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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01520/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], la quale ha anche presentato memoria in questa sede, condannata per il reato di cui all'art. 81 cpv., 674 cod. pen., alla pena di 206,00 di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce la mancata configurabilità del concorso colposo dell'extraneus nonché la responsabilità delle parti civili costituite (primo motivo), assenza di prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (secondo motivo), e da ultimo, vizio di legge in ordine alla determinazione del danno liquidato alle parti civili costituite (terzo motivo); considerato che il primo motivo e il secondo motivo espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità quale proprietaria dell'abitazione da cui provenivano gli scarichi maleodoranti della [OSCURATO:PERSONA] e non avendo ella fatto alcunché per impedirlo, nonostante dalle risultanze processuali sia emerso che la persona offesa, ritenuta pienamente attendibile dal giudice di primo grado e non essendo, tale giudizio, confutabile in questa sede, abbia dichiarato di aver provato più volte ad interloquire con l'imputata in ordine alle emissioni odorigene a cui, tuttavia, faceva seguito il contegno aggressivo ed offensivo della stessa; sul punto da una parte si propone una ricostruzione dei fatti che attiene al merito, ed è inammissibile in questa sede, anche in assenza peraltro di ogni allegazione dimostrativa dei vari episodi e circostanze richiamate, dall'altra di censura il richiamo da parte del giudice al tema del concorso dell'extraneus nel reato contravvenzionale che, a fronte della specifica ricostruzione della responsabilità diretta della [OSCURATO:PERSONA], appare ultronea e non pertinente, anche in considerazione del dato per cui il reato ex art. 674 c.p. non integra un reato proprio né emerge alcuna censura sulla ascrivibilità ad altri, piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA], della condotta produttiva delle emissioni odorigene; quanto alle dichiarazioni della persona offesa la sentenza appare in linea con l'indirizzo per cui é sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito (Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 - 01); reputato che anche il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente statuito che all'affermazione di responsabilità dell'imputata si accompagnasse la fondatezza della pretesa avanzata dalle parti civili in ordine alle quali la tesi della messa in opera di un comportamento ostruzionistico è espressione di una rivalutazione del merito che come già prima osservato è inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], la quale ha anche presentato memoria in questa sede, condannata per il reato di cui all'art. 81 cpv., 674 cod. pen., alla pena di 206,00 di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce la mancata configurabilità del concorso colposo dell'extraneus nonché la responsabilità delle parti civili costituite (primo motivo), assenza di prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato nonché contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (secondo motivo), e da ultimo, vizio di legge in ordine alla determinazione del danno liquidato alle parti civili costituite (terzo motivo); considerato che il primo motivo e il secondo motivo espongono censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità quale proprietaria dell'abitazione da cui provenivano gli scarichi maleodoranti della [OSCURATO:PERSONA] e non avendo ella fatto alcunché per impedirlo, nonostante dalle risultanze processuali sia emerso che la persona offesa, ritenuta pienamente attendibile dal giudice di primo grado e non essendo, tale giudizio, confutabile in questa sede, abbia dichiarato di aver provato più volte ad interloquire con l'imputata in ordine alle emissioni odorigene a cui, tuttavia, faceva seguito il contegno aggressivo ed offensivo della stessa; sul punto da una parte si propone una ricostruzione dei fatti che attiene al merito, ed è inammissibile in questa sede, anche in assenza peraltro di ogni allegazione dimostrativa dei vari episodi e circostanze richiamate, dall'altra di censura il richiamo da parte del giudice al tema del concorso dell'extraneus nel reato contravvenzionale che, a fronte della specifica ricostruzione della responsabilità diretta della [OSCURATO:PERSONA], appare ultronea e non pertinente, anche in considerazione del dato per cui il reato ex art. 674 c.p. non integra un reato proprio né emerge alcuna censura sulla ascrivibilità ad altri, piuttosto che alla [OSCURATO:PERSONA], della condotta produttiva delle emissioni odorigene; quanto alle dichiarazioni della persona offesa la sentenza appare in linea con l'indirizzo per cui é sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito (Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 - 01); reputato che anche il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse, oltre a costituire mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente statuito che all'affermazione di responsabilità dell'imputata si accompagnasse la fondatezza della pretesa avanzata dalle parti civili in ordine alle quali la tesi della messa in opera di un comportamento ostruzionistico è espressione di una rivalutazione del merito che come già prima osservato è inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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