CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 18003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania in data 14 novembre 2024, confermativa della pronuncia resa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, a seguito di giudizio abbreviato, è stata rideterminata per [OSCURATO:PERSONA] la pena in mesi nove di reclusione ed C. 2.000,00 di multa, già ridotta per la scelta del rito, in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per erronea applicazione degli artt. 129 e 533 c.p.p., in quanto il Collegio territoriale, nel contesto motivazionale, avrebbe omesso di valutare la sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto contestato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie, l'imputato aveva fatto richiesta di definizione del processo ex art. 599- bis c.p.p., rinunciando a tutti i motivi di impugnazione, fatta eccezione per quello concernente l'eccessività della pena base. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Deve inoltre rilevarsi che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Peraltro, la Corte d'Appello ha espressamente rilevato che "non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. ed anzi la penale responsabilità degli imputati [...] risulta definitivamente accertata", dando conto degli elementi probatori acquisiti, quali i verbali di arresto, perquisizione e sequestro, dai quali emergeva chiaramente il possesso della sostanza stupefacente (meglio specificata in rubrica) che gli imputati spontaneamente consegnavano agli operanti, nonché degli strumenti necessari al confezionamento delle dosi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il consigliere