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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 16464/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale, in sede di rinvio, è stata rideterminata in anni quattro e mesi uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.110-628, commi 1 e 3, n. 1, e 110-582, 585, 61 n. 2 cod. pen. commessi il 23 gennaio 2019, reati aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Il reato di rapina, oltre che dalla circostanza comune (art. 61 n. 5 cod. pen. esclusa con la sentenza impugnata) risultava aggravato da più circostanze ad effetto speciale (le più persone riunite e l'uso di armi).

Denuncia che, incorrendo nel vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, la Corte di appello è incorsa, altresì, nella violazione delle prescrizioni recate alla sentenza di annullamento con rinvio del 25 novembre 2021 con la quale la Corte di Cassazione, fermo in ogni caso l'aumento di pena per la continuazione con il reato sub capo b) in mesi nove ed euro 280,00 di multa, aveva specificato come la determinazione del calcolo della pena, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (la recidiva qualificata nonché le circostanze di avere agito in più persone e con uso di armi) avrebbe dovuto comportare l'aumento della pena di due terzi. 2.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del 1gs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio rideterminando come di seguito precisato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell'art. 620, lett. 1) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito e delle prescrizioni recate dalla sentenza rescindente di questa Corte.

Ed invero, la Seconda Sezione penale, con sentenza del 25 novembre 2021 ha annullato, su impugnazione dell'imputato, la sentenza del 10 marzo 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Articolata è la motivazione della sentenza rescindente a stregua della quale si affermava: "E' parzialmente fondato anche il quarto e ultimo motivo in tema di determinazione della pena per il reato di rapina impropria, in presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale (uso di armi con violenza commessa da più persone riunite e recidiva reiterata).La sentenza impugnata, per un verso, è priva di una specifica motivazione in ordine all'aumento facoltativo per la sussistenza della seconda aggravante a effetto speciale, in contrasto con un principio più volte affermato da questa Corte (v.

Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto; Sez. 6, n. 18758 del 05/02/2014, Prinno), ma per altro verso ha commesso vari errori nella determinazione della pena: 11 giudice di appello, infatti, è partito dalla pena base e non da quella aggravata del reato di rapina e ha obliterato il disposto del quarto comma dell'art. 628 cod. pen. nonché il principio secondo il quale, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti a effetto speciale (art. 63, quarto comma, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore (Sez.

U, n.20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).

Il giudice del rinvio, pertanto, dopo avere valutato se sussista la ulteriore aggravante a effetto comune, determinerà la pena seguendo i passaggi corretti e adempiendo l'indicato onere motivazionale, dovendo comunque rispettare il principio del divieto di reformatio in peius, che opera, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315).

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] affinché, attenendosi a detti principi, accerti, dandone congrua motivazione, la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e in ogni caso ridetermini la pena per 11 reato di rapina impropria, fermo restando l'aumento già stabilito a titolo di continuazione per il delitto di lesione personale aggravata": In sede di rinvio, la Corte di appello, dopo avere escluso l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ha così calcolato la pena: pena base per il reato di rapina, anni quattro di reclusione ed euro 927, 00 di multa; aumentata di gg. 15 di reclusione ed euro 73 di multa, per la recidiva; aumentata, ex art. 81 cod. pen., di ulteriori giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa. 2.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente- è incorsa in un duplice errore di calcolo (oltre ad avere indicato in tentativo di rapina il reato per cui si procede, errore irrilevante visto che sulla responsabilità si era formato il giudicato) e, cioè, ha erroneamente calcolato in giorni quindici di reclusione ed euro 73 di multa l'aumento della pena per la recidiva e in giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo b).

Ed invero, premesso che il motivo di ricorso devoluto alla Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza del 10 marzo 2021, non riguardava l'applicazione della recidiva e della corrispondente pena, ma solo la omessa motivazione per l'aumento, solo facoltativo, conseguente alla presenza di una seconda aggravante ad effetto speciale, ritiene il Collegio che, fermo il divieto di reformatio in peius, debba procedersi, avendo a base la pena inflitta con la sentenza impugnata (e corrispondente alla pena già inflitta con la sentenza del 10 marzo 2021 poi annullata) al solo aumento per la recidiva reiterata, in misura di due terzi, oltre che all'aumento per la continuazione, già indicato nella sentenza rescindente nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 280,00 di multa.

La pena base di anni quattro di reclusione ed euro 927 di multa (prevista dall'art. 628 comma 1 cod. pen., prima della modifica recata dalla

I. 26 aprile 2019) è quella sulla quale va determinata la pena base, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, e sulla quale va applicato l'aumento di due terzi per la recidiva, pervenendo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, pena sulla quale va operato l'aumento per la continuazione per il reato sub capo b), fissato dalla sentenza rescindente, determinato in mesi nove di reclusione ed euro 280 di multa.

Si perviene, così, alla pena finale di anni sette, e mesi cinque di reclusione ed euro 1.280, di multa.

Rileva il Collegio che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio (ad es. per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.).

Come noto, è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo) (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664).

Tuttavia, nel caso in esame, non avrebbe potuto applicarsi, in presenza di ricorso del solo imputato, la pena prevista dall'art. 628, comma 4, cod. pen. che ha il minimo di anni sette di reclusione ma l'aumento contenuto in quello di due terzi, già applicato con la sentenza di appello, poi annullata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale, in sede di rinvio, è stata rideterminata in anni quattro e mesi uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.110-628, commi 1 e 3, n. 1, e 110-582, 585, 61 n. 2 cod. pen. commessi il 23 gennaio 2019, reati aggravati dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il reato di rapina, oltre che dalla circostanza comune (art. 61 n. 5 cod. pen. esclusa con la sentenza impugnata) risultava aggravato da più circostanze ad effetto speciale (le più persone riunite e l'uso di armi). Denuncia che, incorrendo nel vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, la Corte di appello è incorsa, altresì, nella violazione delle prescrizioni recate alla sentenza di annullamento con rinvio del 25 novembre 2021 con la quale la Corte di Cassazione, fermo in ogni caso l'aumento di pena per la continuazione con il reato sub capo b) in mesi nove ed euro 280,00 di multa, aveva specificato come la determinazione del calcolo della pena, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (la recidiva qualificata nonché le circostanze di avere agito in più persone e con uso di armi) avrebbe dovuto comportare l'aumento della pena di due terzi. 2.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del 1gs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio rideterminando come di seguito precisato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell'art. 620, lett. 1) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito e delle prescrizioni recate dalla sentenza rescindente di questa Corte. Ed invero, la Seconda Sezione penale, con sentenza del 25 novembre 2021 ha annullato, su impugnazione dell'imputato, la sentenza del 10 marzo 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Articolata è la motivazione della sentenza rescindente a stregua della quale si affermava: "E' parzialmente fondato anche il quarto e ultimo motivo in tema di determinazione della pena per il reato di rapina impropria, in presenza di più circostanze aggravanti a effetto speciale (uso di armi con violenza commessa da più persone riunite e recidiva reiterata).La sentenza impugnata, per un verso, è priva di una specifica motivazione in ordine all'aumento facoltativo per la sussistenza della seconda aggravante a effetto speciale, in contrasto con un principio più volte affermato da questa Corte (v. Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto; Sez. 6, n. 18758 del 05/02/2014, Prinno), ma per altro verso ha commesso vari errori nella determinazione della pena: 11 giudice di appello, infatti, è partito dalla pena base e non da quella aggravata del reato di rapina e ha obliterato il disposto del quarto comma dell'art. 628 cod. pen. nonché il principio secondo il quale, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti a effetto speciale (art. 63, quarto comma, cod. pen.), l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l'irrogazione di una pena ad esso inferiore (Sez. U, n.20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Il giudice del rinvio, pertanto, dopo avere valutato se sussista la ulteriore aggravante a effetto comune, determinerà la pena seguendo i passaggi corretti e adempiendo l'indicato onere motivazionale, dovendo comunque rispettare il principio del divieto di reformatio in peius, che opera, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; Sez. 4, n. 20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] affinché, attenendosi a detti principi, accerti, dandone congrua motivazione, la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e in ogni caso ridetermini la pena per 11 reato di rapina impropria, fermo restando l'aumento già stabilito a titolo di continuazione per il delitto di lesione personale aggravata": In sede di rinvio, la Corte di appello, dopo avere escluso l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ha così calcolato la pena: pena base per il reato di rapina, anni quattro di reclusione ed euro 927, 00 di multa; aumentata di gg. 15 di reclusione ed euro 73 di multa, per la recidiva; aumentata, ex art. 81 cod. pen., di ulteriori giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa. 2.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente- è incorsa in un duplice errore di calcolo (oltre ad avere indicato in tentativo di rapina il reato per cui si procede, errore irrilevante visto che sulla responsabilità si era formato il giudicato) e, cioè, ha erroneamente calcolato in giorni quindici di reclusione ed euro 73 di multa l'aumento della pena per la recidiva e in giorni quindici di reclusione ed euro 200 di multa l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo b). Ed invero, premesso che il motivo di ricorso devoluto alla Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza del 10 marzo 2021, non riguardava l'applicazione della recidiva e della corrispondente pena, ma solo la omessa motivazione per l'aumento, solo facoltativo, conseguente alla presenza di una seconda aggravante ad effetto speciale, ritiene il Collegio che, fermo il divieto di reformatio in peius, debba procedersi, avendo a base la pena inflitta con la sentenza impugnata (e corrispondente alla pena già inflitta con la sentenza del 10 marzo 2021 poi annullata) al solo aumento per la recidiva reiterata, in misura di due terzi, oltre che all'aumento per la continuazione, già indicato nella sentenza rescindente nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 280,00 di multa. La pena base di anni quattro di reclusione ed euro 927 di multa (prevista dall'art. 628 comma 1 cod. pen., prima della modifica recata dalla I. 26 aprile 2019) è quella sulla quale va determinata la pena base, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, e sulla quale va applicato l'aumento di due terzi per la recidiva, pervenendo alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro mille di multa, pena sulla quale va operato l'aumento per la continuazione per il reato sub capo b), fissato dalla sentenza rescindente, determinato in mesi nove di reclusione ed euro 280 di multa. Si perviene, così, alla pena finale di anni sette, e mesi cinque di reclusione ed euro 1.280, di multa. Rileva il Collegio che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio (ad es. per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.). Come noto, è circostanza più grave quella connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edittale, con l'ulteriore specificazione che l'aumento da irrogare in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo) (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Tuttavia, nel caso in esame, non avrebbe potuto applicarsi, in presenza di ricorso del solo imputato, la pena prevista dall'art. 628, comma 4, cod. pen. che ha il minimo di anni sette di reclusione ma l'aumento contenuto in quello di due terzi, già applicato con la sentenza di appello, poi annullata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni
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