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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45394/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/2/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, con riguardo al comune motivo relativo alla mancata qualificazione del fatto come ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, di censure già adeguatamente vagliate dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici valorizzando come la scelta di un luogo di spaccio quale quella di un bar e le reiterate cessioni non fossero sussumibili in una ipotesi di minore gravità del fatto; generico il motivo di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. peri.; manifestamente infondati si rivelano, infine, i motivi sull'eccessività della pena e omesso bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] peri elatore rci Il Pre1Jien

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/2/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi, con riguardo al comune motivo relativo alla mancata qualificazione del fatto come ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, di censure già adeguatamente vagliate dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici valorizzando come la scelta di un luogo di spaccio quale quella di un bar e le reiterate cessioni non fossero sussumibili in una ipotesi di minore gravità del fatto; generico il motivo di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 114 cod. peri.; manifestamente infondati si rivelano, infine, i motivi sull'eccessività della pena e omesso bilanciamento, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la motivazione del giudice è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] peri elatore rci Il Pre1Jien
Sentenza Cassazione n. 45394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris