CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA sul ricorso n. 11945/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sagef s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 748/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. propose azione revocatoria innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delle società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] LTD, LMC Building LTD e [OSCURATO:PERSONA] LTD, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., vari atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti che, a detta della Banca attrice, pregiudicavano la sua posizione creditoria; che intervenne nel giudizio anche la [OSCURATO:PERSONA] d'impresa s.p.a., dichiarando di vantare crediti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e chiedendo la declaratoria di simulazione o l'inefficacia relativa dei medesimi contratti di cui in precedenza; che si costituirono in giudizio i convenuti Saracini e Radici, chiedendo il rigetto della domanda; che nel giudizio intervenne poi la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) aderendo alla domanda di revocatoria e, in subordine, formulando una domanda di accertamento della simulazione, dichiarando di vantare anch'essa un credito di oltre due milioni di euro nei confronti della medesima società SIME sulla base di un contratto di factoring; che il Tribunale rigettò tutte le domande, sia delle parti attrici che di quelle intervenute; che la sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla Società italiana gestione crediti s.p.a., nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla s.r.l. "I Casali di Cetona" (quest'ultima in qualità di successore della società "[OSCURATO:PERSONA]"); che nelle more del giudizio di appello la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro la società "I Casali di Cetona", con atto accettato dal difensore della controparte, per cui la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., in relazione a dette parti, contestualmente ponendo le spese di lite a carico della parte rinunciante;che la Corte territoriale, dopo aver pregiudizialmente dichiarato inammissibili le domande della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della BNL nei confronti della società SAGEF, ha accolto parzialmente l'appello presentato dalla BNL nei confronti dei convenuti Saracini e Radici, dichiarando l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., degli atti di conferimento operati in favore della società "[OSCURATO:PERSONA]", mentre ha rigettato integralmente l'appello presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola al pagamento delle spese di lite; che contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a cinque motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; che le parti hanno depositato memorie. Considerato che la società ricorrente ha allegato alla memoria due sentenze della Corte d'appello di Roma, successive a quella oggi impugnata, che hanno dichiarato l'inefficacia relativa dei medesimi atti del notaio Fenoltea del 10 maggio 2002 impugnati nel giudizio odierno, in favore di varie parti creditrici, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]; che per tale ragione la ricorrente ha chiesto che il presente ricorso sia trattato unitamente a quelli portanti i numeri di r.g. 25545 del 2020 e 27632 del 2020, tutti pendenti presso questa Sezione e, allo stato, non ancora fissati; che l'istanza di rinvio appare meritevole di accoglimento, onde consentire la trattazione dei tre ricorsi in un medesimo contesto. P.Q.M. La Corte rinvia la decisione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio