Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26750/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio dellamotivazione perché totalmente assente e carente è del tutto generico edaspecifico non confrontandosi in alcun modo con il contenuto della decisione elimitandosi all’astratto richiamo dell’obbligo di rispondere ai motivi di appello;che il motivo si manifesta come oggettivamente perplesso e in partecontraddittorio, atteso che se la motivazione è totalmente assente non puòessere anche carente; anche perché la parte ricorrente ha omesso di chiariredove la motivazione sia da ritenere totalmente assente e dove carente;considerato che il secondo motivo proposto, con il quale si deduce violazionedi legge e si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito inquanto totalmente reiterativo, in mancanza di confronto con la decisione delgiudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso,evidenziando la gravità del fatto, attesa la disponibilità di una arma anchemodificata, escludendo conseguentemente la presenza di fatti positivamentevalutabili per giungere ad una concessione in regime di prevalenza;che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio dellamotivazione perché totalmente assente e carente è del tutto generico edaspecifico non confrontandosi in alcun modo con il contenuto della decisione elimitandosi all’astratto richiamo dell’obbligo di rispondere ai motivi di appello;che il motivo si manifesta come oggettivamente perplesso e in partecontraddittorio, atteso che se la motivazione è totalmente assente non puòessere anche carente; anche perché la parte ricorrente ha omesso di chiariredove la motivazione sia da ritenere totalmente assente e dove carente;considerato che il secondo motivo proposto, con il quale si deduce violazionedi legge e si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito inquanto totalmente reiterativo, in mancanza di confronto con la decisione delgiudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso,evidenziando la gravità del fatto, attesa la disponibilità di una arma anchemodificata, escludendo conseguentemente la presenza di fatti positivamentevalutabili per giungere ad una concessione in regime di prevalenza;che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris