CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ASANOVIC Robert e 3EACA Stefan hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale gli stessi sono stati condannati per tentato furto aggravato in continuazione, con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti (in Bologna, 26/7/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per un motivo del tutto generico, al quale non si coniuga la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]