CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO (vedi infra) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato anche dalle modalità mafiose, posto in essere in concorso materiale e morale con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra il 2 e il 14 febbraio 1986, in due diverse località della provincia cosentina, e, pertanto, riconosciuta l'attenuante della collaborazione, nonché il vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuzione di pena per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione, oltre che alle pene accessorie. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione sulla prescrizione. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, col quale si deduceva che i reati contestati, risalendo al 1986, dovessero considerarsi estinti alla data del 12.4.2016 in forza della disciplina della prescrizione vigente in epoca anteriore alla riforma operata dalla legge Cirielli (I. 5 dicembre 2005, n. 251), sulla base dell'applicazione di un orientamento giurisprudenziale contrario a quello richiamato in detto motivo. Si duole che la Corte territoriale abbia trascurato che se è vero che anche con riferimento alla vecchia formulazione dell'art. 157 cod. pen. i reati puniti in concreto con la pena perpetua non erano soggetti a prescrizione, è anche vero che per la medesima norma, ai fini del calcolo della prescrizione, era necessario porre l'attenzione sulla pena irrogata in concreto, come emerge dal secondo comma dello stesso articolo, in cui si dà rilievo al profilo circostanziale, con la diretta conseguenza che laddove l'intervento avesse di fatto portato a sostituire la pena perpetua con conseguente irrogazione di una pena temporanea, anche il reato punito con l'ergastolo poteva essere soggetto all'estinzione per intervenuta prescrizione. Rileva, quindi, la difesa che, confrontando l'odierna formulazione con quella precedente, stante l'attuale irrilevanza del profilo circostanziale ai fini della prescrizione risulta evidente che il vecchio regime era più favorevole. I Rileva la difesa che la Corte di assise di appello di Catanzaro, nello sposare l'orientamento della sentenza n. 19576 del 24 settembre 2015, rigettando quello prospettato dal [OSCURATO:PERSONA], e nel trascurare che la prescrizione invocata si basava solo e unicamente dalla regola dettata dall'art. 157 cod. pen. prima della riforma, ha operato una disparità di trattamento rispetto a imputati condannati di reati omicidiari compiuti nell'ambito della medesima consorteria criminale a cui apparteneva il ricorrente ovvero il clan Perna-Pranno e il clan Pino-Sena, ai quali si riferivano le sentenze del 2014 citate da [OSCURATO:PERSONA] nel proprio motivo d'appello, che accogliendo i ricorsi dichiaravano i fatti omicidiari, compiuti da soggetti ai quali era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, estinti per intervenuta prescrizione. Rileva ancora il difensore che la Corte Edu con la sentenza n. 3896 del 2013 ha dichiarato la pena dell'ergastolo contraria all'art. 3 Cedu ovvero contraria al divieto di tortura, in tal modo sostanziando l'abolizione dell'ergastolo; e che sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 che ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 41 -bis ord. pen. Osserva che, pur essendo stati richiamati tali profili, sul punto nella sentenza impugnata non vi è cenno di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Rileva che il Giudice di secondo grado non ha valutato adeguatamente tutti gli elementi dai quali era inevitabile dedurre che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito dell'iter criminoso contestato sia stato del tutto minimo ovvero trascurabile. Invero, nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla fase preparatoria dei fatti in contestazione, la Corte territoriale, secondo la difesa, trascura che dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerge che lo stesso venne messo a conoscenza dell'intento omicidiario quando l'omicidio già era stato programmato da [OSCURATO:PERSONA]. E nell'affermare che [OSCURATO:PERSONA] fornì il fucile, secondo la difesa, la Corte territoriale non tiene conto che Lenti non fu ucciso con detto fucile e che comunque manca qualsiasi accertamento circa la corrispondenza dell'arma fornita da [OSCURATO:PERSONA] con quella utilizzata per l'omicidio, che comunque sarebbe stato portato a termine anche senza quell'arma. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al calcolo della pena.Rileva la difesa che il riconoscimento di dette circostanze attenuanti doveva avvenire per non avere partecipato [OSCURATO:PERSONA] direttamente agli eventi criminosi contestati e, quindi, per avere svolto un ruolo assolutamente marginale con riguardo agli stessi. Si sottolinea, inoltre, come [OSCURATO:PERSONA] con le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie abbia consentito l'instaurazione di numerosi procedimenti penali e lo scardinamento di numerose cosche di 'ndrangheta. Il difensore, alla luce di tali motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata centra bene la questione posta alla sua attenzione con il primo motivo di appello e riproposta in questa sede. Rileva, invero, che nell'invocare la prescrizione dei reati contestati, risalenti al 1986, la difesa sottolineava come per la previgente disciplina, nella determinazione del tempo necessario a prescrivere, avessero incidenza le diminuzioni conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti , cosicché si dovesse avere riguardo alla concreta e specifica configurazione finale del reato, risultando imprescrittibile solo il reato punito in concreto con la pena perpetua; e che, pertanto, secondo la difesa, con il riconoscimento da parte del giudice di primo grado della circostanza attenuante della collaborazione, comportante la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni, troverebbe applicazione l'art. 157, primo comma, n. 2 cod. pen. vecchio testo, che fissa il termine di prescrizione in 15 anni, termine ampiamente decorso risalendo il tempus commissi delicti al 1986. Rileva detta sentenza che prima dell'intervento di modifica dell'art.157 cod. pen. era pacifico, sia nella giurisprudenza di legittimità che in dottrina, che i delitti punibili con l'ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili, essendo ininfluente l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti che comportassero in concreto l'applicazione di una pena diversa da quella perpetua; e che soltanto da alcuni anni dell'entrata in vigore della riforma che affiora nella giurisprudenza della Corte di cassazione l'opposto orientamento della prescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi fino al 7 dicembre 2005, per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti che, a vario titolo, comunque, escludano la possibilità di irrogare in concreto la pena perpetua. Evidenzia, sempre detta sentenza, come però le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19756 del 24 settembre 2015 - dep. 2016, abbiano ritenuto di dovere riaffermare il tradizionale orientamento della assoluta imprescrittibilità di tali delitti, commessi anteriormente all' 8 dicembre 2005 e di considerare non condivisibili le argomentazioni a sostegno della tesi favorevole alla prescrittibilità dei reati per cui è astrattamente prevista la pena dell'ergastolo, postulando, invero, l'interprete regulae iuris dettate per classi di reati astrattamente punibili con pene diverse da quella detentiva perpetua. Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte. A cominciare dalle Sezioni Unite sopra citate, secondo cui il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015 - dep. 2016, Trubia, Rv. 266329). La fattispecie oggetto di attenzione, invero, in quella sede, era perfettamente sovrapponibile a quella per cui si procede, essendo relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203. Per poi proseguire con la più recente giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 1, n. 8367 del 9 febbraio 2022, Dante, non massimata), in cui oltre ad approfondire la problematica della prescrittibilità dei delitti come quello per cui si procede, si affronta l'ulteriore questione proposta in questa sede del contrasto della pena dell'ergastolo con i parametri ermeneutici affermati dalla Corte Edu, evidenziandosi che la conformità dell'art. 22 con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 Cedu è stata costantemente affermata dalla Corte Edu perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso d'umanità, inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. Il motivo di ricorso, che reitera la questione ampiamente e correttamente sviscerata dalla Corte territoriale e insiste sul contrasto della pena dell'ergastolo con i parametri Cedu e costituzionali, nonché sull'illegittimità del regime di cui all'art. 41 -bis ord. pen. palesa la sua manifesta infondatezza, oltre che aspecificità. 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato e meramente rivalutativo. E ciò a fronte delle argomentazioni non manifestamente illogiche e giuridicamente corrette, quali quelle della Corte territoriale, la quale, con riguardo alla circostanza attenuante della minima partecipazione, rileva che: - l'apporto causale di [OSCURATO:PERSONA], nonostante non abbia partecipato materialmente al duplice omicidio, deve ritenersi determinante e decisivo; - il coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, la partecipazione alla fase preparatoria dei fatti in contestazione e la messa a disposizione delle armi necessarie (una delle quali effettivamente utilizzata), escludono che il contributo prestato nell'impresa criminosa possa essere considerato di minima importanza, non essendo così lieve da apparire marginale. Argomentazioni, invero, assolutamente conformi alla giurisprudenza di questa Corte - si veda per tutte Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva negato il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ad un imputato condannato per il reato di cui all'art. 630 cod. pen. che, pur non avendo partecipato alle operazioni di sequestro della vittima, aveva svolto il ruolo di carceriere della persona offesa).4T-J 1.3. Altrettanto inammissibili sono, infine, le censure con riferimento ad attenuanti generiche e dosimetria della pena. Rileva, invero, la Corte territoriale che, al di là del fondamentale apporto dichiarativo, offerto dall'imputato, tra l'altro adeguatamente apprezzato con la concessione dell'attenuante della collaborazione, non si rinvengono elementi di positivo apprezzamento tali da consentire il riconoscimento di attenuanti generiche; e che anzi al contrario la gravità dei delitti perpetrati, l'importanza del ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla fase preparatoria del duplice omicidio e la messa a disposizione delle armi necessarie ostano al riconoscimento del beneficio invocato. A fronte di tale iter motivazionale aspecifiche sono le censure difensive facenti leva sulla mancata partecipazione diretta agli eventi criminosi e sulla preziosa collaborazione resa dal ricorrente in più processi, oltre che non consentite, mirando a sollecitare una non possibile riconsiderazione di elementi fattuali. Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il rico