CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24534/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in via G.B. Vico n. 31, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 10; - controricorrenti.- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 638/2017; (iy(tpl-1- udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PM dott. G.Fichera, che ha chiesto dichiararsi i primi due motivi del ricorso inammissibili e di rigettare il terzo in quanto infondato. n [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] ottenne il decreto ingiuntivo n. 439 del 1992 nei confronti dell'odierna ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la somma di lire 257.481.259 (Euro 132.977,97), oltre interessi nella misura del 25% a far tempo dal 9.4. 1989 al saldo, a titolo di residuo della maggiore somma di lire 589.109.328 (Euro 302.700,21) pattuita dalle parti con contratto di appalto del 7.11.1987, avente ad oggetto lavori di riparazione dell'immobile, sito in Buccini e costituito in condominio UMI, 7/a, ex lege n. 219 del 1981. Avverso il prefato decreto venne opposta opposizione, sia dal condominio che dai singoli condomini innanzi indicati. 2.Con sentenza n. 188/2013 il Tribunale di Salerno accolse l'impugnazione degli opponenti e revocò il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA]' llo venne condannata a pagare in favore di [OSCURATO:SOCIETA] euro 43.437,27 (pari a 84, 106.291 lire), oltre interessi moratori con decorrenza dalla data della notifica del decreto ingiuntivo. L'odierna ricorrente impugnò la sentenza e la Corte d'appello accolse solo la doglianza contenuta nel terzo motivo dell'atto di appello relativa, in particolare, al riconoscimento anche delle riserve espresse in contabilità. 3.Nel dettaglio, e per quel che rileva in questa sede, la Corte d'appello, evidenziò come la ricorrente non avesse adeguatamente colto la ratio deciden4 della sentenza impugnata con specifico riferimento alla prevalenza del contratto di appalto sulle scritture private ad esso antecedenti, con le quali era stato previsto l'esonero dal pagamento dek.d. "accollo di spese" come convenuto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. il 11.9.1997. In particolare, il giudice di merito affermò, premessa la speciale rappresentanza assunta dall'amministratore di condominio al quale era quindi riconosciuto il potere di assumere decisioni relative anche alle singole unità immobiliari e non solo alle parti comuni dell'edificio amministrato, che il predetto amministratore, agendo alla stregua di mandatario con rappresentanza, ben stipulò i contratti di cui era causa con conseguente efficacia degli stessi nella sfera immediata dei singoli condomini. Il giudice di seconde cure affermò, inoltre, che nella specie i condomini approvarono il contratto nel corso di un'assemblea tenutasi il 7.11.1987, alla quale la Chianello venne rappresentata per delega da [OSCURATO:PERSONA]. In quest'ottica fu dunque corretta la considerazione in forza della quale il precedente accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra la Chianello e la [OSCURATO:SOCIETA]i fu superato dal successivo contratto di appalto, ove non fu fatta menzione dell'accollo spese per le quali rimase, quindi, esposta [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la decisione indicata in epigrafe ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso non risulta essere stato notificato a tutte le parti costituite nel giudizio di merito. 1.2. Tuttavia, non si ritiene opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio in considerazione, per le ragioni di cui in seguito, dell'ininfluenza della impugnazione sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio (Cass.11287 del 2018). 2.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e seg.3 c.p.c. in relazione agli artt.1362 e 1366 c.c. nonché della legge n. 219 del 1981. Con il predetto motivo la ricorrente lamenta, in sostanza, l'omessa pronuncia in ordine al motivo di gravame con il quale si era censurata la sentenza di prime cure laddove aveva escluso la validità della rinunzia dell'appaltatore a pretendere le spese di "accollo di spesa" relative alla ristrutturazione del suo appartamento. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 342 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e 1366 c.c. I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. 2.2.In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex multis Cass. n. 3465 del 2015). Nella specie il giudice di merito ha ritenuto, con valutazione non censurabile in questa sede, che gli accordi intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA] e la ricorrente, in forza della successiva stipulazione del contratto di appalto da parte dell'amministratore del condominio, avessero perso efficacia tanto più che nel predetto contratto non era stata ribadita la volontà di accollo delle spese ed ha così dato risposta, non sindacabile in questa sede, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, alla censura ritenuta erroneamente non oggetto di esame da parte del giudice di merito. Ne consegue l'inammissibilità delle censure.4/ 4.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1181, 1206, 1207, 1220, 112, 324, 328, 342, c.p.c. nonché 2909 c.c. in relazione all'art. 360, commi 3 e 4 c.p.c. La ricorrente, con l'indicato motivo, al di là delle norme indicate, censura la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la debenza degli interessi moratori a decorrere dalla data della notifica del ricorso escludendo la mora del creditore, pur in presenza di un'offerta della prestazione che secondo la sua prospettazione avrebbe avuto i requisiti necessari per potersi ritenere esatta. Trova applicazione, nella specie, il principio espresso da Cass. n. 21924 del 2015 secondo cui, al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l'offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività, completezza e che consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'art. 1182 c.c. per l'adempimento dell'obbligazione, sicché quest'ultimo possa aderirvi limitandosi a ricevere la prestazione stessa, senza ulteriori accordi. L'offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può peraltro essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (Cass. n. 10293 del 2018). Al fine di escludere la mora del debitore, l'offerta non formale deve essere quindi completa ed avere ad oggetto, quindi, la prestazione dovuta.Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, la ricorrente ha offerto alla ditta appaltatrice 40.610,50 euro a fronte di un debito - solo in linea capitale - determinato in euro 43.229,00. Sicché, nella specie, l'offerta non può ritenersi essere avvenuta secondo le modalità previste dall'art. 1220 c.c. 5.Ne consegue l'infondatezza della doglianza e, in conclusione, il rigetto del ricorso. Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che si quantificano in complessivi euro 4100,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13,1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d4ricorrent£ di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'