletati.3.

Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in riferimentoall’eccepito difetto di interesse ad agire in via frazionata, quale censuraalla decisione implicita conseguente all’avere il Tribunale accoltol’opposizione «per altra e diversa ragione più liquida».3.1.

Il motivo è evidentemente inammissibile, perché nel giudiziodi legittimità possono essere soltanto oggetto di censura le motivazioniesplicitate, né opera il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo allanecessità di riproposizione delle domande ed eccezioni esplicitamenteo implicitamente assorbite dalla decisione di merito, ben potendo lestesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decisenel successivo giudizio di rinvio.4.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. ribadendo chenon può operare nella specie la compensazione giudiziale perchépresuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudicedinanzi al quale la medesima compensazione è fatta e non può fondarsisu un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizioin corso.Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -10-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/20264.1.

Anche questo motivo è inammissibile, perché non conferenterispetto alla ratio decidendi: come già esposto al punto 2.1., il dirittoal compenso degli avvocati è stato negato in applicazione dell’art. 1460cod. civ. e del riscontro della loro responsabilità.3.

Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna diGiuliano Votta e [OSCURATO:PERSONA], quali associati dello studio legale Votta,al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate indispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e SergioVotta, quali associati dello studio legale Votta al pagamento, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.513,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -11-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SERGIO, elettivamente domiciliati in Roma, p. le R. Ardigò42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procura in calce al ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Votta che difende anche sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzaAdriana n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alcontroricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso l’ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] nelprocedimento n. 14507/2018 RGACC, pubblicata il 22/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito UnpolSAI) ha proposto opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 4037/2018, chiesto nei suoi confrontidallo Studio associato Votta, in persona degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSergio Votta, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sommadi euro 37.354,83 oltre interessi e spese, a titolo di compensiprofessionali maturati «per l’attività di recupero crediti svolta nel 2015e nel 2016, sulla base di incarichi ricevuti nel 2015, in esecuzione delladisciplina convenuta nel contratto normativo sottoscritto il 22 dicembre2014» (così nel ricorso per decreto ingiuntivo); in particolare, lo studioVotta aveva posto a fondamento del ricorso per decreto 54 parcelle,allegando che fosse stato pattuito un compenso forfettario variabile inbase al valore di ogni controversia e, quale termine di pagamento, lafine del mese successivo all’emissione della parcella.La società opponente ha lamentato l’abusivo frazionamento delcredito, avuto riguardo alle altre sette azioni legali già intraprese neisuoi confronti e l'inesigibilità dei crediti professionali per negligenzanell’adempimento del mandato professionale; nel maggio 2016, infatti,le era stata irrogata, dall'Autorità garante della Concorrenza e delMercato, una sanzione di euro 1.800.868,00 per violazione dei dirittidel consumatore, perché 800 cause delle 956 avviate per il recuperocrediti erano state instaurate dagli avv.ti Votta in violazione dei criteridi competenza territoriale fissati a tutela del consumatore.Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Con ordinanza del 22/10/2019, in accoglimento dell’eccezionedi inadempimento, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dellostudio Votta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale ha riscontratol’inadempimento grave degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] al contratto di patrocinioper la ripetuta violazione della regola europea del foro del consumatoree ha ritenuto non rilevante, per escludere la violazione della diligenza,che soltanto nel 2013 la A.G.C.M. avesse iniziato a sanzionare leviolazioni delle regole di competenza territoriale, che la societàopponente non si fosse mai preoccupata di segnalare la qualità diconsumatore o imprenditore dei convenuti nelle controversieinstaurate; ha, infine, considerato che il danno derivato alla societàopponente dalla condotta dello studio Votta era certamentesussistente, perché era stato necessario pagare una somma ingente,con sbilancio immediato di liquidità e con conseguente lesione dellareputazione commerciale.3. Avverso questa ordinanza lo studio Votta ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., lo studio Votta ha lamentato la violazionee falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., per avere la Corte d’appelloomesso di valutare l’eccepito inadempimento in riferimento a ciascunaconsolidato per cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodicacome il contratto di patrocinio, il sinallagma, alla cui tutela èpredisposto il rimedio dell’eccezione inadimplenti non estadimplendum, va considerato separatamente per «la consegna di ognisingola partita, e l'equilibrio sinallagmatico è costantemente attuato traRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026prestazione e controprestazione; in questo tipo di contratto, ciascunaprestazione già eseguita costituirebbe un adempimento integrale ecompleto, cui deve conseguire una controprestazione corrispondente,senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento, che nonesiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione» (così in ricorso). Erroneamente, pertanto, lavalutazione dell’asserito inadempimento sarebbe stata effettuataglobalmente e non in riferimento a ogni singola attività giudiziale svoltaper conto dell’opponente; se valutato in riferimento a ogni singolaprestazione resa, infatti, l’inadempimento non sarebbe stato ravvisatoperché delle 54 parcelle azionate soltanto 4 erano relative a giudizi incui si era posta una questione di competenza.2. Per altro profilo, con il secondo motivo, articolato in riferimentoal n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente halamentato l’omesso esame del fatto, rappresentato nelle noteautorizzate, che in 50 dei procedimenti relativi alle parcelle incontestazione il principio del foro del consumatore era stato semprerispettato.2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.Il Tribunale ha innanzitutto riportato, nello svolgimento dei fattidi causa (pag. 4 dell’ordinanza, penultimo capoverso), che UnipolSAIaveva precisato di aver dato mandato allo [OSCURATO:PERSONA], con un primocontratto (quello per cui è giudizio) «per una serie di attività direcupero crediti» e che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse massivamente radicatole cause a Milano, anche quando erano convenuti sostanziali deiconsumatori, in violazione delle regole di competenza territoriale postea loro tutela; ha quindi rilevato come incontestata la circostanza che,proprio in ragione della violazione delle regole di competenzaRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026territoriale, la A.G.C.M. avesse sanzionato, per oltre euro1.800.000,00, la stessa [OSCURATO:PERSONA].In ordinanza, ha riportato che i due legali, a loro difesa, perescludere la loro responsabilità, avevano affermato che non erapossibile prevedere l’azione della A.G.C.M., che la scelta del foro diMilano era stata implicitamente autorizzata da [OSCURATO:PERSONA] perché piùconveniente e che, in ogni caso, la loro assistita non aveva lorocomunicato con adeguata tempestività quali posizioni fossero diconsumatore e quali invece di professionista (nel senso del dirittoeuropeo).Ha ritenuto, quindi, che questi argomenti non potesseroescludere la violazione della diligenza professionale, perché la naturadi professione liberale responsabilizza l’avvocato, concedendogliautonomia nella prestazione che deve rimanere adempiuta in pienaautonomia tecnica e che in tal senso non sarebbe stata significativaalcuna «autorizzazione» del cliente a una scelta processuale erronea(e peraltro questa autorizzazione non risultava provata).Infine, il Tribunale ha ritenuto che l’inesatto adempimento fosseidoneo a paralizzare la richiesta di compenso, sebbene la debenza dellasanzione fosse ancora sub iudice, perché in ogni caso l’[OSCURATO:PERSONA] avevasubito un danno consistente nello squilibrio patrimoniale conseguenteall’esborso di un’ingente somma liquida e nella lesione alla reputazionecommerciale.Come già più volte affermato da questa Corte, l'avvocato, nellaprestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile comeadempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, anorma dell'art. 1176, comma 2 cod. civ., ad usare la diligenza impostadalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale doverecomporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista èchiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a normaRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -5-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi lasoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazionedel principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto alcompenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugliinteressi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criterinecessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito dellalite altrimenti ottenibile.È altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte secondocui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civiledel professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno eche questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività delprofessionista.La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero,ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dellaprestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivodel pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dellegale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, potesse esserescongiurato da un diverso comportamento. In particolare, è statoaffermato che la responsabilità professionale dell'avvocato perviolazione del dovere di diligenza, esigibile ai sensi dell'art. 1176,comma II, cod. civ., discende dall'adozione di mezzi difensivipregiudizievoli al cliente e non è esclusa né ridotta neppure quando talimodalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituiscecompito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nellaprestazione dell'attività professionale (così Cass. Sez. 2. n. 10864 del24/04/2023, non massimata, con indicazione di numerosi precedenti;Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025).La decisione impugnata laddove ha considerato la ripetuta sceltaprocessuale erronea, la natura tecnica delle norme regolatrici dellacompetenza a tutela del consumatore e ha rimarcato che l’avvocato,Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -6-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell’esercizio della sua professione liberale, è autonomo nelle sue sceltetecniche e responsabile dell’adempimento della sua prestazione è stataperciò resa in conformità a questi principi e sul punto la censura èinfondata.2.2. Inammissibile è, invece, il profilo di censura concernente laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. alla fattispecie,per la natura di contratto di durata del rapporto intercorso tra le parti.Sul punto, invero, in diritto, deve considerarsi che, in tema diripetutamente e costantemente sottolineato la distinzione tra procuraad litem e mandato, ponendo in evidenza che mentre la primacostituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore vieneinvestito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il secondocostituisce un negozio bilaterale (cosiddetto «contratto di patrocinio»)con cui il professionista viene incaricato, secondo lo schema negozialeche è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale infavore della parte.Nella specie, tuttavia, dall’ordinanza impugnata risulta, comedetto, che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di aver dato mandato allo StudioVotta, con un primo contratto (quello per cui è giudizio) «per una seriedi attività di recupero crediti»; il Tribunale ha motivatamente valutatocome rilevante l’inesatto adempimento al mandato professionaleeccepito dalla società opponente; nei fatti di causa, ha aggiunto che laviolazione delle regole di diligenza aveva reso necessaria la stipula diun nuovo contratto tra le parti (con decorrenza 2016) in cui era statoespresso «l’impegno dello [OSCURATO:PERSONA] al rispetto del foro delconsumatore». Da questi elementi non si evince che il contratto tra leparti relativo alle parcelle azionate avesse natura di contratto di durata,quanto piuttosto l’avvenuto conferimento di una pluralità di incarichiRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -7-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026determinati, per cui è stato chiesto compenso, nel quadro di uncontratto di patrocinio.Pertanto, per fondare la loro censura e invocare l’applicazione delprincipio contenuto nel 1460 cod. civ., secondo cui l’eccezione diinadempimento o di inesatto adempimento non paralizza l’altruipretesa se «termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalleparti o risultino dalla natura del contratto» (e, perciò, per chiederel’applicazione dei principi stabiliti per i contratti di durata), i ricorrentiavrebbero dovuto prima di tutto compiutamente riportare il contenutodel mandato conferito dalla società e criticare la ricostruzione giuridicadei rapporti che ne erano derivati come operata in ordinanza,rappresentando da quali elementi di fatto si evincesse una diversanatura del contratto di patrocinio intercorso. In ricorso, invece, èriportata soltanto la pattuizione della misura del compenso e dei tempidel pagamento che, tuttavia, per sé sola, non è significativa se non adunificare per tale circostanza gli incarichi espletati.In tal senso il motivo è inammissibile.2.3. Ciò precisato, inammissibile per altro verso, per suaformulazione, è pure il profilo di censura relativo all’omesso esame delcontenuto della memoria relativo alle cause che sarebbero stateinstaurate in osservanza delle regole di competenza.Sul punto, nella ordinanza, non si riferisce che gli avvocatiabbiano, a loro difesa, eccepito di aver correttamente instaurato lamaggior parte delle cause per cui hanno chiesto i compensi per decretoingiuntivo, né, come detto, che gli incarichi fossero stati espletati inesecuzione di un contratto di durata; nella descrizione dei fatti di causa,invero, è riferito soltanto (pag. 10 dell’ordinanza) che gli avvocatiopposti avevano «contestato con puntualità» il «motivo di opposizioneconcernente singole pratiche» e sono, in particolare, riportati soltantoRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -8-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026i due casi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Coop. ar.l.Con il loro motivo di ricorso, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati alamentare l’omesso esame delle note autorizzate del 22/1/2019 in cui,a pag. 13, sarebbe stato fatto presente «con chiarezza» che neiprocedimenti oggetto delle parcelle in contestazione il principio del forodel consumatore era stato sempre rispettato. In ricorso, nelle paginededicate alla questione (pag. 15 e 16), la circostanza risulterebbe «pertabulas dalla copiosa e completa produzione documentale»; di seguito,è quindi affermato, tuttavia, che delle controversie per cui erano statichiesti i compensi «la stragrande maggioranza (50 su 54)» sarebberostate correttamente instaurate. Prima ancora, nell’argomentazione delprimo motivo concernente la violazione di legge, è stato offerto unelenco di pratiche che sarebbe stato correttamente instaurato.Così formulata, la censura difetta evidentemente diautosufficienza, sol che si consideri che il fatto decisivo omesso nonpuò essere identificato con la stessa nota autorizzata e che la partericorrente è tenuta a indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni dicui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. – non soltanto il fatto storico decisivo, ilcui esame sia stato omesso, ma il dato, testuale o extratestuale, da cuine risulti l'esistenza e, soprattutto, il come e il quando (nel quadroprocessuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti(Cass. S.U. 8053/2014).Nella specie, pertanto, gli avvocati avrebbero dovuto allegarecompiutamente e analiticamente e documentare quando, nelcontraddittorio con l’opponente società, fosse stata discussa la correttainstaurazione di quelle controversie, non potendo il giudizio dilegittimità risolversi in un nuovo esame dei fatti. In difetto di questeRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -9-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026indicazioni, non è per questa Corte configurabile, prima ancora cheriscontrabile, il lamentato vizio di motivazione.A ciò si aggiunga – ed è rilievo preponderante - che, comeconsiderato al precedente punto 2.2., gli incarichi non risultano esserestati considerati dal Tribunale come singole prestazioni rese inesecuzione di un contratto di durata, sicché decisiva è piuttosto, in ognicaso, proprio la riconosciuta violazione delle regole di competenzaanche soltanto in alcuni dei mandati espletati.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in riferimentoall’eccepito difetto di interesse ad agire in via frazionata, quale censuraalla decisione implicita conseguente all’avere il Tribunale accoltol’opposizione «per altra e diversa ragione più liquida».3.1. Il motivo è evidentemente inammissibile, perché nel giudiziodi legittimità possono essere soltanto oggetto di censura le motivazioniesplicitate, né opera il disposto dell'art. 346 cod. proc. civ., relativo allanecessità di riproposizione delle domande ed eccezioni esplicitamenteo implicitamente assorbite dalla decisione di merito, ben potendo lestesse, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decisenel successivo giudizio di rinvio.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno prospettato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ. ribadendo chenon può operare nella specie la compensazione giudiziale perchépresuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudicedinanzi al quale la medesima compensazione è fatta e non può fondarsisu un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizioin corso.Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -10-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/20264.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non conferenterispetto alla ratio decidendi: come già esposto al punto 2.1., il dirittoal compenso degli avvocati è stato negato in applicazione dell’art. 1460cod. civ. e del riscontro della loro responsabilità.3. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna diGiuliano Votta e [OSCURATO:PERSONA], quali associati dello studio legale Votta,al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate indispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e SergioVotta, quali associati dello studio legale Votta al pagamento, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.513,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -11-Numero registro generale 11496/2020Numero sezionale 1956/2025Numero di raccolta generale 15461/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ric. 2020 n. 11496 sez. 2 - Ad. 30-6-2025 -12-
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