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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09401/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziario dei reati di partecipazione ad associazione di natura mafiosa, nonché di concorso nell'estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza, Guerrisi ha proposto ricorso formulando formalmente due motivi di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, a sostegno dei quali viene proposta un'unica articolata esposizione delle ragioni di doglianza.

Il ricorrente ha in primo luogo eccepito la sussistenza dei gravi elementi indiziari in relazione alla partecipazione all'associazione, evidenziando come l'intera ordinanza è calibrata principalmente sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto a capo dell'omonima cosca, mentre alla posizione del Guerrisi sono dedicate poche annotazioni.

Dalla ricostruzione operata dal Tribunale, risulterebbe che Guerrisi si sarebbe limitato a recarsi presso il ristorante gestito dal Raso - ritenuto vittima di estorsione - senza compiere alcun atto che potesse farne ritenere il concorso nell'estorsione.

A fronte della condotta del Guerrisi non contraddistinta da elementi idonei a sostenere il concorso nel reato fine, verrebbe meno anche la rilevanza del fatto nell'ottica di attribuire al ricorrente il ruolo di partecipe nell'associazione.

Né vi sarebbero altri elementi gravemente indiziari idonei a sostenere che Guerrisi avesse un ruolo all'interno dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le doglianze sollevate dal ricorrente si risolvono in una lettura parziale e frazionata dell'argomentazione recepita dal Tribunale del riesame, volta a sminuire la portata di dati obiettivi e non controversi, correttamente valorizzati nell'ordinanza impugnata con una motivazione che non può definirsi manifestamente illogica o contraddittoria.

Il Tribunale ha in primo luogo ricostruito i fatti che hanno condotto a ritenere sussistente l'estorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Raso; quest'ultimo, interessato ad assumere la gestione di un ristorante precedentemente sottoposto ad amministrazione giudiziaria, veniva avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale gli faceva chiaramente comprendere che, per assicurarsi la protezione della cosca, doveva impegnarsi non solo a versare una somma di denaro, ma anche ad acquistare merce da una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] ed assumere persone da quest'ultimo indicate.

La ricostruzione sul punto è assolutamente dettagliata, fondata sulle s.i.t. rese dalla persona offesa, nonché su plurimi riscontri, sicchè non può contestarsi la solidità della motivazione.

Rispetto a tale contesto, il Guerrisi è intervenuto in occasione di un incontro con il Raso, al quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta legato al [OSCURATO:PERSONA]); sulla base di quanto riferito dalla persona offesa, il colloquio aveva proprio ad oggetto l'imposizione circa l'acquisto di merce dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, si trattava di un incontro che si inseriva necessariamente nella fase esecutiva dell'estorsione.

Il ricorrente sostiene che l'incontro avrebbe avuto ad oggetto altri argomenti, in particolare l'imminente pranzo che [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato presso il ristorante del Raso in occasione della comunione del figlio.

Invero, tale elemento risulta dalle indagini, ma è altrettanto innegabile che l'incontro con il Raso era finalizzato a verificare se questi avesse o meno intenzione di cedere alla richiesta estorsiva.

È pur vero che Guerrisi, in occasione dell'incontro con il Raso, non avrebbe assunto alcuna iniziativa, limitandosi ad assistere al colloquio, tuttavia non è illogica la motivazione recepita dal Tribunale del riesame, secondo cui la presenza del Guerrisi rafforzava le pretese estorsive di cui era latore il Ligato e determinava un elemento di ulteriore pressione sul Raso.

Non pare dubitabile, quindi, che il fatto stesso che il Guerrisi si sia recato presso il Raso - senza averne alcun lecito motivo - per partecipare ad un colloquio avente finalità estorsiva, fornisce un quadro gravemente indiziante in ordine alla sua partecipazione al reato.

Sul punto, la ricostruzione effettuata dal giudice di merito è immune da cesure logiche e, pertanto, non può essere oggetto di una diversa ricostruzione in punto di fatto, come sollecitato dal ricorrente.

3. Analoghe considerazioni vanno svolte anche in ordine alla contestazione circa la partecipazione del Guerrisi all'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha riportato nel ricorso ampi brani tratti da Sez.U., n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, non risulterebbe alcuno di quegli indici che, secondo le Sezioni unite, devono contraddistinguere la condotta del partecipe, anche per differenziarla dal mero concorrente esterno o dalla posizione del concorrente nel singolo reato fine.

Anche su tale aspetto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha dato atto di una pluralità di elementi gravemente indiziari e dimostrativi dell'assiduità dei rapporti tra Guerrisi e Facchìneri, nonché tra il Guerrisi e [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA].

Sintomatico della natura illecita dei rapporti sono le modalità - chiaramente volte ad eludere qualsivoglia controllo da parte delle forze dell'ordine — con le quali i predetti concordavano gli incontri (si veda p.19 ord.).

Altrettanto significativa dell'intraneità del Guerrisi è il contenuto di alcune conversazioni intercettate (p.19/20 ord.), nonché l'evidente preoccupazione che Guerrisi potesse essere sottoposto ad intercettazione telefonica o ambientale (p.21 ord.) In conclusione, il Tribunale del riesame ha compiuto un esame esaustivo ed immune da illogicità manifesta o contraddittorietà, sicchè anche la gravità indiziaria relativa al reato associativo è stata correttamente ritenuta sussistente.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziario dei reati di partecipazione ad associazione di natura mafiosa, nonché di concorso nell'estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza, Guerrisi ha proposto ricorso formulando formalmente due motivi di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, a sostegno dei quali viene proposta un'unica articolata esposizione delle ragioni di doglianza. Il ricorrente ha in primo luogo eccepito la sussistenza dei gravi elementi indiziari in relazione alla partecipazione all'associazione, evidenziando come l'intera ordinanza è calibrata principalmente sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto a capo dell'omonima cosca, mentre alla posizione del Guerrisi sono dedicate poche annotazioni. Dalla ricostruzione operata dal Tribunale, risulterebbe che Guerrisi si sarebbe limitato a recarsi presso il ristorante gestito dal Raso - ritenuto vittima di estorsione - senza compiere alcun atto che potesse farne ritenere il concorso nell'estorsione. A fronte della condotta del Guerrisi non contraddistinta da elementi idonei a sostenere il concorso nel reato fine, verrebbe meno anche la rilevanza del fatto nell'ottica di attribuire al ricorrente il ruolo di partecipe nell'associazione. Né vi sarebbero altri elementi gravemente indiziari idonei a sostenere che Guerrisi avesse un ruolo all'interno dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Le doglianze sollevate dal ricorrente si risolvono in una lettura parziale e frazionata dell'argomentazione recepita dal Tribunale del riesame, volta a sminuire la portata di dati obiettivi e non controversi, correttamente valorizzati nell'ordinanza impugnata con una motivazione che non può definirsi manifestamente illogica o contraddittoria. Il Tribunale ha in primo luogo ricostruito i fatti che hanno condotto a ritenere sussistente l'estorsione commessa dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del Raso; quest'ultimo, interessato ad assumere la gestione di un ristorante precedentemente sottoposto ad amministrazione giudiziaria, veniva avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale gli faceva chiaramente comprendere che, per assicurarsi la protezione della cosca, doveva impegnarsi non solo a versare una somma di denaro, ma anche ad acquistare merce da una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] ed assumere persone da quest'ultimo indicate. La ricostruzione sul punto è assolutamente dettagliata, fondata sulle s.i.t. rese dalla persona offesa, nonché su plurimi riscontri, sicchè non può contestarsi la solidità della motivazione. Rispetto a tale contesto, il Guerrisi è intervenuto in occasione di un incontro con il Raso, al quale partecipava anche [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta legato al [OSCURATO:PERSONA]); sulla base di quanto riferito dalla persona offesa, il colloquio aveva proprio ad oggetto l'imposizione circa l'acquisto di merce dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, si trattava di un incontro che si inseriva necessariamente nella fase esecutiva dell'estorsione. Il ricorrente sostiene che l'incontro avrebbe avuto ad oggetto altri argomenti, in particolare l'imminente pranzo che [OSCURATO:PERSONA] aveva organizzato presso il ristorante del Raso in occasione della comunione del figlio. Invero, tale elemento risulta dalle indagini, ma è altrettanto innegabile che l'incontro con il Raso era finalizzato a verificare se questi avesse o meno intenzione di cedere alla richiesta estorsiva. È pur vero che Guerrisi, in occasione dell'incontro con il Raso, non avrebbe assunto alcuna iniziativa, limitandosi ad assistere al colloquio, tuttavia non è illogica la motivazione recepita dal Tribunale del riesame, secondo cui la presenza del Guerrisi rafforzava le pretese estorsive di cui era latore il Ligato e determinava un elemento di ulteriore pressione sul Raso. Non pare dubitabile, quindi, che il fatto stesso che il Guerrisi si sia recato presso il Raso - senza averne alcun lecito motivo - per partecipare ad un colloquio avente finalità estorsiva, fornisce un quadro gravemente indiziante in ordine alla sua partecipazione al reato. Sul punto, la ricostruzione effettuata dal giudice di merito è immune da cesure logiche e, pertanto, non può essere oggetto di una diversa ricostruzione in punto di fatto, come sollecitato dal ricorrente. 3. Analoghe considerazioni vanno svolte anche in ordine alla contestazione circa la partecipazione del Guerrisi all'associazione capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha riportato nel ricorso ampi brani tratti da Sez.U., n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, non risulterebbe alcuno di quegli indici che, secondo le Sezioni unite, devono contraddistinguere la condotta del partecipe, anche per differenziarla dal mero concorrente esterno o dalla posizione del concorrente nel singolo reato fine. Anche su tale aspetto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale ha dato atto di una pluralità di elementi gravemente indiziari e dimostrativi dell'assiduità dei rapporti tra Guerrisi e Facchìneri, nonché tra il Guerrisi e [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]. Sintomatico della natura illecita dei rapporti sono le modalità - chiaramente volte ad eludere qualsivoglia controllo da parte delle forze dell'ordine — con le quali i predetti concordavano gli incontri (si veda p.19 ord.). Altrettanto significativa dell'intraneità del Guerrisi è il contenuto di alcune conversazioni intercettate (p.19/20 ord.), nonché l'evidente preoccupazione che Guerrisi potesse essere sottoposto ad intercettazione telefonica o ambientale (p.21 ord.) In conclusione, il Tribunale del riesame ha compiuto un esame esaustivo ed immune da illogicità manifesta o contraddittorietà, sicchè anche la gravità indiziaria relativa al reato associativo è stata correttamente ritenuta sussistente. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I
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