CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16082/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
883/2017, depositata il 6/3/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n. T9F03B402736/2012, con il quale l’Agenziadelle Entrate aveva disconosciuto la detassazione ex art. 6, commi da 13 aNumero registro generale 24942/2017Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 16082/2026Data pubblicazione 25/05/202616, della l. n. 388/2000, in relazione agli investimenti rappresentati dadue macchinari acquistati nel 2007.2. La CTP di Bergamo accolse il ricorso, sul presupposto che lafruizione del beneficio fiscale non postulasse la necessaria indicazione deivantaggi in termini di risparmi e che in ogni caso la società contribuenteaveva prodotto una relazione che aveva certificato le caratteristichedell’investimento, funzionali alla riduzione dei danni causati all’ambiente.3. La CTR della Lombardia accolse l’appello dell’Amministrazione,ritenendo che quelli in questione fossero classificabili tra “gli investimentirealizzati in attuazione degli obblighi di legge”, esclusi dall’agevolazione aisensi dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000 (ratione temporisvigente). Infatti - affermarono i giudici di secondo grado -, “il DecretoMinisteriale 203/2003 (…) obbliga le vincitrici delle diverse gare di appaltoa soddisfare i propri bisogni annuali di manufatti e beni con una quota noninferiore al 30% dei prodotti ottenuti dal materiale riciclato” (pag. 5 dellasentenza impugnata).4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diotto motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione aifini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 15, della l. n. 388/2000, per avere la CTRascritto gli investimenti de quibus a quelli “realizzati in attuazione degliobblighi di legge”, richiamati dalla menzionata disposizione, senza tenerconto che il d.m. n. 203/2003 (che peraltro non è una “legge”) “non dàalcuna specifica indicazione circa i dedotti obblighi di investimentostrumentale”.Il motivo è fondato.Come già detto, ratio decidendi della pronuncia impugnata è l’ascrivibilitàdegli investimenti effettuati dalla società ricorrente alla categoria di quelliNumero registro generale 24942/2017Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 16082/2026Data pubblicazione 25/05/2026“realizzati in attuazione di obblighi di legge”, cui fa riferimento l’art. 6,comma 15, della l. n. 388/2000. La norma esclude dall’agevolazione gliinvestimenti che costituiscono mera attuazione di obblighi giuridicipreesistenti, in quanto privi di carattere incentivante, essendo riservata ladetassazione ai soli investimenti volontari e incrementali, idonei arealizzare un miglioramento ambientale ulteriore rispetto agli standardimposti dall’ordinamento. Il riferimento agli obblighi “di legge” non intendeevidentemente alludere, in maniera restrittiva, a quelli contemplati dallasola legge ordinaria, ma, in accordo con la ratio della disposizione, parepiù propriamente evocare qualsivoglia prescrizione (anche derivante,eventualmente, da atti amministrativi vincolanti) cui l’imprenditore debbanecessariamente adeguarsi per poter svolgere lecitamente la propriad.m. 8/5/2003, n. 203), preordinato a stabilire, in attuazione della l. n.448/2001, “le metodologie di calcolo, nonché la definizione di materialericiclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioninecessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale dimanufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato” (così il preambolodel d.m.). Destinatari della normativa secondaria - secondo la definizionedi cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della stessa - sono “enti pubblici esocietà a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi”. Essi,ai sensi dell’art. 3, comma 1, “sono tenuti a coprire almeno il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascunadelle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materialericiclato”. Per “categorie di prodotto” si intende “tipologie di manufatti ebeni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato,almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cuiall'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare” (art. 2, comma 1,lett. d). Alla stregua di tale ricognizione, appare evidente, allora, come leprescrizioni del d.m. non si attaglino all’investimento in discorso, né dalNumero registro generale 24942/2017Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 16082/2026Data pubblicazione 25/05/2026punto di vista soggettivo né da quello oggettivo. Sotto il primo profilo,infatti, non risulta che la ricorrente sia una società a partecipazionepubblica; sotto il secondo profilo, la prescrizione riguarda beni daimpiegare nelle forniture pubbliche (ad es., materiali per l’edilizia) e nongià macchinari, in relazione ai quali ciò che rileva non è che siano essistessi composti di materiale riciclabile bensì che operino in funzione dellaprevenzione o riduzione dei danni ambientali provocati dall’attività diimpresa.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n.388/2000, nonché della Direttiva 2009/28/CE, per aver ritenuto che ilgodimento del beneficio presupponesse l’indicazione e la decurtazione deivantaggi in termini di risparmi dall’importo oggetto di agevolazione.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.3. I motivi dal terzo all’ottavo riproducono le censure svolte in primogrado dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento,“affinché, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quelli propostial precedente punto 1, possano essere esaminati da [OSCURATO:PERSONA].ma Corteal fine della declaratoria di nullità e/o invalidità dell’originario avviso diaccertamento impugnato” (pag. 5 e s. del ricorso per cassazione).Tutti questi motivi sono radicalmente inammissibili, dal momento cheimpropriamente censurano, in via diretta, l’avviso di accertamento, senzala necessaria “intermediazione” delle statuizioni rese dalla sentenza disecondo grado. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;dichiara inammissibili i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversaNumero registro generale 24942/2017Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 16082/2026Data pubblicazione 25/05/2026composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]