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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 29402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048H7SD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia, emessa in data 4 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione degli elementi a sostegno delle richieste e in assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (vedi pagg. 1 della motivazione in ordine al valore dei beni ricettati ed all'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena) e che, pertanto, non si consente al giudice di legittimità di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048H7SD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia, emessa in data 4 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione degli elementi a sostegno delle richieste e in assenza del necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (vedi pagg. 1 della motivazione in ordine al valore dei beni ricettati ed all'assenza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena) e che, pertanto, non si consente al giudice di legittimità di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 m
Sentenza Cassazione n. 29402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris