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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2025

Cassazione n. 32645/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ----- [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19938-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] PER I [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 26807/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 06/10/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 26807/2025 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, iscritto al numero di ruolo generale 29709/2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Potenza depositata il 05/08/2019, cassando con rinvio la predetta decisione; - a seguito di verifiche, è emerso che i fatti di causa descritti nella predetta sentenza non si riferiscono al ricorso di cui anzidetto, ma a diverso giudizio di legittimità; - è stato di conseguenza iscritto d’ufficio un ricorso per la correzione dell’errore materiale, non incidente sul decisum della sentenza n. 26807/2025, e lo stesso, distinto dal numero di ruolo generale 19938/2025, è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria; - il ricorso merita di essere accolto, con conseguente correzione della sentenza n. 26897/2025, nei termini di cui al seguente dispositivo, senza alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’errore materiale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 la Corte dispone la correzione dell’errore materiale mediante l’eliminazione della parte della sentenza n. 26807/2025 contenente l’esposizione dei “fatti di causa”, di cui alle pagine 2 e 3 della stessa, precisamente dalle parole “Con l’ordinanza impugnata” sino alle parole “Si è costituito con memoria il Ministero della Giustizia” comprese, e mediante l’inserimento, in luogo della parte eliminata, delle seguenti parole: “[OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito come difensore d’ufficio la madre di un minore in un procedimento di adottabilità di quest’ultimo, ed aver infruttuosamente esperito il tentativo di recupero del suo credito professionale nei confronti della parte assistita, chiedeva al Tribunale dei Minorenni di Potenza la liquidazione dei compensi maturati a fronte dell’attività svolta.

Avverso il provvedimento di rigetto, la Santoro interponeva opposizione, che veniva rigettata con il provvedimento oggi impugnato, sul presupposto che quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità”.

Invariata la restante parte della sentenza oggetto di correzione.

Nulla per le spese. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 25 novembre 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ----- [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19938-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - resistente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] PER I [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 26807/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 06/10/2025; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 26807/2025 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, iscritto al numero di ruolo generale 29709/2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Potenza depositata il 05/08/2019, cassando con rinvio la predetta decisione; - a seguito di verifiche, è emerso che i fatti di causa descritti nella predetta sentenza non si riferiscono al ricorso di cui anzidetto, ma a diverso giudizio di legittimità; - è stato di conseguenza iscritto d’ufficio un ricorso per la correzione dell’errore materiale, non incidente sul decisum della sentenza n. 26807/2025, e lo stesso, distinto dal numero di ruolo generale 19938/2025, è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria; - il ricorso merita di essere accolto, con conseguente correzione della sentenza n. 26897/2025, nei termini di cui al seguente dispositivo, senza alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’errore materiale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 la Corte dispone la correzione dell’errore materiale mediante l’eliminazione della parte della sentenza n. 26807/2025 contenente l’esposizione dei “fatti di causa”, di cui alle pagine 2 e 3 della stessa, precisamente dalle parole “Con l’ordinanza impugnata” sino alle parole “Si è costituito con memoria il Ministero della Giustizia” comprese, e mediante l’inserimento, in luogo della parte eliminata, delle seguenti parole: “[OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito come difensore d’ufficio la madre di un minore in un procedimento di adottabilità di quest’ultimo, ed aver infruttuosamente esperito il tentativo di recupero del suo credito professionale nei confronti della parte assistita, chiedeva al Tribunale dei Minorenni di Potenza la liquidazione dei compensi maturati a fronte dell’attività svolta. Avverso il provvedimento di rigetto, la Santoro interponeva opposizione, che veniva rigettata con il provvedimento oggi impugnato, sul presupposto che quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità”. Invariata la restante parte della sentenza oggetto di correzione. Nulla per le spese. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 25 novembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19938/2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2853/2025 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 32645/2025 Data pubblicazione 15/12/2025
Sentenza Cassazione n. 32645/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris