CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45399/21 Rilevato che con sentenza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato su concorde richiesta delle parti ad [OSCURATO:PERSONA] le pene cli legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Rilevato che, nel caso in esame, il Giudice ha comunque motivato in merito all'assenza di cause di proscioglimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente