CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 02063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3296/12 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al controricorso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale è C, • iv <30-rev, _ elettivamente domiciliata in Roma, ViaiPuccini, n. 15 Controricorrente sensi dell'art. 6 del d.-I- cit. provvedendo all'integrale pagamento del dovuto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Considerato che: Il contribuente, [OSCURATO:PERSONA], ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.-I. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 3/12/2021). La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9, 10 dell'articolo 6 del d.-I. cit. Inoltre, l'Avvocatura dello Stato, con atto del 12/10/2021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dato atto della regolare definizione agevolata, chiedendo, nel contempo, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.-I. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 16 dicembre 2021 Il Presidente 415E1)0~0 [OSCURATO:PERSONA] 25 BEN. 2022 1L CANC [OSCURATO:PERSONA] 3 avverso la sentenza n. 400/14/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 7 giugno 2012, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 256/10/21 che aveva, a sua volta, respinto il ricorso avverso l'atto impositivo per Irpef, per l'anno 2004, con il quale venivano contestate movimentazione bancarie non giustificate e redditi di lavoro dipendente. L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020; successivamente, ha presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 8 e 10, d.l. n. 118 del 2019. Con ordinanza del 26/02/2019, questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. cit. Con nota di deposito del 3/12/2021, la difesa del contribuente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 13 dell'art. 6 d.l. cit. L'Avvocatura dello Stato, con istanza del 12/10/2021, dando atto ch4la Direzione provinciale di Roma aveva c