CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iorgio Costantino;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6723/2019, depositata il 3 dicembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/20261. – In data 4 novembre 2014, l'Agenzia delle entratenotificava al [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento n.TK3036603427/2014. L'Ufficio erariale, infatti, a seguito di verificadella Guardia di finanza, che aveva avuto ad oggetto tanto la quotadi ammortamento deducibile di un immobile sito in Ravenna quantoil ricalcolo del pro-rata detraibile ai fini IVA per l'anno 2010, su unacessione di immobili siti in Novara, aveva accertato un maggiorreddito imponibile ai fini IRES pari ad euro 215.814,00 che, allaluce della perdita dichiarata per euro 353.735,00, avevadeterminato: — ai fini IRES, una minor perdita accertata di euro137.921,00; — ai fini IRAP, un maggior valore della produzione dieuro 215.814,00; — una maggiore imposta IVA dovuta pari adeuro 153.626,00. La verifica si era concentrata sull'ammortamentodell'albergo denominato [OSCURATO:PERSONA], il cui valore, iscritto tra leimmobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2010, per un valoretotale di euro 19.193.793,00, era stato rideterminato nel 2013 aseguito di perizia di stima della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna - Agenzia del territorio - in euro 12.000.000,00. Il valoreoriginariamente dichiarato scaturiva dalla capitalizzazione dei costifatturati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per la realizzazione del complessoalberghiero, al netto del valore del terreno iscritto in bilancio per unvalore di euro 2.502.652,48. In data 7 giugno 2013, al fine divalutare la congruità del valore iscritto in bilancio, i militariverbalizzanti avevano richiesto all'Agenzia delle entrate - Direzioneregionale dell'Emilia-Romagna - Ufficio del territorio una perizia distima dell'immobile de quo sito in Ravenna. Dalla suddetta periziadi stima, consegnata in data 30 settembre 2013, era emerso unvalore di mercato del complesso alberghiero di euro11.809.483,18, arrotondato in euro 12.000.000,00. Erano quindistate ricalcolate le imposte sul corretto valore da iscrivere tra leNumero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026immobilizzazioni. Circa il secondo rilievo, relativo al ricalcolo delpro-rata detraibile ai fini IVA, l'Ufficio aveva riscontrato come lasocietà avesse indebitamente assoggettato ad IVA ordinaria lacessione di un immobile strumentale in luogo del previsto regime diesenzione, con indicazione di un imponibile pari ad euro990.000,00 ed IVA per euro 198.000,00. Difatti l’immobile,descritto come «da demolire», a un accurato controllo richiestodalla Direzione regionale dell'Emilia-Romagna - Ufficio antifrode,era risultato essere tutt'altro che un «rudere». Era stato, inoltre,evidenziato come, nonostante fossero stati autorizzati dei lavori diristrutturazione con licenza D.I.A. del 2001 e permessi di costruirescaduti e non rinnovati nel 2009, gli stessi non avessero mai avutoluogo. L'operazione descritta era stata quindi riqualificata tra leoperazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972,con conseguente applicabilità del pro-rata di detraibilitàrideterminato come da avviso di accertamento.La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L'Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenzan. 10456/2017, pubblicata il 27 aprile 2017, accoglieva il ricorsodella contribuente.2. – Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delleentrate.Si costituiva nel giudizio di appello la società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenzan. 6723/2019, depositata il 3 dicembre 2019, in riforma delladecisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio.3. – Avverso detta sentenza, la contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi.Numero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, deve rilevarsi che alcun rilievoassumono le deduzioni svolte in premessa alla memoria ex art.380-bis.1 c.p.c. Infatti, con l’ordinanza n. 15544 del 4 giugno 2024di questa S.C. è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Lazio n. 4202/2019 che haritenuto legittima la ripresa per l’anno 2009 inerente la deduzionedi quote di ammortamento, per aver la società contribuente iscrittoin bilancio, quale immobilizzazione materiale, il cespite alberghierodenominato “[OSCURATO:PERSONA]” per un valore ammortizzabile, superiorea quello reale, applicando ai fini dell’ammortamento l’aliquota del6% in luogo di quella dell’1,5%. Peraltro, non risulta allegata lapronuncia di merito della Commissione tributaria regionale delLazio n. 4202/2019, divenuta definitiva, e l’altra sentenza n.1375/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, cheriguarderebbe il medesimo immobile per una diversa annualità,indicata nel 2011, non è stata prodotta in copia recante il relativo28515/2017), affinché l’eventuale giudicato esterno - per quantorilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativaeccezione.Nel processo tributario, il passaggio in giudicato dellasentenza, in mancanza di una previsione specifica, è certificatosecondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabileper analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dimodo che il segretario della corte di giustizia tributaria (di primo oNumero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026secondo grado) deve certificare, in calce alla copia della sentenzacontenente la relazione della notificazione alla controparte o allacopia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non èstata proposta impugnazione (Cass. n. 9458/2025; Cass. n.3621/2019), mentre nel caso di specie è stato semplicementeconforme all'originale informatico estratto dal fascicolo.2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione degli artt. 50 e 51 r.d. n. 267 del 1942nonché dell’art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973. La ricorrente esponeche l’avviso di accertamento impugnato, notificato al Fallimentodopo l’apertura della procedura concorsuale, sarebbe inefficacequale atto impositivo, in quanto l’unica sede per l’accertamento deicrediti concorsuali è costituita dal procedimento di verifica dellostato passivo, sicché ogni accertamento esterno sarebbe privo diefficacia nei confronti della procedura e potrebbe valere soltantocome titolo per l’ammissione al passivo. Deduce che tale questione,pur non esaminata nei gradi di merito, sarebbe rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del giudizio e inciderebbe sulla sussistenzastessa del potere impositivo dell’amministrazione finanziaria neiconfronti del fallimento.2.1. – Il motivo è infondato.L’intervenuto fallimento, per quei giudizi che abbiano adoggetto l’accertamento di un credito (o di un diritto reale) neiconfronti del fallito, determina non già l’interruzione - disciplinataper il caso del fallimento dall’art. 43, L.fall. e per la liquidazionegiudiziale dall’art. 143, CCII, con riferimento ai giudizi attivi - bensìl’improcedibilità, in virtù dell’art. 52 L.fall. (oggi, con riguardo allaliquidazione giudiziale, art. 151, CCII).Numero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026A tale principio fanno eccezione i crediti verso il fallimentoappartenenti alla giurisdizione di giudici speciali (per quelli oggettodella giurisdizione del giudice amministrativo v. Cass. n. 789 del1999; per quelli oggetto della giurisdizione della Corte dei conti v.Cass., Sez. Un., n. 12371 del 2008). Con specifico riferimento aicrediti verso il fallito originati da obbligazione tributaria, lacompetenza a conoscere gli stessi appartiene dunque pur sempreal giudice tributario anche in corso di procedura, tanto sel’accertamento viene promosso dal curatore, quanto se pende ilgiudizio promosso dal fallito in bonis, nel quale ultimo caso appuntosi verifica un’ipotesi di interruzione per il venir meno dellalegittimazione processuale di quest’ultimo a seguito della sentenzadi fallimento.D’altronde, l'attribuzione alle commissioni tributarie - a normadell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12,comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte lecontroversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, siestende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" deltributo (Cass. n. 21483 del 2015).Ne consegue che la questione prospettata dalla ricorrente nonincide sul potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, nésulla giurisdizione del giudice tributario in ordine alla legittimitàdell’atto, ma attiene al diverso piano dell’opponibilità del creditoalla procedura concorsuale e della sua eventuale partecipazione alconcorso, profilo rimesso alle regole proprie dell’accertamento delpassivo.3. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la nullitàdella sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c., applicabile al processo tributario aisensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonchéNumero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’art. 56 del medesimo decreto, oltre che per violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 42 del d.P.R.n. 600 del 1973. La ricorrente assume che la Commissionetributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione,riproposta in appello, relativa alla nullità dell’avviso diaccertamento per difetto di potere di firma del funzionariosottoscrittore. Deduce che la documentazione prodottadall’amministrazione non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza diuna valida delega e che incombeva sull’Agenzia l’onere di fornire larelativa prova, in presenza di specifica contestazione. Sostiene chela mancata sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di soggettovalidamente delegato determinerebbe la nullità dell’atto impositivoe che la questione, integrando un error in procedendo, sarebbesuscettibile di esame diretto da parte della Corte di cassazione.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro edunivoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dallasentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sottopena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il genericorichiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente faseprocessuale (Cass. n. 30444/2017; Cass. n. 24267/2015).[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha preso atto deldeposito della disposizione di servizio con attribuzione delledeleghe riguardo al potere di firma, pronunciandosi sul merito dellapretesa tributaria. Risulta pertanto implicitamente rigettata laquestione logicamente prodromica riguardante il vizio dell'attoimpositivo per difetto di potere di firma del funzionariosottoscrittore, così come prospettato dalla contribuente. Non ricorreil vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti unaNumero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridicadella pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur nonespressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione dialtra questione, il cui esame presuppone, come necessarioantecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.(Cass. n. 25710/2024). La questione non è stata riproposta inappello in conformità alla giurisprudenza richiamata, evidenziandoaltresì la motivazione della Commissione tributaria regionale che lasocietà contribuente ha soltanto chiesto la conferma della sentenzaimpugnata; la sua deduzione è pertanto inammissibile in sede dilegittimità.4. – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità dellasentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 329 c.p.c. e 2909c.c., e la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 10, 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633del 1972. La ricorrente lamenta che la Commissione tributariaregionale abbia omesso di pronunciarsi sulla questione relativaall’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, sul giudicato che sisarebbe formato sul punto in ragione della mancata impugnazionedella statuizione di primo grado da parte dell’amministrazione.Deduce, altresì, che il giudice di appello avrebbe accolto le censuredell’Ufficio senza esaminare le controdeduzioni della contribuente,secondo cui la riqualificazione dell’operazione avrebbe dovutocomportare l’applicazione dell’intera disciplina normativa, senzaincidere sul calcolo del pro-rata in presenza di beni ammortizzabili,e che, comunque, la maggiore IVA versata risultava superiore aquella recuperata con l’accertamento.Numero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/20264.1. – Il motivo è infondato.La questione era stata proposta in sede di impugnazione daparte dell'Agenzia delle entrate (si vedano le pagine 10 e 11 delcontroricorso ove è trascritto il punto 3 dell'atto di appellosull’erronea interpretazione dell’art. 19-bis del d.P.R. 633/1972 daparte del giudice di primo grado, il quale aveva escluso, ai fini delcalcolo del pro-rata di detrazione, la rilevanza della cessionedell’immobile qualificandolo come bene ammortizzabile). Peraltro,non sussiste neppure una omessa pronuncia nei terminiprospettati, avendo in motivazione la Commissione tributariaregionale specificato che era stato utilizzato un regime nonconsentito allo scopo di conseguire un risparmio di imposta,circostanza che ha determinato il recupero fiscale ai fini IVA.5. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Parte ricorrente espone chel’amministrazione finanziaria avrebbe illegittimamente determinatole quote di ammortamento sulla base del valore del bene, risultanteda perizia, anziché sul costo sostenuto per l’acquisto o lacostruzione del medesimo, in contrasto con la lettera delladisposizione normativa richiamata. Deduce che il costo del bene,risultante dalle fatture contabilizzate, non sarebbe stato contestatodall’Ufficio e che le circostanze valorizzate dal giudice di appelloriguarderebbero il valore commerciale del bene e non il costo, conconseguente erroneità della decisione impugnata.5.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Al di là del difetto di specificità della censura, deve rilevarsiche la pronuncia impugnata ha esaminato la questione dellacorrettezza della stima dell'ammortamento, non limitandosi allasola perizia, ma considerando nel costo ulteriori elementi, quali iNumero registro generale 15626/2020Numero sezionale 4679/2026Numero di raccolta generale 22270/2026Data pubblicazione 29/06/2026contratti di appalto intervenuti e i due mutui accesi. La censura nonsi confronta compiutamente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che non ha assunto la perizia quale unico criteriosostitutivo del costo, bensì l’ha utilizzata, unitamente agli ulteriorielementi documentali richiamati, per valutare la congruità delvalore iscritto tra le immobilizzazioni e, conseguentemente, dellequote di ammortamento dedotte. Sotto tale profilo, la doglianzatende a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio edella congruità economica dei costi capitalizzati, non consentita insede di legittimità.6. – Il ricorso deve essere dunque respinto e le spese delgiudizio vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente