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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26175/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gigante„ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Catapano che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Sansone, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/02/2022/ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 04/06/2021 ad esito di rito abbreviato, con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo a), artt. 81, 110, 56, 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3-bis, cod. pen.; capo b), artt. 110, 81 cpv., 628, comma terzo n. 1 e 3-bis cod. pen.; capo c) art. 605 cod. pen. cod. pen.).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen 3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di rapina, con evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova; erano state puntualmente evidenziate una serie di discrasie nella ricostruzione del fatto da parte delle persone offese; la Corte di appello non ha motivato sul punto e nel ritenerle del tutto marginali e non idonee a scalfire il quadro accusatorio è incorsa in un evidente travisamento del fatto; le due versioni rese sono da considerare assolutamente diverse su elementi essenziali, né può essere accolto come criterio di valutazione quello della verosimiglianza; la abitazione delle persone offese era in perfetto ordine, come documentato in atti; manca qualsiasi riscontro quanto all'asserita limitazione della libertà personale con nastro isolante, o anche grazie al riscontro di eventuali segni, graffi o abrasioni; la motivazione della Corte di appello sul punto è illogica; mancano gli elementi costitutivi della rapina, in questo senso elementi significativi sono i toni cortesi della successiva chiamata a fine asseritamente estorsivo; un simile accordo avrebbe reso del tutto inutile l'immobilizzazione delle persone offese; in realtà si deve escludere che le persone offese siano state sopraffatte dai rapinatori.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. perché omessa in relazione a specifici punti di critica indicati nell'atto di appello.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché evidentemente illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza del delitto di sequestro di persona; ricorre un'intrinseca illogicità della motivazione, che omette di considerare l'aspetto interpretativo segnalato con l'atto di appello, ovvero la mancanza nel caso concreto di una reale limitazione della libertà, proprio tenuto conto di quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], che si era liberata immediatamente dal nastro adesivo, in mancanza tra l'altro di qualsiasi elemento di riscontro quanto alla avvenuta immobilizzazione. 2 Has_

3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen.; ricorrevano le condizioni per concedere le circostanze attenuanti generiche, attesa la scarsa offensività della condotta posta in essere, che la difesa ha descritto come goffa, corretta e remissiva.

4. Ricorso Catapano.

4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 56, 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e n. 3-bis cod. pen.; la sentenza dei giudici di appello è solo apparentemente motivata, sostanziandosi in una mera riproposizione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado richiamate per relationem; gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la prova della responsabilità del Catapano non sono né univoci, né concordanti, con particolare riferimento al rinvenimento del telefono cellulare dal quale veniva effettuata la chiamata a contenuto estorsivo, ritrovato nella portiera del lato passeggero ove si trovava seduto il ricorrente; è mancato qualsiasi accertamento su utenza e sim di tale apparecchio cellulare; mancava qualsiasi prova che il ricorrente fosse tra i soggetti che si erano introdotti nell'abitazione delle persone offese in data 12/09/2020, così come mancava la prova che fosse stato proprio il Catapano ad effettuare la chiamata del 14/09/2020, non apparendo sufficiente a tal fine la circostanza che lo stesso si trovasse ad essere trasportato sulla vettura del Vitiello; allo stesso modo non poteva apparire risolutiva la conversazione captata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i propri familiari, interpretata in modo inconferente dalla Corte di appello.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o illogica in relazione alle imputazioni di cui al capo b) e c) della rubrica; la responsabilità del ricorrente e la sua partecipazione alla rapina, nelle sue diverse fasi, è stata apoditticamente ritenuta dalla corte sulla scorta di una conversazione whatsapp del 10/09/2020 tra il Gigante e il Catapano; da tale conversazione è stata in maniera del tutto arbitraria ritenuta la realizzazione di una attività di sopralluogo; pur emergendo un accordo tra i due, non ne è stato in alcun modo provato il contenuto, in mancanza di riscontri quanto al sopralluogo posto in essere il 10/09/2020; né poteva essere ritenuto elemento a supporto, e in tal senso sufficiente, il tracciato GPS della vettura riferibile al Vitiello; anche il narrato in sede di interrogatorio del Terrin doveva essere ritenuto non risolutivo e scarsamente credibile, con particolare riferimento al riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dallo stesso. 3 144-

4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione; le contestazioni di cui ai capi a) e c) dovevano essere assorbite nella contestazione di cui al capo b);in tal senso assolutamente decisiva si doveva ritenere la conversazione telefonica captata sull'utenza fissa dell'abitazione delle persone offese; il colloquio in questione era stato segnalato dalla difesa per i suoi toni, caratteristici di una conversazione tra amici, quasi uno scambio di cortesie, con riferimento appunto alla parola data, con totale fiducia e serenità dell'interlocutore del Caputo, che chiamava da una sim intestata ad un soggetto straniero; in sostanza la contestata estorsione doveva essere ritenuta come il prolungamento del perpetrato delitto di rapina; la telefonata non era altro che il tentativo di monetizzare ciò che in occasione della rapina non era stato trovato in casa; doveva inoltre essere esclusa la configurabilità del sequestro di persona perché la violenza esercitata non era altro che l'elemento costitutivo della rapina;la limitazione della libertà personale era stata assolutamente limitata.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il richiamo alla particolare intensità del dolo non è sufficiente e di fatto si risolve in una motivazione apparente.

5. Ricorso Sansone.

5.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione al capo a) della rubrica così come contestato; la richiesta estorsiva si deve ritenere del tutto scollegata dalla rapina e non ne costituisce la logica e prevedibile conseguenza; il fatto che la richiesta di estorsione potesse ritenersi uno sviluppo non imprevedibile della rapina è affermato in modo del tutto illogico ed apodittico; tale richiesta tuttavia, proprio in considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, appare estemporanea e non frutto di una ipotesi alternativa attentamente vagliata dai concorrenti nel reato.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al capo a);manca qualsiasi motivazione in ordine alla possibilità di configurare un concorso anomalo.

6. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. In via preliminare appare opportuno richiamare alcuni principi di diritto applicabili a tutti i ricorsi proposti.

Ricorre nel caso in esame una c.d. doppia conforme, e dunque un'affermazione di responsabilità, quanto ai delitti ascritti ai ricorrenti, del tutto condivisa nelle argomentazioni sia del giudice di primo, che di secondo grado.

La sentenza di appello ha condiviso pienamente le argomentazioni logico- argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

Dunque, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza dei vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

3. In concreto, inoltre, i motivi proposti dai ricorrenti sono caratterizzati dall'essere del tutto reiterativi rispetto ai motivi di appello, sia nelle conclusioni, che gt nelle argomentazioni spese.

Difatti, nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

4. Infine, occorre considerare come tutti i ricorrenti abbiano sostanzialmente introdotto una serie amplissima di considerazioni in fatto, ampiamente reiterative dei contenuti dei motivi di appello, all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa, seppur articolata, del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).

I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità dei ricorrenti, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 6 Ilt 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01).

5. Ricorso Gigante.

I motivi proposti sono generici, non consentiti e manifestamente infondati.

5.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti e si presentano all'evidenza aspecifici e generici, essendo volti ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, che in modo logico e persuasivo, ha ricostruito il contesto nel quale maturavano le condotte contestate, la preordinazione delle stesse, la suddivisione dei ruoli da parte dei concorrenti, con piena consapevolezza da parte di ciascuno rispetto al ruolo degli altri concorrenti, le attività progressivamente poste in essere per raggiungere il fine illecito, i riscontri conseguenti sia sulla base delle captazioni disposte, che degli esiti della complessiva attività di indagine svolta (con particolare riferimento alle attività di osservazione e controllo svolte anche in data 14/09/2020, oltre che al fermo della vettura Lancia Y di colore nero ed all'esito della conseguente attività di perquisizione e sequestro, alla acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dei tracciati del GPS installato sulla vettura oggetto di osservazione e perquisizione, oltre che dell'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi cellulari nella disponibilità degli odierni ricorrenti), che confermavano pienamente le dichiarazioni rese dalle persone offese, tutti elementi acquisiti in fase di giudizio abbreviato (rito prescelto dai ricorrenti) insieme alle univoche e risolutive dichiarazioni rese dal Terrin, che ricostruiva dinamica dei fatti ascritti e soggetti coinvolti, con risolutivo riferimento agli odierni ricorrenti, che venivano anche formalmente riconosciuti nel Gigante e nel Catapano, mentre il Sansone era persona di sua diretta conoscenza che lo aveva coinvolto nella rapina.

La Corte di appello ha puntualmente preso in considerazione tutte le censure formulate con l'atto di appello ed ogni critica formulata anche quanto alla complessiva valutazione, non solo indiziaria, ma anche probatoria (in tal senso anche gli esiti degli accertamenti sul telefono cellulare del Gigante unico rimasto acceso durante la rapina con conseguente geo localizzazione dello stesso) a carico del ricorrente, fornendo una risposta logica ed adeguata alla censure difensive ed articolando un approfondita considerazione della prova logica anche sulla base di una valido giudizio di verosimiglianza (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01), con specifica analisi di ogni censura riproposta in questa sede negli stessi identici termini (pag. 10 e seg.).La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, BaKaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; « rzi wur, airr nwmgez nisia .2 niir2 rcm. . uTimmi men"

5.2. Anche il terzo motivo di ricorso non è consentito e risulta affetto da genericità, in mancanza di qualsiasi confronto con l'argomentata motivazione della Corte di appello sul punto, reiterando argomentazioni già proposte nello stesso senso nell'atto di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

La Corte di appello ha ampiamente descritto gli elementi che hanno portato all'affermazione di responsabilità anche quanto al sequestro di persona ed ha specificamente connotato le caratteristiche dell'azione, l'evidente sopraffazione nei confronti di soggetti terrorizzati e in condizione di fragilità a causa della loro età a seguito di un'insidiosa irruzione nella loro abitazione, chiarendo la portata della limitazione della libertà personale attuata e gli elementi univoci emersi in tal senso dalle dichiarazioni delle persone offese (pag. 13 e seg.), insieme al corretto richiamo ai principi affermati da questa Corte quanto alla portata della limitazione della libertà personale.

Il giudice di secondo grado ha, dunque, applicato in modo condivisibile il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058-01).

È stato, inoltre, ricostruito con chiarezza come tale limitazione della libertà personale non fosse funzionale alla rapina (già posta in essere con minacce ed altre violenze che avevano portato alla consegna di 1500,00 euro in contanti), ma volta a condizionare ulteriormente le persone offese al fine di ottenere ulteriori e consistenti somme di denaro che avrebbero dovuto consegnare il giorno successivo.

Una violenza, dunque, autonoma a prescindere dalla rapina consumata, posta in essere poco prima (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, S., Rv. 280240-02; Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534- 01).

5.3. Il quarto motivo di ricorso, oltre che generico in mancanza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato.

Nel contestare la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente omette di confrontarsi con la decisione della Corte di appello (pag. 14), che ha escluso, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la ricorrenza di un comportamento goffo e remissivo del ricorrente; la condotta posta in essere è stata invece valutata e connotata in relazione alla particolare intensità del dolo, tenuto conto della programmazione della rapina, delle caratteristiche dei soggetti destinatari della azione illecita, particolarmente fragili, della pervicacia della azione posta in essere che, dopo la rapina, sfociava in altri gravi e rilevanti condotte, con evidente progressione criminosa.

La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto, con argomentazioni che non si prestano a censure (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-02).

6. Ricorso Catapano.

I motivi proposti sono generici, non consentiti e manifestamente infondati.

6.1. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità, con ampi richiami al fatto e agli elementi oggetto di valutazione da parte della Corte di appello da diverse prospettive, alla affermazione di responsabilità in capo al Catapano per i delitti ascritti.

Non colgono nel segno le argomentazioni difensive con le quali si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, tra l'altro in tutte le forme previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., a fronte di un corposo compendio istruttorio, acquisito in sede di giudizio abbreviato, anche più rilevante rispetto alla posizione del Gigante, specificamente analizzato dalla Corte di appello in correlazione con i motivi di appello proposti (pag. 14 e seg., con particolare riferimento agli spostamenti del Giganti, alla sosta in zona ove si trovava l'abitazione del Catapano, alla presenza dello stesso nei pressi della abitazione delle persone offese all'interno della vettura condotta dal Vitiello e sulla quale si trovava anche il Gigante nell'immediatezza del contatto con le persone offese al fine di portare a termine l'estorsione, alla disponibilità del cellulare con numero telefonico e sim in tutto corrispondente a quello che aveva contattato le persone offese, alle intercettazioni in carcere del Gigante che facevano espresso riferimento alla presenza del ricorrente, al chiaro ed 9 WL inequivoco riconoscimento da parte del Terrin, ai messaggi vocali, interpretati in modo logico ed argomentato, intercorsi tra il Catapano e il Gigante, con indicazioni di luogo di incontro corrispondente alla abitazione ove veniva posta in essere la rapina e il successivo sequestro di persona, oltre alla attività minatoria a fini di estorsione).

Anche in questo caso la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Babtaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; ,ffinfICIAK'n • en~.~-~ineedi [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha affrontato esplicitamente tutti i temi introdotti con i motivi di appello, riproposti in questa sede con motivi ampiamente reiterativi, in mancanza di confronto con la motivazione e, per ciò solo, inammissibili (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Ciò anche quanto al secondo motivo di ricorso nella ricostruzione della responsabilità per i capi b) e c) della rubrica, oltre che quanto all'asserita necessità di ritenere assorbite le condotte di cui ai capi a) e c) nella contestazione di cui al capo b) (terzo motivo) (pag. 17), con chiara enunciazione degli elementi a carico, della diversità del contesto e del profitto (raggiunto nella rapina con l'apprensione dei 1500,00 euro, non raggiunto invece nella estorsione che rimaneva nella fase del tentativo), descrizione della progressione criminosa e della distinta intenzionalità che caratterizzava le due condotte, rilevando la piena ammissibilità del concorso del reato di tentata estorsione con quello di rapina quando le condotte, pur sviluppatesi in un originario contesto spazio temporale, abbiano avuto ad oggetto beni distinti e siano caratterizzate da distinte intenzionalità e risoluzione volitiva, per come affermato da questa Corte con principio che si intende ribadire (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, S.; Rv. 280240-01).

L'insieme degli atti acquisiti, le attività di indagine espletate, le considerazioni logiche e persuasive della Corte di appello sul punto dimostrano complessivamente la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso proposti.6.1.

Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato.

Il ricorrente ritiene non sufficiente il mero richiamo all'intensità del dolo.

Anche in questo caso il motivo si caratterizza per aspecificità, non essendosi confrontato con la motivazione della Corte di appello, che ha anche richiamato la particolare condizione nella quale si trovavano le persone offese, le caratteristiche dell'azione vessatoria e infine la progressione criminosa, sintomo della particolare intensità del dolo.

La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto, con argomentazioni che non si prestano a censure (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-02).

7. Ricorso Sansone.

I motivi sono generici e non consentiti.

7.1. Anche in questo caso il ricorrente, con la formulazione del primo motivo di ricorso, propone una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede.

Come evidenziato anche in precedenza la Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli esiti della attività di indagine, ha affrontato i temi devoluti con l'atto di appello, e reiterati in questa sede, ricostruendo ruolo, posizione del Sansone, spostamenti dello stesso, piena partecipazione a titolo di concorso a tutte le attività oggetto di contestazione (sottolineando, tra l'altro, la costanza della sua attività nella fase ideativa con i sopralluoghi del 7, 10, 12 settembre), il ruolo attivo nella organizzazione anche grazie al coinvolgimento del Terrin, che nelle sue dichiarazioni riferiva proprio al Sansone il ruolo di reclutatore per partecipare alle diverse attività illecite.

Sono anche stati ampiamente ricostruiti gli spostamenti del Sansone, gli esiti degli accertamenti tecnici, l'analisi dei tabulati telefonici che riscontravano i costanti contatti del ricorrente con il Vitiello e il Gigante, oltre alla circostanza, estremamente rilevante, della cessazione del traffico telefonico nell'orario della rapina come accaduto per il Catapano e il Vitiello, traffico ripreso immediatamente subito dopo la realizzazione della rapina, come riscontrato dalla chiamata del Gigante al Sansone.

La Corte di appello ha anche esplicitamente motivato quanto all'imputazione per estorsione, evidenziando l'interesse dei ricorrenti di andare oltre l'esito della rapina, che portava alla apprensione dei 1500,00 euro, al fine di poter accedere, proprio tramite l'evidente attività minatoria e la pressione psicologica posta in essere nei confronti delle persone offese, al contenuto della cassaforte.

Il richiamo alle attività di sopralluogo appare particolarmente significativo nella considerazione della Corte di appello che, con giudizio logico ed improntato ad un apprezzabile criterio di verosimiglianza (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2921, Maurici, Rv. 281468- 11 Ift- 01) ha ricostruito le evidenti scelte del gruppo organizzato, la progressione criminosa posta in essere, la chiara riferibilità della condotta estorsiva anche al Sansone.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente.

Anche in questo caso la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

7.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. [OSCURATO:PERSONA] non ha difatti proposto in sede di appello alcun motivo relativo alla connotazione della sua condotta quale concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

Non ricorre, dunque, alcuna omissione per come genericamente dedotta dal ricorrente; ed anzi al contrario è possibile riscontrare, nell'ambito della motivazione, come la Corte di appello abbia ritenuto la piena ascrivibilità dei fatti al Sansone ai sensi dell'art. 110 cod. pen., richiamando tuttavia, con una motivazione in subordine e in quanto tale irrilevante, in modo meramente enunciativo la questione teorica del concorso anomalo, per rafforzare la conclusione già raggiunta di un concorso tipico nel reato da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Gigante„ Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Catapano che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Sansone, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15/02/2022/ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 04/06/2021 ad esito di rito abbreviato, con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capo a), artt. 81, 110, 56, 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo n. 1 e 3-bis, cod. pen.; capo b), artt. 110, 81 cpv., 628, comma terzo n. 1 e 3-bis cod. pen.; capo c) art. 605 cod. pen. cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di rapina, con evidente contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova; erano state puntualmente evidenziate una serie di discrasie nella ricostruzione del fatto da parte delle persone offese; la Corte di appello non ha motivato sul punto e nel ritenerle del tutto marginali e non idonee a scalfire il quadro accusatorio è incorsa in un evidente travisamento del fatto; le due versioni rese sono da considerare assolutamente diverse su elementi essenziali, né può essere accolto come criterio di valutazione quello della verosimiglianza; la abitazione delle persone offese era in perfetto ordine, come documentato in atti; manca qualsiasi riscontro quanto all'asserita limitazione della libertà personale con nastro isolante, o anche grazie al riscontro di eventuali segni, graffi o abrasioni; la motivazione della Corte di appello sul punto è illogica; mancano gli elementi costitutivi della rapina, in questo senso elementi significativi sono i toni cortesi della successiva chiamata a fine asseritamente estorsivo; un simile accordo avrebbe reso del tutto inutile l'immobilizzazione delle persone offese; in realtà si deve escludere che le persone offese siano state sopraffatte dai rapinatori. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. perché omessa in relazione a specifici punti di critica indicati nell'atto di appello. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché evidentemente illogica e contraddittoria quanto alla sussistenza del delitto di sequestro di persona; ricorre un'intrinseca illogicità della motivazione, che omette di considerare l'aspetto interpretativo segnalato con l'atto di appello, ovvero la mancanza nel caso concreto di una reale limitazione della libertà, proprio tenuto conto di quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], che si era liberata immediatamente dal nastro adesivo, in mancanza tra l'altro di qualsiasi elemento di riscontro quanto alla avvenuta immobilizzazione. 2 Has_ 3.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen.; ricorrevano le condizioni per concedere le circostanze attenuanti generiche, attesa la scarsa offensività della condotta posta in essere, che la difesa ha descritto come goffa, corretta e remissiva. 4. Ricorso Catapano. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli art. 56, 629, comma primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e n. 3-bis cod. pen.; la sentenza dei giudici di appello è solo apparentemente motivata, sostanziandosi in una mera riproposizione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado richiamate per relationem; gli elementi sulla base dei quali è stata ritenuta la prova della responsabilità del Catapano non sono né univoci, né concordanti, con particolare riferimento al rinvenimento del telefono cellulare dal quale veniva effettuata la chiamata a contenuto estorsivo, ritrovato nella portiera del lato passeggero ove si trovava seduto il ricorrente; è mancato qualsiasi accertamento su utenza e sim di tale apparecchio cellulare; mancava qualsiasi prova che il ricorrente fosse tra i soggetti che si erano introdotti nell'abitazione delle persone offese in data 12/09/2020, così come mancava la prova che fosse stato proprio il Catapano ad effettuare la chiamata del 14/09/2020, non apparendo sufficiente a tal fine la circostanza che lo stesso si trovasse ad essere trasportato sulla vettura del Vitiello; allo stesso modo non poteva apparire risolutiva la conversazione captata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e i propri familiari, interpretata in modo inconferente dalla Corte di appello. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o illogica in relazione alle imputazioni di cui al capo b) e c) della rubrica; la responsabilità del ricorrente e la sua partecipazione alla rapina, nelle sue diverse fasi, è stata apoditticamente ritenuta dalla corte sulla scorta di una conversazione whatsapp del 10/09/2020 tra il Gigante e il Catapano; da tale conversazione è stata in maniera del tutto arbitraria ritenuta la realizzazione di una attività di sopralluogo; pur emergendo un accordo tra i due, non ne è stato in alcun modo provato il contenuto, in mancanza di riscontri quanto al sopralluogo posto in essere il 10/09/2020; né poteva essere ritenuto elemento a supporto, e in tal senso sufficiente, il tracciato GPS della vettura riferibile al Vitiello; anche il narrato in sede di interrogatorio del Terrin doveva essere ritenuto non risolutivo e scarsamente credibile, con particolare riferimento al riconoscimento fotografico del ricorrente effettuato dallo stesso. 3 144- 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione; le contestazioni di cui ai capi a) e c) dovevano essere assorbite nella contestazione di cui al capo b);in tal senso assolutamente decisiva si doveva ritenere la conversazione telefonica captata sull'utenza fissa dell'abitazione delle persone offese; il colloquio in questione era stato segnalato dalla difesa per i suoi toni, caratteristici di una conversazione tra amici, quasi uno scambio di cortesie, con riferimento appunto alla parola data, con totale fiducia e serenità dell'interlocutore del Caputo, che chiamava da una sim intestata ad un soggetto straniero; in sostanza la contestata estorsione doveva essere ritenuta come il prolungamento del perpetrato delitto di rapina; la telefonata non era altro che il tentativo di monetizzare ciò che in occasione della rapina non era stato trovato in casa; doveva inoltre essere esclusa la configurabilità del sequestro di persona perché la violenza esercitata non era altro che l'elemento costitutivo della rapina;la limitazione della libertà personale era stata assolutamente limitata. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; il richiamo alla particolare intensità del dolo non è sufficiente e di fatto si risolve in una motivazione apparente. 5. Ricorso Sansone. 5.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione al capo a) della rubrica così come contestato; la richiesta estorsiva si deve ritenere del tutto scollegata dalla rapina e non ne costituisce la logica e prevedibile conseguenza; il fatto che la richiesta di estorsione potesse ritenersi uno sviluppo non imprevedibile della rapina è affermato in modo del tutto illogico ed apodittico; tale richiesta tuttavia, proprio in considerazione delle dichiarazioni delle persone offese, appare estemporanea e non frutto di una ipotesi alternativa attentamente vagliata dai concorrenti nel reato. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica con riferimento alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al capo a);manca qualsiasi motivazione in ordine alla possibilità di configurare un concorso anomalo. 6. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. In via preliminare appare opportuno richiamare alcuni principi di diritto applicabili a tutti i ricorsi proposti. Ricorre nel caso in esame una c.d. doppia conforme, e dunque un'affermazione di responsabilità, quanto ai delitti ascritti ai ricorrenti, del tutto condivisa nelle argomentazioni sia del giudice di primo, che di secondo grado. La sentenza di appello ha condiviso pienamente le argomentazioni logico- argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Dunque, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza dei vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 3. In concreto, inoltre, i motivi proposti dai ricorrenti sono caratterizzati dall'essere del tutto reiterativi rispetto ai motivi di appello, sia nelle conclusioni, che gt nelle argomentazioni spese. Difatti, nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, atteso che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 4. Infine, occorre considerare come tutti i ricorrenti abbiano sostanzialmente introdotto una serie amplissima di considerazioni in fatto, ampiamente reiterative dei contenuti dei motivi di appello, all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa, seppur articolata, del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità dei ricorrenti, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 11951 del 6 Ilt 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). 5. Ricorso Gigante. I motivi proposti sono generici, non consentiti e manifestamente infondati. 5.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti e si presentano all'evidenza aspecifici e generici, essendo volti ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, in mancanza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, che in modo logico e persuasivo, ha ricostruito il contesto nel quale maturavano le condotte contestate, la preordinazione delle stesse, la suddivisione dei ruoli da parte dei concorrenti, con piena consapevolezza da parte di ciascuno rispetto al ruolo degli altri concorrenti, le attività progressivamente poste in essere per raggiungere il fine illecito, i riscontri conseguenti sia sulla base delle captazioni disposte, che degli esiti della complessiva attività di indagine svolta (con particolare riferimento alle attività di osservazione e controllo svolte anche in data 14/09/2020, oltre che al fermo della vettura Lancia Y di colore nero ed all'esito della conseguente attività di perquisizione e sequestro, alla acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dei tracciati del GPS installato sulla vettura oggetto di osservazione e perquisizione, oltre che dell'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche agganciate dagli apparecchi cellulari nella disponibilità degli odierni ricorrenti), che confermavano pienamente le dichiarazioni rese dalle persone offese, tutti elementi acquisiti in fase di giudizio abbreviato (rito prescelto dai ricorrenti) insieme alle univoche e risolutive dichiarazioni rese dal Terrin, che ricostruiva dinamica dei fatti ascritti e soggetti coinvolti, con risolutivo riferimento agli odierni ricorrenti, che venivano anche formalmente riconosciuti nel Gigante e nel Catapano, mentre il Sansone era persona di sua diretta conoscenza che lo aveva coinvolto nella rapina. La Corte di appello ha puntualmente preso in considerazione tutte le censure formulate con l'atto di appello ed ogni critica formulata anche quanto alla complessiva valutazione, non solo indiziaria, ma anche probatoria (in tal senso anche gli esiti degli accertamenti sul telefono cellulare del Gigante unico rimasto acceso durante la rapina con conseguente geo localizzazione dello stesso) a carico del ricorrente, fornendo una risposta logica ed adeguata alla censure difensive ed articolando un approfondita considerazione della prova logica anche sulla base di una valido giudizio di verosimiglianza (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01), con specifica analisi di ogni censura riproposta in questa sede negli stessi identici termini (pag. 10 e seg.).La difesa si è, dunque, limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, BaKaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; « rzi wur, airr nwmgez nisia .2 niir2 rcm. . uTimmi men" 5.2. Anche il terzo motivo di ricorso non è consentito e risulta affetto da genericità, in mancanza di qualsiasi confronto con l'argomentata motivazione della Corte di appello sul punto, reiterando argomentazioni già proposte nello stesso senso nell'atto di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. La Corte di appello ha ampiamente descritto gli elementi che hanno portato all'affermazione di responsabilità anche quanto al sequestro di persona ed ha specificamente connotato le caratteristiche dell'azione, l'evidente sopraffazione nei confronti di soggetti terrorizzati e in condizione di fragilità a causa della loro età a seguito di un'insidiosa irruzione nella loro abitazione, chiarendo la portata della limitazione della libertà personale attuata e gli elementi univoci emersi in tal senso dalle dichiarazioni delle persone offese (pag. 13 e seg.), insieme al corretto richiamo ai principi affermati da questa Corte quanto alla portata della limitazione della libertà personale. Il giudice di secondo grado ha, dunque, applicato in modo condivisibile il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058-01). È stato, inoltre, ricostruito con chiarezza come tale limitazione della libertà personale non fosse funzionale alla rapina (già posta in essere con minacce ed altre violenze che avevano portato alla consegna di 1500,00 euro in contanti), ma volta a condizionare ulteriormente le persone offese al fine di ottenere ulteriori e consistenti somme di denaro che avrebbero dovuto consegnare il giorno successivo. Una violenza, dunque, autonoma a prescindere dalla rapina consumata, posta in essere poco prima (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, S., Rv. 280240-02; Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534- 01). 5.3. Il quarto motivo di ricorso, oltre che generico in mancanza di confronto con la motivazione, è anche manifestamente infondato. Nel contestare la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente omette di confrontarsi con la decisione della Corte di appello (pag. 14), che ha escluso, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, la ricorrenza di un comportamento goffo e remissivo del ricorrente; la condotta posta in essere è stata invece valutata e connotata in relazione alla particolare intensità del dolo, tenuto conto della programmazione della rapina, delle caratteristiche dei soggetti destinatari della azione illecita, particolarmente fragili, della pervicacia della azione posta in essere che, dopo la rapina, sfociava in altri gravi e rilevanti condotte, con evidente progressione criminosa. La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto, con argomentazioni che non si prestano a censure (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-02). 6. Ricorso Catapano. I motivi proposti sono generici, non consentiti e manifestamente infondati. 6.1. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità, con ampi richiami al fatto e agli elementi oggetto di valutazione da parte della Corte di appello da diverse prospettive, alla affermazione di responsabilità in capo al Catapano per i delitti ascritti. Non colgono nel segno le argomentazioni difensive con le quali si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, tra l'altro in tutte le forme previste dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., a fronte di un corposo compendio istruttorio, acquisito in sede di giudizio abbreviato, anche più rilevante rispetto alla posizione del Gigante, specificamente analizzato dalla Corte di appello in correlazione con i motivi di appello proposti (pag. 14 e seg., con particolare riferimento agli spostamenti del Giganti, alla sosta in zona ove si trovava l'abitazione del Catapano, alla presenza dello stesso nei pressi della abitazione delle persone offese all'interno della vettura condotta dal Vitiello e sulla quale si trovava anche il Gigante nell'immediatezza del contatto con le persone offese al fine di portare a termine l'estorsione, alla disponibilità del cellulare con numero telefonico e sim in tutto corrispondente a quello che aveva contattato le persone offese, alle intercettazioni in carcere del Gigante che facevano espresso riferimento alla presenza del ricorrente, al chiaro ed 9 WL inequivoco riconoscimento da parte del Terrin, ai messaggi vocali, interpretati in modo logico ed argomentato, intercorsi tra il Catapano e il Gigante, con indicazioni di luogo di incontro corrispondente alla abitazione ove veniva posta in essere la rapina e il successivo sequestro di persona, oltre alla attività minatoria a fini di estorsione). Anche in questo caso la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Babtaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; ,ffinfICIAK'n • en~.~-~ineedi [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha affrontato esplicitamente tutti i temi introdotti con i motivi di appello, riproposti in questa sede con motivi ampiamente reiterativi, in mancanza di confronto con la motivazione e, per ciò solo, inammissibili (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Ciò anche quanto al secondo motivo di ricorso nella ricostruzione della responsabilità per i capi b) e c) della rubrica, oltre che quanto all'asserita necessità di ritenere assorbite le condotte di cui ai capi a) e c) nella contestazione di cui al capo b) (terzo motivo) (pag. 17), con chiara enunciazione degli elementi a carico, della diversità del contesto e del profitto (raggiunto nella rapina con l'apprensione dei 1500,00 euro, non raggiunto invece nella estorsione che rimaneva nella fase del tentativo), descrizione della progressione criminosa e della distinta intenzionalità che caratterizzava le due condotte, rilevando la piena ammissibilità del concorso del reato di tentata estorsione con quello di rapina quando le condotte, pur sviluppatesi in un originario contesto spazio temporale, abbiano avuto ad oggetto beni distinti e siano caratterizzate da distinte intenzionalità e risoluzione volitiva, per come affermato da questa Corte con principio che si intende ribadire (Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, S.; Rv. 280240-01). L'insieme degli atti acquisiti, le attività di indagine espletate, le considerazioni logiche e persuasive della Corte di appello sul punto dimostrano complessivamente la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorso proposti.6.1. Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene non sufficiente il mero richiamo all'intensità del dolo. Anche in questo caso il motivo si caratterizza per aspecificità, non essendosi confrontato con la motivazione della Corte di appello, che ha anche richiamato la particolare condizione nella quale si trovavano le persone offese, le caratteristiche dell'azione vessatoria e infine la progressione criminosa, sintomo della particolare intensità del dolo. La Corte di appello ha, dunque, specificamente motivato sul punto, con argomentazioni che non si prestano a censure (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano,Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-02). 7. Ricorso Sansone. I motivi sono generici e non consentiti. 7.1. Anche in questo caso il ricorrente, con la formulazione del primo motivo di ricorso, propone una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Come evidenziato anche in precedenza la Corte di appello ha ampiamente ricostruito gli esiti della attività di indagine, ha affrontato i temi devoluti con l'atto di appello, e reiterati in questa sede, ricostruendo ruolo, posizione del Sansone, spostamenti dello stesso, piena partecipazione a titolo di concorso a tutte le attività oggetto di contestazione (sottolineando, tra l'altro, la costanza della sua attività nella fase ideativa con i sopralluoghi del 7, 10, 12 settembre), il ruolo attivo nella organizzazione anche grazie al coinvolgimento del Terrin, che nelle sue dichiarazioni riferiva proprio al Sansone il ruolo di reclutatore per partecipare alle diverse attività illecite. Sono anche stati ampiamente ricostruiti gli spostamenti del Sansone, gli esiti degli accertamenti tecnici, l'analisi dei tabulati telefonici che riscontravano i costanti contatti del ricorrente con il Vitiello e il Gigante, oltre alla circostanza, estremamente rilevante, della cessazione del traffico telefonico nell'orario della rapina come accaduto per il Catapano e il Vitiello, traffico ripreso immediatamente subito dopo la realizzazione della rapina, come riscontrato dalla chiamata del Gigante al Sansone. La Corte di appello ha anche esplicitamente motivato quanto all'imputazione per estorsione, evidenziando l'interesse dei ricorrenti di andare oltre l'esito della rapina, che portava alla apprensione dei 1500,00 euro, al fine di poter accedere, proprio tramite l'evidente attività minatoria e la pressione psicologica posta in essere nei confronti delle persone offese, al contenuto della cassaforte. Il richiamo alle attività di sopralluogo appare particolarmente significativo nella considerazione della Corte di appello che, con giudizio logico ed improntato ad un apprezzabile criterio di verosimiglianza (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2921, Maurici, Rv. 281468- 11 Ift- 01) ha ricostruito le evidenti scelte del gruppo organizzato, la progressione criminosa posta in essere, la chiara riferibilità della condotta estorsiva anche al Sansone. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta effettivamente. Anche in questo caso la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio in presenza tra l'altro di una c.d. doppia conforme, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 7.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. [OSCURATO:PERSONA] non ha difatti proposto in sede di appello alcun motivo relativo alla connotazione della sua condotta quale concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute alla cognizione del giudice di appello, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). Non ricorre, dunque, alcuna omissione per come genericamente dedotta dal ricorrente; ed anzi al contrario è possibile riscontrare, nell'ambito della motivazione, come la Corte di appello abbia ritenuto la piena ascrivibilità dei fatti al Sansone ai sensi dell'art. 110 cod. pen., richiamando tuttavia, con una motivazione in subordine e in quanto tale irrilevante, in modo meramente enunciativo la questione teorica del concorso anomalo, per rafforzare la conclusione già raggiunta di un concorso tipico nel reato da parte del
Sentenza Cassazione n. 26175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris