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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01842/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26252/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, sono elettivamente domiciliate; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Matera, via [OSCURATO:PERSONA], n. 96, è elettivamente domiciliato; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 243/2018 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 5/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile sito in Laterza, via Matera 69 e 69/A, primo piano, confinante sul lato sinistro con l’edificio ubicato in via Matera n. 63, di proprietà di Maria e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio queste ultime, lamentando l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento da esse eseguiti sull’immobile di loro proprietà in violazione delle distanze prescritte dalla legge per luci e vedute e in materia edilizia, e rappresentando come il fabbricato delle predette fosse risultato notevolmente allungato nella parte retrostante senza che venisse rispettata la distanza di mt. 5 dal muro di confine, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale vigente.

Le convenute contestarono le avverse pretese, sostenendo che l’immobile dell’attore era stato edificato successivamente a quello del dante causa del proprio dante causa, in adiacenza ad esso e senza costruzione del proprio muro interno, e proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale onde ottenere il ristoro dei danni scaturenti da tale omissione.

Con sentenza n. 1962/2015, il Tribunale di Taranto condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la propria costruzione, perché realizzata in violazione delle distanze legali, e al risarcimento dei danni in favore del confinante [OSCURATO:PERSONA], rigettó la domanda riconvenzionale volta alla condanna del predetto a risarcimento dei danni per aver costruito il proprio immobile in appoggio a quello di proprietà delle convenute, con perdita di superfici e volumetria e con imposizione dell’esecuzione di opere aggiuntive.

In particolare, il giudice di primo grado ritenne che l’immobile delle convenute costituisse nuova costruzione, stante il notevole aumento di volumetria e di superfici rispetto all’originaria sagoma di ingombro, e che pertanto avrebbe dovuto essere rispettata la distanza di 5 mt . dai confini oppure in misura pari alla metà della massima altezza del fabbricato, alla stregua di quanto stabilito dal piano regolatore generale del Comune di Laterza.

Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si incardinò il giudizio d’appello, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando i motivi di gravame e criticando, in via incidentale, gli esiti della c.t.u. relativamente alla tipologia dei balconi eseguiti e alla idoneità degli stessi a consentire l’affaccio, e che si concluse con la sentenza n. 243/2018, pubblicata il 5 giugno 2018, con la quale furonorigettat i sia l’appello principale, sia quello incidentale e furono compensate le spese del giudizio.

2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Col primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione dell’articolo 116 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 cod. civ. in relazione agli artt. 1.17, 1.18 e 1.19 delle N.T.E. del P.R.G. del Comune di Laterza, approvato con D.G.R. n. 48 del 23 ottobre 2003, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto non meritevoli di censura le affermazioni del c.t.u., che, in primo grado, aveva accertato l’irregolarità della distanza tra il muro perimetrale del fabbricato delle convenute e il muro di confine dell’attore, siccome misurata in cm. 448, in luogo dei cm. 609 prescritti dalla normativa urbanistica e la sussistenza di una veduta dai balconi delle convenute sulla proprietà confinante dell’attore, senza considerare che: 1) in altra pagina della relazione peritale la distanza era stata, invece, contraddittoriamente quantificata in cm. 467; 2) che il c.t.u. aveva misurato l’altezza dell’edificio delle convenute, calcolando la media tra l’altezza dal lato via Matera e quella dal lato cortile (l’unico confinante con l’immobile del [OSCURATO:PERSONA]) tra cui vi era un dislivello di 3,15 mt., per poi accertare su di essa la distanza prescritta dagli strumenti urbanistici locali e da essi rapportata all’altezza delle costruzioni fronteggianti.

Ad avviso delle ricorrenti, i giudici avevano omesso in tal modo di accertare l’altezza dell’immobile fronte cortile, l’unico a confinare con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], e si erano limitati a dare per corretta l’altezza calcolata dal c.t.u. sul solo fronte di via Matera, misurata al colmo (mt. 1281) e alla linea di gronda più bassa (mt. 1155), in virtù della quale la distanza avrebbe dovuto essere, a suo dire, di cm. 609 (ossia l’altezza media divisa per due).

I giudici, dunque, nell’aderire acriticamente alle conclusioni del c.t.u., non soltanto avevano violato l’art. 116 cod. proc. civ., costituendo le contraddittorietà e le omissioni della perizia motivo idoneo per la sua rinnovazione, ma avevano altresì omesso di accertare quale fosse l’altezza del fabbricato delle appellanti nel lato cortile, l’unico antistante la proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’altezza media era superiore, rispetto a quella del lato di via Matera, di mt. 3,15 in ragione della differenza di quota tra i due lati.

Peraltro, il criterio adottato dal c.t.u., che aveva calcolato l’altezza sulla base della media tra gronda e timpano, contrastava con quanto affermato dallo strumento urbanistico locale, che prevedeva per i tetti a falda con pendenza inferiore al 40%, come pacificamente quello di proprietà delle ricorrenti, il calcolo dell’altezza sulla base della gronda e non del timpano e non dal lato via Matera, ma dal lato cortile.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera a), n. 5, del d.l. n. 70 del 2011 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito accettato acriticamente le conclusioni del c.t.u., che aveva calcolato nella misura di cm. 448 (cm. 124 determinati dalla larghezza del balcone e cm. 324 determinati dal bordo o parapetto del balcone al confine della proprietà [OSCURATO:PERSONA]) la distanza tra il corpo di fabbrica sul cortile interno e la linea di confine della proprietà del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che il perito, nel far ciò, aveva del tutto omesso di considerare anche lo spessore del muro di tompagno (di cm. 30) posto al confine dei fabbricati per cui è causa, il quale era, invece, reso evidente altresì dalle stesse deduzioni difensive del controricorrente che aveva avanzato pretese di comunione del predetto muro, ancorché ne fosse poi rimasta accertata la proprietà esclusiva in capo alle ricorrenti.

Se, infatti, il c.t.u. avesse tenuto conto anche dello spessore del muro la distanza sarebbe stata di poco inferiore al minimo di legge e comunque entro il parametro di tolleranza sancito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 5), del d.l. n. 70 del 2011.

3. Va innanzitutto esclusa l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., sollecitata dal controricorrente, sul presupposto che esso non contenga l’indice degli atti e dei documenti posti a fondamento dello stesso.

Se, infatti, è vero che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), e che si impone q uanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 6-3, 6/10/2017, n. 23452), è altresì vero che non necessariamente detto elenco deve essere collocato in calce al ricorso, ben potendo esso essere contenuto nel corpo dello stesso, attraverso il richiamo via via dei documenti fondanti le censure e l’esatta indicazione della loro collocazione nei giudizi di merito, come accaduto, giustappunto, nella specie.

Peraltro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in tal senso, Cass. Sez.

U, 18/3/2022, n. 8950). 3.1 Ciò detto, il primo e il secondo motivo sono inammissibili limitatamente alla doglianza sussunta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che ne ll’ipotesi di c.d.

« doppia co nforme », prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.

L., 06/08/2019, n. 20994).

Pertanto, essendo stato l’appello incardinato nel 2015, le censure sono, sotto questo profilo,inammissibili.

4. Con specifico riferimento al dedotto vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., invece, il primo motivo è fondato.

Va, innanzitutto, detto che il riliev o sollevato dalle ricorrenti può compendiarsi nel senso che il calcolo delle distanze, quando condizionato all’altezza degli edifici, come nella specie, dovrebbe essere eseguito tenendo conto della sola altezza della porzione immobiliare antistante quella del vicino, oltreché dell’altezza misurata alla gronda e non al timpano dello stesso.

Sul punto, va, in primo luogo, premesso che, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione dedotta dalla parte attenga alle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni e tra confini, in quanto tali prescrizioni - quali le norme tecniche di attuazione del P.R.G. - sono integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e hanno , pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (in tal senso, Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; anche Cass. 02/12/2014, n. 25501; Cass., 15/06/2010, n. 14446), nell’ambito delle quali la prevalenza delle diverse prescrizioni è affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (Cass., Sez. 2, 02/02/2022 , n. 3241).

Inoltre, va ulteriormente evidenziato come la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell'opera) e alla relativa tutela ripristinatoria (Cass., Sez. 2, 20/8/2015, n. 17043; Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11049).

Orbene, nella specie, le N.T.A. del P.R.G. di Laterza, approvato con Delibera G.R. n.562/17.04.2003, prevedono all’art. 1.21, recante “Distanza: dai confini (dc); tra fabbricati (df); dalla strada (ds) (dr)”, che “La distanza dai confini Dc è rappresentata dal minimo distacco delle chiusure del fabbricato dai confini del lotto, esclusi i balconi totalmente aperti se con aggetto non superiore a ml 1,20” (comma 1) e che “La distanza tra edifici Df è rappresentata dal minimo distacco tra i fabbricati, esclusi i balconi totalmente aperti se con aggetto non superiore a ml 1,20”(comma 2).

L’art. 2.19, invece, recante “Zona edificata di tipo b”, stabilisce che la distanza dai fabbricati deve essere calcolata sulla “somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x 0,5, con un minimo di mt. 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza” e la distanza dai confini sulla “altezza per 0,5 con un minimo di mt. 5,00 oppure nulla”.

Sul calcolo dell’altezza dei fabbricati, l’art. 1.17, recante “Altezza massima”, stabilisce che “L’altezza massima dell'edificio, su ciascun fronte, è la massima differenza di quota tra quelle misurate -in un qualsiasi punto del fronte- dall'estradosso della copertura al livello del marciapiede oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada), al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell'edificio” (comma 1), precisando che devono però essere esclusi “i volumi tecnici, se la copertura è a terrazzo, ed il timpano del tetto con falde con pendenza fino al 40%”, mentre “rientra nella misura dell'altezza quella fino al piano mediano fra l’estradosso dell'ultimo solaio e la quota di estradosso del colmo del timpano del tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza superiore al 40%”.

In termini analoghi, infine, l’art. 1.18, recante “ Altezza media delle fronti”, stabilisce che “L’altezza media di ciascuna fronte del fabbricato è misurata dalla quota media del marciapiede oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada), al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio” (comma 1), precisando che debbano essere invece esclusi “i volumi tecnici e, se la copertura è a terrazzo, il muretto d'attico se di altezza uguale o inferiore a m 1,20 e, se la copertura è a tetto, il timpano con falde con pendenza fino al 40%”, mentre “rientra nella misura dell’altezza quella fino al piano mediano fra l’estradosso dell'ultimo solaio e la quota di estradosso del colmo del timpano del tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza superiore al 40%”.

Secondo quanto affermato da questa Corte, al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l'entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all'altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l'altezza da prendere in considerazione non è quella della media delle altezze dei vari prospetti (Cass., Sez. 2, 10/5/1966, n. 1199), ma quella dei prospetti che delimitano il distacco, la quale deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) alla base dei prospetti medesimi e, in caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, all'altezza di ciascun prospetto (Cass., Sez. 2, 5/4/2022, n. 11048), misurata dal piano del marciapiede o, in mancanza, del piano di calpestio, coincidente con piano del dist acco, con la precisazione che se il distacco è formato da una strada, occorre prendere come base il piano del marciapiede in senso proprio, mentre in assenza di marciapiede va fatto riferimento alla quota di mezzeria della strada costruita o costruenda, o,infine, se la strada non è prevista, alla quota di mezzeria del distacco (Cass., Sez. 2, 7/1/2016, n. 106).

Peraltro, sempre in tema di computo delle distanze, questa Corte ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico non rilevante, sicché i giudici di merito sono tenuti ad accertare non solo l'altezza della linea di gronda, ma anche quanto compreso tra questa e la linea di colmo, al fine di stabile se vi sia racchiuso un mero "volume tecnico" o al contrario un volume rilevante ai fini dell'altezza dell'edificio e, quindi, della corrispondenza di quest'ultimo al fabbricato preesistente (Cass., Sez. 2, 27/05/2016, n. 11049).

Sempre su questa linea, si è detto che, qualora la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo comporta il riferimento all'intera estensione in elevazione della costruzione, sì da comprendere, in essa, ogni parte che concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, potendo legittimamente restare escluse da tale calcolo quelle sole parti aventi natura ornamentale o meramente funzionale rispetto alle struttura dell'immobile, quale il sottotetto non abitabile quando la sua formazione derivi dalle particolari modalità costruttive del tetto (Cass., Sez. 2 , 31/05/2006, n. 12964).

In orizzontale, vanno, inoltre, computate nelle distanze le sporgenze esterne del fabbricato che non abbiano funzione meramente artistica od ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), ma abbiano particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (Cass., Sez. 2, 17/9/2021, n. 25191; Cass., Sez. 2, 19/9/2016, n. 18282).

Nella specie, i giudici di merito si sono discostati da tali principi, in quanto, limitandosi a richiamare gli esiti degli accertamenti compiuti dal c.t.u. senza specificare quali criteri avesse seguito nel computo delle distanze, onde accertarne la regolarità, hanno evidenziato come, indipendentemente dalle altezze, le distanze tra fabbricati e dai confini non rispettassero le norme previste dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto era stata comunque violata la distanza minima, prescritta rispettivamente nella misura di mt. 10,00 e 5,00, che, indipendentemente dal criterio delle altezze, avrebbe dovuto, comunque, essere rispettata, senza tener conto né, in verticale, dell’altezza della facciata del fabbricato delle ricorrenti prospiciente il fondo del [OSCURATO:PERSONA] (ossia quella del lato cortile), calcolata anche con riferimento alle caratteristiche del sottotetto, né, in profondità, della misura dei balconi, onde accertare quale fosse la distanza da rispettare e quella effettivamente esistente.

Consegue da quanto detto, la fondatezza della censura.

4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

5. In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26252/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, sono elettivamente domiciliate; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Matera, via [OSCURATO:PERSONA], n. 96, è elettivamente domiciliato; -controricorrente- Avverso la sentenza n. 243/2018 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, depositata il 5/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile sito in Laterza, via Matera 69 e 69/A, primo piano, confinante sul lato sinistro con l’edificio ubicato in via Matera n. 63, di proprietà di Maria e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio queste ultime, lamentando l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e ampliamento da esse eseguiti sull’immobile di loro proprietà in violazione delle distanze prescritte dalla legge per luci e vedute e in materia edilizia, e rappresentando come il fabbricato delle predette fosse risultato notevolmente allungato nella parte retrostante senza che venisse rispettata la distanza di mt. 5 dal muro di confine, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale vigente. Le convenute contestarono le avverse pretese, sostenendo che l’immobile dell’attore era stato edificato successivamente a quello del dante causa del proprio dante causa, in adiacenza ad esso e senza costruzione del proprio muro interno, e proposero, a loro volta, domanda riconvenzionale onde ottenere il ristoro dei danni scaturenti da tale omissione. Con sentenza n. 1962/2015, il Tribunale di Taranto condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare la propria costruzione, perché realizzata in violazione delle distanze legali, e al risarcimento dei danni in favore del confinante [OSCURATO:PERSONA], rigettó la domanda riconvenzionale volta alla condanna del predetto a risarcimento dei danni per aver costruito il proprio immobile in appoggio a quello di proprietà delle convenute, con perdita di superfici e volumetria e con imposizione dell’esecuzione di opere aggiuntive. In particolare, il giudice di primo grado ritenne che l’immobile delle convenute costituisse nuova costruzione, stante il notevole aumento di volumetria e di superfici rispetto all’originaria sagoma di ingombro, e che pertanto avrebbe dovuto essere rispettata la distanza di 5 mt . dai confini oppure in misura pari alla metà della massima altezza del fabbricato, alla stregua di quanto stabilito dal piano regolatore generale del Comune di Laterza. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si incardinò il giudizio d’appello, nel quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], contestando i motivi di gravame e criticando, in via incidentale, gli esiti della c.t.u. relativamente alla tipologia dei balconi eseguiti e alla idoneità degli stessi a consentire l’affaccio, e che si concluse con la sentenza n. 243/2018, pubblicata il 5 giugno 2018, con la quale furonorigettat i sia l’appello principale, sia quello incidentale e furono compensate le spese del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Col primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione dell’articolo 116 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 873 cod. civ. in relazione agli artt. 1.17, 1.18 e 1.19 delle N.T.E. del P.R.G. del Comune di Laterza, approvato con D.G.R. n. 48 del 23 ottobre 2003, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto non meritevoli di censura le affermazioni del c.t.u., che, in primo grado, aveva accertato l’irregolarità della distanza tra il muro perimetrale del fabbricato delle convenute e il muro di confine dell’attore, siccome misurata in cm. 448, in luogo dei cm. 609 prescritti dalla normativa urbanistica e la sussistenza di una veduta dai balconi delle convenute sulla proprietà confinante dell’attore, senza considerare che: 1) in altra pagina della relazione peritale la distanza era stata, invece, contraddittoriamente quantificata in cm. 467; 2) che il c.t.u. aveva misurato l’altezza dell’edificio delle convenute, calcolando la media tra l’altezza dal lato via Matera e quella dal lato cortile (l’unico confinante con l’immobile del [OSCURATO:PERSONA]) tra cui vi era un dislivello di 3,15 mt., per poi accertare su di essa la distanza prescritta dagli strumenti urbanistici locali e da essi rapportata all’altezza delle costruzioni fronteggianti. Ad avviso delle ricorrenti, i giudici avevano omesso in tal modo di accertare l’altezza dell’immobile fronte cortile, l’unico a confinare con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], e si erano limitati a dare per corretta l’altezza calcolata dal c.t.u. sul solo fronte di via Matera, misurata al colmo (mt. 1281) e alla linea di gronda più bassa (mt. 1155), in virtù della quale la distanza avrebbe dovuto essere, a suo dire, di cm. 609 (ossia l’altezza media divisa per due). I giudici, dunque, nell’aderire acriticamente alle conclusioni del c.t.u., non soltanto avevano violato l’art. 116 cod. proc. civ., costituendo le contraddittorietà e le omissioni della perizia motivo idoneo per la sua rinnovazione, ma avevano altresì omesso di accertare quale fosse l’altezza del fabbricato delle appellanti nel lato cortile, l’unico antistante la proprietà del [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’altezza media era superiore, rispetto a quella del lato di via Matera, di mt. 3,15 in ragione della differenza di quota tra i due lati. Peraltro, il criterio adottato dal c.t.u., che aveva calcolato l’altezza sulla base della media tra gronda e timpano, contrastava con quanto affermato dallo strumento urbanistico locale, che prevedeva per i tetti a falda con pendenza inferiore al 40%, come pacificamente quello di proprietà delle ricorrenti, il calcolo dell’altezza sulla base della gronda e non del timpano e non dal lato via Matera, ma dal lato cortile. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lettera a), n. 5, del d.l. n. 70 del 2011 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito accettato acriticamente le conclusioni del c.t.u., che aveva calcolato nella misura di cm. 448 (cm. 124 determinati dalla larghezza del balcone e cm. 324 determinati dal bordo o parapetto del balcone al confine della proprietà [OSCURATO:PERSONA]) la distanza tra il corpo di fabbrica sul cortile interno e la linea di confine della proprietà del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che il perito, nel far ciò, aveva del tutto omesso di considerare anche lo spessore del muro di tompagno (di cm. 30) posto al confine dei fabbricati per cui è causa, il quale era, invece, reso evidente altresì dalle stesse deduzioni difensive del controricorrente che aveva avanzato pretese di comunione del predetto muro, ancorché ne fosse poi rimasta accertata la proprietà esclusiva in capo alle ricorrenti. Se, infatti, il c.t.u. avesse tenuto conto anche dello spessore del muro la distanza sarebbe stata di poco inferiore al minimo di legge e comunque entro il parametro di tolleranza sancito dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 5), del d.l. n. 70 del 2011. 3. Va innanzitutto esclusa l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., sollecitata dal controricorrente, sul presupposto che esso non contenga l’indice degli atti e dei documenti posti a fondamento dello stesso. Se, infatti, è vero che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, deve rispettare, a pena d'inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), e che si impone q uanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 6-3, 6/10/2017, n. 23452), è altresì vero che non necessariamente detto elenco deve essere collocato in calce al ricorso, ben potendo esso essere contenuto nel corpo dello stesso, attraverso il richiamo via via dei documenti fondanti le censure e l’esatta indicazione della loro collocazione nei giudizi di merito, come accaduto, giustappunto, nella specie. Peraltro, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in tal senso, Cass. Sez. U, 18/3/2022, n. 8950). 3.1 Ciò detto, il primo e il secondo motivo sono inammissibili limitatamente alla doglianza sussunta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., atteso che ne ll’ipotesi di c.d. « doppia co nforme », prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). Pertanto, essendo stato l’appello incardinato nel 2015, le censure sono, sotto questo profilo,inammissibili. 4. Con specifico riferimento al dedotto vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., invece, il primo motivo è fondato. Va, innanzitutto, detto che il riliev o sollevato dalle ricorrenti può compendiarsi nel senso che il calcolo delle distanze, quando condizionato all’altezza degli edifici, come nella specie, dovrebbe essere eseguito tenendo conto della sola altezza della porzione immobiliare antistante quella del vicino, oltreché dell’altezza misurata alla gronda e non al timpano dello stesso. Sul punto, va, in primo luogo, premesso che, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazione dedotta dalla parte attenga alle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni e tra confini, in quanto tali prescrizioni - quali le norme tecniche di attuazione del P.R.G. - sono integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e hanno , pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria) (in tal senso, Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; anche Cass. 02/12/2014, n. 25501; Cass., 15/06/2010, n. 14446), nell’ambito delle quali la prevalenza delle diverse prescrizioni è affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (Cass., Sez. 2, 02/02/2022 , n. 3241). Inoltre, va ulteriormente evidenziato come la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell'opera) e alla relativa tutela ripristinatoria (Cass., Sez. 2, 20/8/2015, n. 17043; Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11049). Orbene, nella specie, le N.T.A. del P.R.G. di Laterza, approvato con Delibera G.R. n.562/17.04.2003, prevedono all’art. 1.21, recante “Distanza: dai confini (dc); tra fabbricati (df); dalla strada (ds) (dr)”, che “La distanza dai confini Dc è rappresentata dal minimo distacco delle chiusure del fabbricato dai confini del lotto, esclusi i balconi totalmente aperti se con aggetto non superiore a ml 1,20” (comma 1) e che “La distanza tra edifici Df è rappresentata dal minimo distacco tra i fabbricati, esclusi i balconi totalmente aperti se con aggetto non superiore a ml 1,20”(comma 2). L’art. 2.19, invece, recante “Zona edificata di tipo b”, stabilisce che la distanza dai fabbricati deve essere calcolata sulla “somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x 0,5, con un minimo di mt. 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza” e la distanza dai confini sulla “altezza per 0,5 con un minimo di mt. 5,00 oppure nulla”. Sul calcolo dell’altezza dei fabbricati, l’art. 1.17, recante “Altezza massima”, stabilisce che “L’altezza massima dell'edificio, su ciascun fronte, è la massima differenza di quota tra quelle misurate -in un qualsiasi punto del fronte- dall'estradosso della copertura al livello del marciapiede oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada), al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte dell'edificio” (comma 1), precisando che devono però essere esclusi “i volumi tecnici, se la copertura è a terrazzo, ed il timpano del tetto con falde con pendenza fino al 40%”, mentre “rientra nella misura dell'altezza quella fino al piano mediano fra l’estradosso dell'ultimo solaio e la quota di estradosso del colmo del timpano del tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza superiore al 40%”. In termini analoghi, infine, l’art. 1.18, recante “ Altezza media delle fronti”, stabilisce che “L’altezza media di ciascuna fronte del fabbricato è misurata dalla quota media del marciapiede oppure (qualora questo manchi, oppure nel caso di edifici arretrati rispetto alla strada), al livello del terreno circostante (comunque sistemato o piano di campagna) in aderenza al fronte, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio” (comma 1), precisando che debbano essere invece esclusi “i volumi tecnici e, se la copertura è a terrazzo, il muretto d'attico se di altezza uguale o inferiore a m 1,20 e, se la copertura è a tetto, il timpano con falde con pendenza fino al 40%”, mentre “rientra nella misura dell’altezza quella fino al piano mediano fra l’estradosso dell'ultimo solaio e la quota di estradosso del colmo del timpano del tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza superiore al 40%”. Secondo quanto affermato da questa Corte, al fine di verificare se siano rispettati i vincoli di altezza fissati dai regolamenti edilizi quando l'entità del distacco tra fabbricati sia stabilita in rapporto all'altezza delle costruzioni che si fronteggiano, l'altezza da prendere in considerazione non è quella della media delle altezze dei vari prospetti (Cass., Sez. 2, 10/5/1966, n. 1199), ma quella dei prospetti che delimitano il distacco, la quale deve essere misurata avendo riguardo al livello del suolo (anche con riferimento a quello di eventuali piani interrati) alla base dei prospetti medesimi e, in caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, all'altezza di ciascun prospetto (Cass., Sez. 2, 5/4/2022, n. 11048), misurata dal piano del marciapiede o, in mancanza, del piano di calpestio, coincidente con piano del dist acco, con la precisazione che se il distacco è formato da una strada, occorre prendere come base il piano del marciapiede in senso proprio, mentre in assenza di marciapiede va fatto riferimento alla quota di mezzeria della strada costruita o costruenda, o,infine, se la strada non è prevista, alla quota di mezzeria del distacco (Cass., Sez. 2, 7/1/2016, n. 106). Peraltro, sempre in tema di computo delle distanze, questa Corte ha, altresì, affermato che, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico non rilevante, sicché i giudici di merito sono tenuti ad accertare non solo l'altezza della linea di gronda, ma anche quanto compreso tra questa e la linea di colmo, al fine di stabile se vi sia racchiuso un mero "volume tecnico" o al contrario un volume rilevante ai fini dell'altezza dell'edificio e, quindi, della corrispondenza di quest'ultimo al fabbricato preesistente (Cass., Sez. 2, 27/05/2016, n. 11049). Sempre su questa linea, si è detto che, qualora la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo comporta il riferimento all'intera estensione in elevazione della costruzione, sì da comprendere, in essa, ogni parte che concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, potendo legittimamente restare escluse da tale calcolo quelle sole parti aventi natura ornamentale o meramente funzionale rispetto alle struttura dell'immobile, quale il sottotetto non abitabile quando la sua formazione derivi dalle particolari modalità costruttive del tetto (Cass., Sez. 2 , 31/05/2006, n. 12964). In orizzontale, vanno, inoltre, computate nelle distanze le sporgenze esterne del fabbricato che non abbiano funzione meramente artistica od ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), ma abbiano particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (Cass., Sez. 2, 17/9/2021, n. 25191; Cass., Sez. 2, 19/9/2016, n. 18282). Nella specie, i giudici di merito si sono discostati da tali principi, in quanto, limitandosi a richiamare gli esiti degli accertamenti compiuti dal c.t.u. senza specificare quali criteri avesse seguito nel computo delle distanze, onde accertarne la regolarità, hanno evidenziato come, indipendentemente dalle altezze, le distanze tra fabbricati e dai confini non rispettassero le norme previste dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto era stata comunque violata la distanza minima, prescritta rispettivamente nella misura di mt. 10,00 e 5,00, che, indipendentemente dal criterio delle altezze, avrebbe dovuto, comunque, essere rispettata, senza tener conto né, in verticale, dell’altezza della facciata del fabbricato delle ricorrenti prospiciente il fondo del [OSCURATO:PERSONA] (ossia quella del lato cortile), calcolata anche con riferimento alle caratteristiche del sottotetto, né, in profondità, della misura dei balconi, onde accertare quale fosse la distanza da rispettare e quella effettivamente esistente. Consegue da quanto detto, la fondatezza della censura. 4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo. 5. In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello