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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 07565/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29443/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], “Di tanno Associati-Studio legale e tributario”.– ricorrente –controComune di montagna in Valtellina, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marchesi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1511/2021 depositata il 16 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.32) emesso dalComune in Montagna di Valtellina (d’ora in poi controricorrente) neiNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) con cui sono statiData pubblicazione 29/03/2026contestati minori versamenti per l’Imu relativa all’annualità 2016.Il recupero a tassazione riguarda beni, facenti parte di un complesso diproduzione idroelettrica, risultanti in atti catastali, ma non inclusi nelladichiarazione presentata; in particolare:- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 2, n. 18;- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 6, n. 198.La CTP ha rigettato il ricorso, contenente anche una domanda pregiudizialedi sospensione ex art. 295 c.p.c., data la pendenza dei giudizi instaurati perl’impugnazione degli atti di rettifica catastale.La CTR ha rigettato l’appello con riguardo all’immobile iscritto al catastofabbricati, foglio 2, n. 18, sul presupposto che era stata accertata lacorrettezza (Cass., n. 32547/2019) della rettifica della rendita catastale,oggetto del giudizio, mentre ha disposto la sospensione del giudizio,risultando per l’altro immobile ancora pendente la controversia riguardantel’atto di rettifica catastale.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo ed hadepositato memoria.La controparte si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs., n. 546 del 1992 e dell’art. 39,comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Contesta che sia stata emessauna sentenza parziale, ipotesi esclusa nel processo tributario.2.

Il motivo è fondato, come anche riconosciuto dal controricorrente nelcontroricorso.Come è stato già deciso in alcuni precedenti intercorsi tra le stesse parti,aventi il medesimo oggetto e gli stessi immobili (Cass., Sez. 5-6, n.31424/2022, Sez. 5-6, n. 31425/2022), «Il divieto di pronuncia disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precettoNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regimeData pubblicazione 29/03/2026previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata comeprecisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitaregli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogoanche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare strutturadel processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributicontro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior ragione,quello delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna,verrebbe inevitabilmente a confliggere.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39,comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone lasospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altracommissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cuidefinizione dipende la decisione della causa".

Orbene, se non sonoammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, perlogica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quantoessa presuppone giustappunto la decisione solo di una parte delladomanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 35, comma 3.

Il giudizio deve essere definito nella suainterezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo nonpuò che essere integrale; la sospensione parziale del processo postuladifatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del2011).Nella presente fattispecie la CTR ha, dunque, errato, in quanto, di frontead un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudiziounitario, non ha considerato che nel processo tributario non è ammissibileuna sospensione parziale del processo, poiché questa presuppone ladecisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, e ciòcollide con il divieto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3,posto che il giudizio deve essere definito nella sua interezza e,Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può cheessere integrale.Nel caso di specie, poi, il giudizio presupposto (R.G. n. 25115/2020)risulta ancora pendente, in quanto la S.C. ha disposto la cassazione dellasentenza impugnata per un nuovo esame del merito (Cass., Sez. 5, n.14931/2023).3.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della controversiaalla luce dei principi espressi ed anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: processo-Composta da sospensioneCandia Ugo - Presidente- RG 29443/2021Billi Stefania - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29443/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], “Di tanno Associati-Studio legale e tributario”.– ricorrente –controComune di montagna in Valtellina, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marchesi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1511/2021 depositata il 16 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.32) emesso dalComune in Montagna di Valtellina (d’ora in poi controricorrente) neiNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) con cui sono statiData pubblicazione 29/03/2026contestati minori versamenti per l’Imu relativa all’annualità 2016.Il recupero a tassazione riguarda beni, facenti parte di un complesso diproduzione idroelettrica, risultanti in atti catastali, ma non inclusi nelladichiarazione presentata; in particolare:- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 2, n. 18;- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 6, n. 198.La CTP ha rigettato il ricorso, contenente anche una domanda pregiudizialedi sospensione ex art. 295 c.p.c., data la pendenza dei giudizi instaurati perl’impugnazione degli atti di rettifica catastale.La CTR ha rigettato l’appello con riguardo all’immobile iscritto al catastofabbricati, foglio 2, n. 18, sul presupposto che era stata accertata lacorrettezza (Cass., n. 32547/2019) della rettifica della rendita catastale,oggetto del giudizio, mentre ha disposto la sospensione del giudizio,risultando per l’altro immobile ancora pendente la controversia riguardantel’atto di rettifica catastale.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo ed hadepositato memoria.La controparte si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs., n. 546 del 1992 e dell’art. 39,comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Contesta che sia stata emessauna sentenza parziale, ipotesi esclusa nel processo tributario.2.

Il motivo è fondato, come anche riconosciuto dal controricorrente nelcontroricorso.Come è stato già deciso in alcuni precedenti intercorsi tra le stesse parti,aventi il medesimo oggetto e gli stessi immobili (Cass., Sez. 5-6, n.31424/2022, Sez. 5-6, n. 31425/2022), «Il divieto di pronuncia disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precettoNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regimeData pubblicazione 29/03/2026previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata comeprecisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitaregli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogoanche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare strutturadel processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributicontro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior ragione,quello delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna,verrebbe inevitabilmente a confliggere.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39,comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone lasospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altracommissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cuidefinizione dipende la decisione della causa".

Orbene, se non sonoammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, perlogica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quantoessa presuppone giustappunto la decisione solo di una parte delladomanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 35, comma 3.

Il giudizio deve essere definito nella suainterezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo nonpuò che essere integrale; la sospensione parziale del processo postuladifatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del2011).Nella presente fattispecie la CTR ha, dunque, errato, in quanto, di frontead un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudiziounitario, non ha considerato che nel processo tributario non è ammissibileuna sospensione parziale del processo, poiché questa presuppone ladecisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, e ciòcollide con il divieto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3,posto che il giudizio deve essere definito nella sua interezza e,Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può cheessere integrale.Nel caso di specie, poi, il giudizio presupposto (R.G. n. 25115/2020)risulta ancora pendente, in quanto la S.C. ha disposto la cassazione dellasentenza impugnata per un nuovo esame del merito (Cass., Sez. 5, n.14931/2023).3.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della controversiaalla luce dei principi espressi ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29443/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], “Di tanno Associati-Studio legale e tributario”.– ricorrente –controComune di montagna in Valtellina, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marchesi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1511/2021 depositata il 16 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.32) emesso dalComune in Montagna di Valtellina (d’ora in poi controricorrente) neiNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) con cui sono statiData pubblicazione 29/03/2026contestati minori versamenti per l’Imu relativa all’annualità 2016.Il recupero a tassazione riguarda beni, facenti parte di un complesso diproduzione idroelettrica, risultanti in atti catastali, ma non inclusi nelladichiarazione presentata; in particolare:- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 2, n. 18;- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 6, n. 198.La CTP ha rigettato il ricorso, contenente anche una domanda pregiudizialedi sospensione ex art. 295 c.p.c., data la pendenza dei giudizi instaurati perl’impugnazione degli atti di rettifica catastale.La CTR ha rigettato l’appello con riguardo all’immobile iscritto al catastofabbricati, foglio 2, n. 18, sul presupposto che era stata accertata lacorrettezza (Cass., n. 32547/2019) della rettifica della rendita catastale,oggetto del giudizio, mentre ha disposto la sospensione del giudizio,risultando per l’altro immobile ancora pendente la controversia riguardantel’atto di rettifica catastale.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo ed hadepositato memoria.La controparte si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs., n. 546 del 1992 e dell’art. 39,comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta che sia stata emessauna sentenza parziale, ipotesi esclusa nel processo tributario.2. Il motivo è fondato, come anche riconosciuto dal controricorrente nelcontroricorso.Come è stato già deciso in alcuni precedenti intercorsi tra le stesse parti,aventi il medesimo oggetto e gli stessi immobili (Cass., Sez. 5-6, n.31424/2022, Sez. 5-6, n. 31425/2022), «Il divieto di pronuncia disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precettoNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regimeData pubblicazione 29/03/2026previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata comeprecisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitaregli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogoanche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare strutturadel processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributicontro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior ragione,quello delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna,verrebbe inevitabilmente a confliggere. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39,comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone lasospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altracommissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cuidefinizione dipende la decisione della causa". Orbene, se non sonoammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, perlogica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quantoessa presuppone giustappunto la decisione solo di una parte delladomanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 35, comma 3. Il giudizio deve essere definito nella suainterezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo nonpuò che essere integrale; la sospensione parziale del processo postuladifatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del2011).Nella presente fattispecie la CTR ha, dunque, errato, in quanto, di frontead un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudiziounitario, non ha considerato che nel processo tributario non è ammissibileuna sospensione parziale del processo, poiché questa presuppone ladecisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, e ciòcollide con il divieto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3,posto che il giudizio deve essere definito nella sua interezza e,Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può cheessere integrale.Nel caso di specie, poi, il giudizio presupposto (R.G. n. 25115/2020)risulta ancora pendente, in quanto la S.C. ha disposto la cassazione dellasentenza impugnata per un nuovo esame del merito (Cass., Sez. 5, n.14931/2023).3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della controversiaalla luce dei principi espressi ed anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: processo-Composta da sospensioneCandia Ugo      - Presidente- RG 29443/2021Billi Stefania     - Consigliera rel. - Cron.[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Massafra Annachiara     - Consigliera -[OSCURATO:PERSONA]     - Consigliera -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29443/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], “Di tanno Associati-Studio legale e tributario”.– ricorrente –controComune di montagna in Valtellina, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marchesi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 1511/2021 depositata il 16 aprile 2021.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.La controversia ha ad oggetto un avviso accertamento (n.32) emesso dalComune in Montagna di Valtellina (d’ora in poi controricorrente) neiNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) con cui sono statiData pubblicazione 29/03/2026contestati minori versamenti per l’Imu relativa all’annualità 2016.Il recupero a tassazione riguarda beni, facenti parte di un complesso diproduzione idroelettrica, risultanti in atti catastali, ma non inclusi nelladichiarazione presentata; in particolare:- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 2, n. 18;- un immobile iscritto al catasto fabbricati, foglio 6, n. 198.La CTP ha rigettato il ricorso, contenente anche una domanda pregiudizialedi sospensione ex art. 295 c.p.c., data la pendenza dei giudizi instaurati perl’impugnazione degli atti di rettifica catastale.La CTR ha rigettato l’appello con riguardo all’immobile iscritto al catastofabbricati, foglio 2, n. 18, sul presupposto che era stata accertata lacorrettezza (Cass., n. 32547/2019) della rettifica della rendita catastale,oggetto del giudizio, mentre ha disposto la sospensione del giudizio,risultando per l’altro immobile ancora pendente la controversia riguardantel’atto di rettifica catastale.La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo ed hadepositato memoria.La controparte si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs., n. 546 del 1992 e dell’art. 39,comma 1-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta che sia stata emessauna sentenza parziale, ipotesi esclusa nel processo tributario.2. Il motivo è fondato, come anche riconosciuto dal controricorrente nelcontroricorso.Come è stato già deciso in alcuni precedenti intercorsi tra le stesse parti,aventi il medesimo oggetto e gli stessi immobili (Cass., Sez. 5-6, n.31424/2022, Sez. 5-6, n. 31425/2022), «Il divieto di pronuncia disentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, sancito dalD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, costituisce un precettoNumero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regimeData pubblicazione 29/03/2026previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata comeprecisato dalla Relazione ministeriale sullo schema del D.Lgs. n. 546 del1992, per la riforma del contenzioso tributario - dall'esigenza di evitaregli inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogoanche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla peculiare strutturadel processo tributario ed al sistema di riscossione frazionata dei tributicontro cui l'istituto delle sentenze non definitive e, a maggior ragione,quello delle impugnazioni differite che solitamente vi si accompagna,verrebbe inevitabilmente a confliggere. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39,comma 1 bis, prevede che "la commissione tributaria dispone lasospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altracommissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cuidefinizione dipende la decisione della causa". Orbene, se non sonoammesse nel processo tributario sentenze parziali non è ammissibile, perlogica conseguenza, una sospensione parziale del processo, in quantoessa presuppone giustappunto la decisione solo di una parte delladomanda o solo di alcune domande, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art. 35, comma 3. Il giudizio deve essere definito nella suainterezza e, consequenzialmente, anche la sospensione del processo nonpuò che essere integrale; la sospensione parziale del processo postuladifatti una inammissibile pronuncia non definitiva» (Cass. n. 16180 del2021; nello stesso senso Cass. n. 31439 del 2018; Cass. n. 2254 del2011).Nella presente fattispecie la CTR ha, dunque, errato, in quanto, di frontead un unico avviso di accertamento impugnato nell'ambito di un giudiziounitario, non ha considerato che nel processo tributario non è ammissibileuna sospensione parziale del processo, poiché questa presuppone ladecisione solo di una parte della domanda o solo di alcune domande, e ciòcollide con il divieto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3,posto che il giudizio deve essere definito nella sua interezza e,Numero registro generale 29443/2021Numero sezionale 1406/2026Numero di raccolta generale 7565/2026Data pubblicazione 29/03/2026consequenzialmente, anche la sospensione del processo non può cheessere integrale.Nel caso di specie, poi, il giudizio presupposto (R.G. n. 25115/2020)risulta ancora pendente, in quanto la S.C. ha disposto la cassazione dellasentenza impugnata per un nuovo esame del merito (Cass., Sez. 5, n.14931/2023).3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per il riesame della controversiaalla luce dei principi espressi ed anche per le spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo CandiaP.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 07565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris