Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 50948/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il 29 giugno 2023, dopo la proposizione del ricorso, e nelle more della decisione dello stesso, il condannato ha cessato di espiare la pena, talchè è venuto meno l'interesse a ricorrere contro il provvedimento impugnato, il cui annullamento non recherebbe a questo punto alcun vantaggio alla situazione del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non debba conseguire la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso il 30 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il 29 giugno 2023, dopo la proposizione del ricorso, e nelle more della decisione dello stesso, il condannato ha cessato di espiare la pena, talchè è venuto meno l'interesse a ricorrere contro il provvedimento impugnato, il cui annullamento non recherebbe a questo punto alcun vantaggio alla situazione del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non debba conseguire la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 30 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris