CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 41187/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza di questa Corte in data 05/05/2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 34640/21 emessa in data 05-05-2021, questa Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Marsala del 17-05- 2019 impugnata dalla D'Aguanno, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rigettando nel resto il ricorso; rilevato che, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche" e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", è stata omessa la statuizione "Rigetta nel resto il ricorso", statuizione invero riportata nella sentenza depositata il 20-09-2021; [OSCURATO:PERSONA] a tale errore materiale, costituente una mera svista, può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 625 bis comma 3 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza del 5 maggio 2021 di questa Sezione della Corte, relativamente al procedimento R.G.N. 29158/2020, nel senso che, dopo la frase "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche", e prima della frase "Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di Salemi ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.", deve essere aggiunta la seguente frase: "Rigetta nel resto il ricorso". Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. nsigli e estensore Il Presidente abi