CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato larichiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagato, insieme ad altri, dei reati di partecipazione aun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversireati fine di illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacente, di cui agli artt.74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi fino a novembre 2023, og-getto di provvisoria incolpazione ai capi 4), 29), 32) e 45) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzodel difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cuideduce violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. nonché vizio di moti-vazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e di adegua-tezza della misura carceraria.Si lamenta che il Tribunale abbia giustificato il proprio convincimento in ra-gione della gravità del fatto e della condotta tenuta dal ricorrente all’epoca di com-missione dei reati, senza tenere in debito conto, nel rispetto dei principi elaboratidalla giurisprudenza di legittimità, i fatti successivi, indicati e documentatinell’istanza di riesame, costituiti dalla positiva valutazione del Tribunale di sorve-glianza di Sassari che gli aveva concesso con ordinanza del 19 dicembre 2024, ladetenzione domiciliare in relazione ad altro procedimento, sottolineando l’assenzadi pericolosità sociale e la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata,dalla grave situazione familiare e dal percorso lavorativo intrapreso, tutti signifi-cativi di una concreta volontà di reinserimento sociale.Si censura, altresì, che il Tribunale abbia omesso di spiegare le ragioni per lequali il rischio di contatti illeciti non potesse essere fronteggiato con la misuradomiciliare, eventualmente assistita da presidi di controllo elettronico e da pre-scrizioni rigorose.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 19 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. In premessa va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo statodegli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv269885 - 01).3. Fatta questa premessa, in relazione al tema introdotto dal ricorrente, que-sto Collegio ritiene senz’altro condivisibile l’orientamento, secondo cui„ quando siprocede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della provacontraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevolidubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso diincertezza; ne deriva che, per giungere al superamento della presunzione, il tempotrascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile,deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2,n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434 - 01; conf. Sez. 6,n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576 - 01 secondo cui, per il reatoassociativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al qualel'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattoretemporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordi-nanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando spe-cifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; Sez.6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670 - 01 secondo cui, in tema di mi-sure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispettoa condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unica-mente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strut-turali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cuiall'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza,elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto dielementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo).Peraltro, il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo del consolidato orienta-mento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardanti il reatodi associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità nonsi rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati fine, ma haad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti crimi-nali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una va-lutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno deglielementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea afar ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari dicui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021,Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243- 01).4. Facendo corretta applicazione di tali principi, la decisione impugnata, dopoavere esaminato gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sedeal fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattendecompiutamente, e spiega esaustivamente e coerentemente, senza incorrere in al-cuna illogicità, le ragioni per le quali sia necessario il mantenimento della misura.In particolare, il Tribunale evidenzia che non vi sono elementi che possanosuperare la presunzione iuris tantum di pericolosità; a tanto deponendo: - i pre-cedenti penali dell’indagato, anche in materia di sostanze stupefacenti e per eva-sione; - la sua elevata capacità a delinquere, desumibile dal tenore della conver-sazione intercettata nell’ottobre 2023, in cui, a seguito dell’arresto avvenuto adaprile 2023, il Marroni ha chiesto a Spano, promotore del sodalizio, di poter ri-prendere a lavorare, proponendo nuovi acquirenti, descritti come solvibili e seri,cercando di dimostrare la propria utilità nonostante «gli errori commessi».In tale contesto i giudici del riesame, con motivazione adeguata e priva difratture logiche, hanno ritenuto che il percorso lavorativo intrapreso (a tempo de-terminato, fino a febbraio 2026), l’assistenza al genitore (unitamente a un fratello)e la valutazione del Tribunale di sorveglianza, del tutto avulsa dalla vicenda cau-telare in oggetto, in cui pure si evidenziava come l’indagato «abbia reiteratamenteviolato le prescrizioni relative alle misure cautelari disposte nei suoi confronti»(pag. 25 dell’ordinanza impugnata), non fossero significativi, concludendo per laconcretezza e attualità del pericolo di recidivanza, in coerenza con la elevata pe-ricolosità criminale dimostrata.Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, sufficientemente motivato sottoil profilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propen-sione dell'odierno ricorrente all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzionein contesti criminali organizzati, come precedentemente tratteggiata. Il tutto arendere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una misurameno afflittiva, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, proseguirebbe nellaillecita attività. E ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisseapplicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi nonrisulterebbero idonei a prevenire, come logicamente argomentato nel provvedi-mento impugnato, per evidenti difficoltà di monitoraggio delle plurime forme dicomunicazione esistenti, i contatti con personaggi inseriti nel mondo del narco-traffico cui l'indagato risulta inconfutabilmente inserito.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente reitera le medesime do-glianze già formulate al Tribunale del riesame, sollecitando una rivalutazione delquadro cautelare, non consentita in sede di legittimità.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost., n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]