CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Suprema Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 10 dicembre 2020, ha disposto il trattenimento di corrispondenza pervenuta al detenuto, [OSCURATO:PERSONA], in regime di cui all'art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). L'Amato risultava aver avviato un inizio di collaborazione, ammettendo la responsabilità per taluni delitti di omicidio - sub iudice, innanzi la Corte d'assise d'appello di Napoli - e indicando i luoghi di occultamento dei cadaveri delle relative vittime. [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Viterbo aveva trattenuto due telegrammi in apparenza provenienti dal difensore e dalla moglie di Amato, osservando che il contenuto poteva evocare messaggi criptici, facendo indirettamente riferimento allo stato delle attività di scavo e trattandosi di mezzi di comunicazione che avrebbero avuto caratteristica di "anonimato". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e sviluppa due motivi con cui lamenta la violazione di legge (artt. 18-ter e 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354) e, separatamente, il vizio di motivazione. Allega al ricorso lettera manoscritta del detenuto, con richiesta alla Procura della Repubblica di procedere allo scavo, per la ricerca dei cadaveri, comunicazione di avvio delle investigazioni difensive e verbale del suo interrogatorio. Pur contenendo i due telegrammi notizie sullo stato delle investigazioni e sull'esecuzione degli scavi in corso, secondo le indicazioni date da Amato, il provvedimento di trattenimento non aveva enucleato punti specifici che potessero contenere frasi criptiche, né la provenienza "anonima" del telegramma era stata correttamente richiamata e apprezzata dal Giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 1.1. La motivazione resiste alle critiche sviluppate e appare immune da ogni censura. In primo luogo, si conferma il dato che i riferimenti contenuti negli scritti sono relativi a vicende processuali di ferma importanza, in un momento storico di decisa delicatezza, in cui Amato stava valutando l'opportunità di rendere dichiarazioni sugli stessi accadimenti e sul concorso negli omicidi oggetto di ricostruzione. In secondo luogo, il richiamo alla possibile natura dello strumento di comunicazione risultava appropriato.Il Tribunale ha annotato che si trattava di telegrammi che potevano, in ipotesi, provenire da chiunque e che non erano caratterizzati dai necessari crismi di certezza quanto all'identità dei mittenti. Né sul punto si rivela risolutivo il richiamo da parte del ricorrente alla possibilità in astratto, e in ogni caso, di individuare l'intestatario dell'utenza da cui proveniva il testo dettato telefonicamente. Anche l'intestazione dell'utenza non risolveva il problema che ha posto il Giudice e che lo ha indotto al cd. non inoltro. Nessuna equazione sarebbe, invero, stata possibile tra l'intestatario del numero anzidetto e la prova che costui fosse l'autore effettivo del testo trasmesso al detenuto. 2. Quanto al tema del diritto di difesa, della cui effettività si duole il ricorrente, basta qui annotare che il rapporto professionale tra detenuto e difensore si può attuare in termini decisamente diversi, conformi al sistema e attraverso meccanismi non esposti al rischio che, attraverso uno strumento come il telegramma, si tenti di conferire con il detenuto, in regime differenziato di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, o di metterlo in collegamento con l'organizzazione di appartenenza. Ciò vale viepiù in un momento di indiscutibile delicatezza in cui è al vaglio da parte delle autorità competenti la sua attendibilità e la scelta manifestata di rendere dichiarazioni sul suo passato criminale. Le anzidette comunicazioni sulle operazioni di scavo, per la ricerca dei cadaveri delle vittime, in difetto di certezza sull'identità del soggetto che figura come mittente del telegramma, potrebbero aprire ai rischi paventati nel provvedimento impugnato e offrire notizie su particolari che devono costituire oggetto di collaborazione, anche in funzione delle verifiche di attendibilità ancora da compiere. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si stima equo, valutato il grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, imporre il versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle de. osì deciso in Roma il 20 maggio 202