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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36509/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2097/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12204 /20 21 , pubblicata in data15 luglio 20 21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a cartella esattoriale emessa in relazione a violazione del codice della strada elevato in data 13 maggio 2016, lamentando l’omessa notifica del verbale, inviatoa precedente indirizzo non corrispondente a quello di residenza, l’omessa notifica degli atti presupposti e l’intervenuta prescrizione.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, che eccepiva la tardività dell’opposizione, e , nella contumacia della Prefettura di Roma, il Giudice di pace rigettava l’opposizione.

2. La sentenza, impugnata daFrancisco [OSCURATO:PERSONA] , è stata confermata dal Tribunale di Roma, che, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, ha ritenuto la tardività dell’opposizione, riqualificata come “recuperatoria”, individuando come unico rimedio esperibile quello previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e ritenendo non osservato il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella costituente il primo atto con il quale l’opponente era venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria.

Ha, inoltre, rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, osservando che dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante risultava la notifica del verbale in data 15 luglio 2016, avverso la quale non era stata proposta querela di falso, che le risultanze anagrafiche, attestanti il trasferimento ad altro indirizzo, avevano valore meramente presuntivo e che del tutto irrilevante era poi la data di commissione della violazione, oggetto di depenalizzazione ad opera del d.lgs. n. 8/2016.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.

Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Prefettura di Roma non hanno svolto attività difensiva.

4. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato istanza, con la quale, rappresentando di avere aderito alla cd.

Rottamazione quater (artt. 1, commi 231 – 252, legge n. 197 del 2022) e di essersi impegnato a rinunciare a tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto cartelle esattoriali, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell’art. 1, comma 231 , della legge n. 197 del 2022 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; ai sensi del successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Con il decreto-legge n. 51 del 2023 è stato previsto che la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute sarebbe avvenuta entro il 30 settembre 2023 e che i termini originariamente previsti per il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi erano prorogati, con conseguente possibilità, per il contribuente, di effettuare il versamento dell’unica o della prima rata entro il 31 ottobre 2023, anziché entro il 31 luglio 2023.

La sola presentazione della dichiarazione di adesione non è, dunque, idonea al perfezionamento della definizione agevolata: in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti.

Nel caso di specie, il termine per il pagamento dell’unica o della prima rata scadeva il6 novembre 2023, stante la tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, ma non risulta pervenuta alla data della decisione alcuna prova dell’avvenuto pagamento.

L’istanza presentata non può, pertanto, condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, né può essere equiparata ad una rinuncia irrituale (Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743; Cass., sez. 6 - 5, 07/06/ 2018, n. 14782; Cass., sez. 1, 22/05/ 2019, n. 13923; Cass., sez.

U, 10/12/2020, n. 28182), ciò che in genere conduce a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, proprio perché è erroneo il presupposto in diritto della volontà abdicatrice.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – Erroneità e contraddittorietà nella motivazione (in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) – Omessa valutazione di una circostanza determinante –Omessa motivazione››.

Il ricorrente, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e tardiva l’opposizione, evidenzia che, a sostegno dell’impugnazione della cartella esattoriale, sia in primo che in secondo grado, aveva dedotto l’omessa notifica del verbale sotteso alla cartella non quale vizio a sé stante, ma unicamente quale vizio strumentale alla richiesta di declaratoria di nullità della cartella per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria; con la conseguenza che non sarebbe stata fatta valere una esigenza “recuperatoria”, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, erroneamente rilevata dal Tribunale, ma piuttosto una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., come tale ammissibile e tempestiva.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prodotto unitamente al ricorso per cassazione e comunque quivi richiamato, si evince chiaramente, come già rilevato dal giudice di primo grado e poi ribadito dal giudice di appello, che l’odierno ricorrente ha posto a fondamento dell’opposizione doglianze che poggiavano sulla irritualità o mancanza di notifica del processo verbale di accertamento della violazione al codice della strada in quale tale, peraltro eccependo, come sottolineato a pag. 2 della sentenza qui impugnata, che la notifica era stata irritualmente eseguita presso un precedente indirizzo, sebbene emergesse dalle risultanze anagrafiche l’intervenuto trasferimento della residenza.

Poiché, dunque, si è lamentato che la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, costituiva il primo atto con il quale il ricorrente era venuto a conoscenza della sanzione irrogata, del tutto correttamente il Tribunale, avallando le conclusioni del Giudice di pace, ha ritenuto che l’opposizione avesse natura ‹‹recuperatoria›› e che l’unico mezzo di reazione consentito fosse quello previsto dal richiamato art. 7 d.lgs. n. 150/11, da esperirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa cartella, nel caso de quo pacificamente non osservato.

3. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 209 del Codice della Strada e dell’art. 28 della legge 689/81 (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) –Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2702 cod. civ. (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Erroneità della motivazione – Omessa valutazione di una circostanza determinante (in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 8/2016 e dell’art. 14 della legge 689/81 (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)››.

Il ricorrente contesta al Tribunale di avere ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in ragione della ritualità della notifica del verbale di accertamento della violazione, della mancanza di querela di falso e dal valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche sul cambio di residenza.

Rimarca che la violazione è stata commessa ed accertata il 22 dicembre 2012 e che da tale data sarebbe iniziatoa decorrere il termine quinquennale di prescrizione; la notifica della cartella sarebbe intervenuta a distanza di quasi sei anni dal dies a quo di decorrenza della prescrizione, stante l’inidoneità della notifica del verbale medio tempore intervenuta ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.perché eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza.

3.1. La censura è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, sia perché non si correla con la ratio decidendi della pronuncia.

3.2. Sotto il primo profilo, si impone di rilevare che il ricorrente si limita a richiamare la relata di notifica del verbale di accertamento, al fine di ribadire che si tratterebbe di notifica nulla perché effettuata ad un indirizzo non coincidente con quello di residenza, omettendo , tuttavia, di trascriverla in ricorso e di riporta rn e il contenuto, pur a fronte dell’apprezzamento svolto dal giudice d’appello, che ha ritenuto, al contrario, rituale la notifica, privando questa Corte d ella possibilità divalutare la doglianza esposta sulla base del solo ricorso.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma , n. 6, c od. proc. civ. , le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (da ultimo: Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34469).

Anche se si potesse prescindere da tale assorbente rilievo, la censura sarebbe comunque inammissibile, in quanto non si confronta con la ragione della decisione che poggia sulla ritenuta irrilevanza della data di commissione dell’infrazione ai fini del computo del termine di prescrizione, tratta ndosi di violazione dell’art. 116 c.d.s., fattispecie costituente reato all’epoca della commissione e successivamente depenalizzata per effetto del d.lgs. n. 8/2016.

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.), che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa. (Cass., sez. 1, 16/08/2006,n. 18168; Cass., sez. 2, 29/12/2011, n. 29776) .Non risulta, pertanto, inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, che prevede, in conseguenza della depenalizzazionedella fattispecie della guida senza patente e della sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, l’onere, a carico dell’autorità amministrativa, di rinotificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, essendo AdERe la Prefettura di Roma rimaste intimate.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2097/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 12204 /20 21 , pubblicata in data15 luglio 20 21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a cartella esattoriale emessa in relazione a violazione del codice della strada elevato in data 13 maggio 2016, lamentando l’omessa notifica del verbale, inviatoa precedente indirizzo non corrispondente a quello di residenza, l’omessa notifica degli atti presupposti e l’intervenuta prescrizione. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, che eccepiva la tardività dell’opposizione, e , nella contumacia della Prefettura di Roma, il Giudice di pace rigettava l’opposizione. 2. La sentenza, impugnata daFrancisco [OSCURATO:PERSONA] , è stata confermata dal Tribunale di Roma, che, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, ha ritenuto la tardività dell’opposizione, riqualificata come “recuperatoria”, individuando come unico rimedio esperibile quello previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e ritenendo non osservato il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella costituente il primo atto con il quale l’opponente era venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. Ha, inoltre, rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, osservando che dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante risultava la notifica del verbale in data 15 luglio 2016, avverso la quale non era stata proposta querela di falso, che le risultanze anagrafiche, attestanti il trasferimento ad altro indirizzo, avevano valore meramente presuntivo e che del tutto irrilevante era poi la data di commissione della violazione, oggetto di depenalizzazione ad opera del d.lgs. n. 8/2016.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Prefettura di Roma non hanno svolto attività difensiva. 4. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato istanza, con la quale, rappresentando di avere aderito alla cd. Rottamazione quater (artt. 1, commi 231 – 252, legge n. 197 del 2022) e di essersi impegnato a rinunciare a tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto cartelle esattoriali, chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 1, comma 231 , della legge n. 197 del 2022 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; ai sensi del successivo comma 236 dell’art. 1 della citata legge, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Con il decreto-legge n. 51 del 2023 è stato previsto che la comunicazione, da parte dell’agente della riscossione, delle somme dovute sarebbe avvenuta entro il 30 settembre 2023 e che i termini originariamente previsti per il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi erano prorogati, con conseguente possibilità, per il contribuente, di effettuare il versamento dell’unica o della prima rata entro il 31 ottobre 2023, anziché entro il 31 luglio 2023. La sola presentazione della dichiarazione di adesione non è, dunque, idonea al perfezionamento della definizione agevolata: in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti. Nel caso di specie, il termine per il pagamento dell’unica o della prima rata scadeva il6 novembre 2023, stante la tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, ma non risulta pervenuta alla data della decisione alcuna prova dell’avvenuto pagamento. L’istanza presentata non può, pertanto, condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, né può essere equiparata ad una rinuncia irrituale (Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743; Cass., sez. 6 - 5, 07/06/ 2018, n. 14782; Cass., sez. 1, 22/05/ 2019, n. 13923; Cass., sez. U, 10/12/2020, n. 28182), ciò che in genere conduce a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, proprio perché è erroneo il presupposto in diritto della volontà abdicatrice. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. 150/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – Erroneità e contraddittorietà nella motivazione (in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) – Omessa valutazione di una circostanza determinante –Omessa motivazione››. Il ricorrente, nel censurare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile e tardiva l’opposizione, evidenzia che, a sostegno dell’impugnazione della cartella esattoriale, sia in primo che in secondo grado, aveva dedotto l’omessa notifica del verbale sotteso alla cartella non quale vizio a sé stante, ma unicamente quale vizio strumentale alla richiesta di declaratoria di nullità della cartella per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria; con la conseguenza che non sarebbe stata fatta valere una esigenza “recuperatoria”, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, erroneamente rilevata dal Tribunale, ma piuttosto una opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., come tale ammissibile e tempestiva. Il motivo è infondato. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prodotto unitamente al ricorso per cassazione e comunque quivi richiamato, si evince chiaramente, come già rilevato dal giudice di primo grado e poi ribadito dal giudice di appello, che l’odierno ricorrente ha posto a fondamento dell’opposizione doglianze che poggiavano sulla irritualità o mancanza di notifica del processo verbale di accertamento della violazione al codice della strada in quale tale, peraltro eccependo, come sottolineato a pag. 2 della sentenza qui impugnata, che la notifica era stata irritualmente eseguita presso un precedente indirizzo, sebbene emergesse dalle risultanze anagrafiche l’intervenuto trasferimento della residenza. Poiché, dunque, si è lamentato che la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, costituiva il primo atto con il quale il ricorrente era venuto a conoscenza della sanzione irrogata, del tutto correttamente il Tribunale, avallando le conclusioni del Giudice di pace, ha ritenuto che l’opposizione avesse natura ‹‹recuperatoria›› e che l’unico mezzo di reazione consentito fosse quello previsto dal richiamato art. 7 d.lgs. n. 150/11, da esperirsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa cartella, nel caso de quo pacificamente non osservato. 3. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 209 del Codice della Strada e dell’art. 28 della legge 689/81 (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) –Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2702 cod. civ. (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – Erroneità della motivazione – Omessa valutazione di una circostanza determinante (in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 8/2016 e dell’art. 14 della legge 689/81 (in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)››. Il ricorrente contesta al Tribunale di avere ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in ragione della ritualità della notifica del verbale di accertamento della violazione, della mancanza di querela di falso e dal valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche sul cambio di residenza. Rimarca che la violazione è stata commessa ed accertata il 22 dicembre 2012 e che da tale data sarebbe iniziatoa decorrere il termine quinquennale di prescrizione; la notifica della cartella sarebbe intervenuta a distanza di quasi sei anni dal dies a quo di decorrenza della prescrizione, stante l’inidoneità della notifica del verbale medio tempore intervenuta ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.perché eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza. 3.1. La censura è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, sia perché non si correla con la ratio decidendi della pronuncia. 3.2. Sotto il primo profilo, si impone di rilevare che il ricorrente si limita a richiamare la relata di notifica del verbale di accertamento, al fine di ribadire che si tratterebbe di notifica nulla perché effettuata ad un indirizzo non coincidente con quello di residenza, omettendo , tuttavia, di trascriverla in ricorso e di riporta rn e il contenuto, pur a fronte dell’apprezzamento svolto dal giudice d’appello, che ha ritenuto, al contrario, rituale la notifica, privando questa Corte d ella possibilità divalutare la doglianza esposta sulla base del solo ricorso. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma , n. 6, c od. proc. civ. , le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (da ultimo: Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). Anche se si potesse prescindere da tale assorbente rilievo, la censura sarebbe comunque inammissibile, in quanto non si confronta con la ragione della decisione che poggia sulla ritenuta irrilevanza della data di commissione dell’infrazione ai fini del computo del termine di prescrizione, tratta ndosi di violazione dell’art. 116 c.d.s., fattispecie costituente reato all’epoca della commissione e successivamente depenalizzata per effetto del d.lgs. n. 8/2016. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.), che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa. (Cass., sez. 1, 16/08/2006,n. 18168; Cass., sez. 2, 29/12/2011, n. 29776) .Non risulta, pertanto, inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, che prevede, in conseguenza della depenalizzazionedella fattispecie della guida senza patente e della sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative, l’onere, a carico dell’autorità amministrativa, di rinotificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, essendo AdERe la Prefettura di Roma rimaste intimate. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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