CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 12906/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
simo [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 27/11/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.letta la memoria datata 6/3/2026 di replica alle conclusioni del Procuratore generale a firmadel difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Salerno ha rigettato l’impugnazione formulata ex art. 309 cod. proc. pen.nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza di applicazione della misuracautelare personale della custodia in carcere emessa nei confronti dello stesso dal Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 3 novembre 2025 in relazione aidelitti di concorso in estorsione e tentata estorsione pluriaggravati di cui agli articoli 81 cpv.,61 n. 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, 56 e 629, comma2, in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.In sintesi, si contesta al [OSCURATO:PERSONA], al capo 4 della rubrica delle imputazioni preliminari,in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioDonniacuo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere, nella consapevolezza deiprestiti usurari erogati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA],mediante minaccia implicita derivante dalla loro fama criminale e dalla prospettataappartenenza loro o di loro prossimi congiunti a clan camorristici operanti a [OSCURATO:PERSONA]:a) costretto il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a pagare al [OSCURATO:PERSONA] e ai [OSCURATO:PERSONA], anziché alloSchettini, la somma di euro 10.000 corrisposta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di primarata di restituzione del capitale inizialmente prestato dallo [OSCURATO:PERSONA] così procurandosi uningiusto profitto con correlato danno per le persone offese; e inoltreb) compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere le predette personeoffese a pagare un'ulteriore somma di 60.000 euro a titolo di restituzione del capitalesecondo un piano di rientro di rate mensili di 2.000 euro ciascuna per procurarsi in tal modoulteriore profitto ingiusto, evento non verificatesi per cause indipendenti dalla loro volontà ein particolare per l'intervento di terzi.In particolare, all’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (appartenente ad associazionecamorristica e già al riguardo condannato con sentenza definitiva) si contesta di essereintervenuto, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], in data 13 settembre 2024 – a seguito diuna spedizione intimidatoria, quali camorristi referenti sul territorio della Valle dell'Irno e dellaconseguente estromissione dello [OSCURATO:PERSONA] - nel corso di un incontro con GiuseppeVitaglione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avallando detta estromissione edobbligando le vittime a pagare direttamente ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].I fatti sono contestati come aggravati anche dall’uso del “metodo mafioso” di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori del [OSCURATO:PERSONA],deducendo:2.1. Violazione di legge per motivazione mancante o meramente apparente inrelazione alla valutazione autonoma dei presupposti cautelari e con riguardo agli artt. 125 e292 cod. proc. pen.2.2. Violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. in relazione alla strutturaargomentativa idonea a sorreggere, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari anche in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. sotto il profilodell’adeguatezza e della proporzionalità della misura applicata.Deduce la difesa del ricorrente che la struttura della motivazione dell'ordinanzaimpugnata finisce per riproporre, in chiave sostanzialmente ricognitiva, il narrato accusatorio,con l'effetto di relegare sullo sfondo, anziché porre al centro, come imposto dall'articolo 292cod. proc. pen., la verifica specifica individualizzata e non stereotipata della gravità indiziariain capo al ricorrente.In sostanza, l'ordinanza non avrebbe selezionato e valutato autonomamente lagravità indiziaria nei confronti del singolo indagato, né avrebbe esplicitato in modocontrollabile il nesso tra le risultanze richiamate e l'elemento soggettivo e oggettivo del reatocontestato al [OSCURATO:PERSONA].Inoltre il Tribunale avrebbe indicato elementi privi di riscontro fondando la gravitàindiziaria sulla personalità dell’indagato e limitandosi ad una enunciazione meramenteasseriva sulla pretesa conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usuraria del credito inepoca anteriore all’incontro di Castellammare di [OSCURATO:PERSONA], richiamando il contenuto delleconversazioni intercettate oltre alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida delfermo, dichiarazioni che al più potrebbero essere intese come affermazione di conoscenzadel debito e dell’insolvenza del debitore ma non della sua natura usuraria.A tale ultimo proposito, rileva la difesa del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso diconfrontarsi con una conversazione intercettata il 13 settembre 2024 che documenta che ilGenovese solo in quel frangente ha appreso per la prima volta l'ammontare del prestito, ladinamica degli interessi e la circostanza che una parte rilevantissima della somma sarebbegià stata trattenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi, infatti proprio in quell’occasione è statoil [OSCURATO:PERSONA] a leggere all'odierno ricorrente un biglietto recante l'indicazione degli interessiapplicati. A ciò si aggiunge che il Tribunale ha errato nella ricostruzione cronologica deglieventi captativi sovrapponendo conversazioni avvenute in momenti diversi che incidono inmodo rilevante sulla valutazione della gravità indiziaria.Ancora: il Tribunale risulta avere valutato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] come “dirimente” masenza indicare quale contributo causalmente apprezzabile egli avrebbe prestato oltre allamera presenza ed all’interlocuzione, trattandosi, oltretutto di soggetto privo di qualsivogliainteresse nella vicenda.La medesima impostazione di carattere assertivo utilizzata dal Tribunaleriguarderebbe, poi, anche la circostanza aggravante del “metodo mafioso” in quantol’ordinanza non indica quali parole, gesti o condotte del ricorrente avrebbero prodotto laspecifica coartazione psicologica che caratterizza detta modalità di azione, oltretutto inrelazione alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] in un'unica occasione di incontro del 13 settembre2024 alla quale avrebbe preso parte non su impulso dei consociati stabiesi ma solo pereffetto di una attivazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva rappresentato, in terminifuorvianti, una questione di natura meramente commerciale legata a crediti nei confrontidelle persone offese legati a fatture insolute.Quanto, poi, alle esigenze cautelari non sarebbe, innanzitutto, stato adeguatamentevalutato dal Tribunale il decorso del tempo (oltre un anno) tra i fatti ed il momento diemissione dell'ordinanza cautelare, arco temporale privo di ulteriori condotte poste in esseredall’indagato.Irrilevante sarebbe poi il fatto addotto dal Tribunale in relazione alle esigenze cautelaririguardante la circostanza che i rapporti usurari sono ancora in corso.I vizi denunciati si rifletterebbero quindi nella scelta della misura cautelare applicatain relazione alla quale la motivazione sarebbe soltanto apparente.3. Con memoria datata 6 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha replicato alleconclusioni del Procuratore generale, richiamando i motivi del ricorso principale conparticolare riguardo alla mancata conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della natura usurariadel credito, l’assenza di un contributo concorsuale rilevante e la non configurabilitàdell’aggravante del metodo mafioso. Con riguardo alle esigenze cautelari ha denunciato lamera apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato in tutte le sue prospettazioni.2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà piùavanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. edelle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto sesi traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitàdella motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C.ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, nél'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).3. Ciò doverosamente premesso osserva, innanzitutto il Collegio, che il Tribunalenon solo risulta avere legittimamente proceduto ad una sorta di incorporazione delleemergenze investigative nell’ordinanza impugnata, ma risulta anche averle debitamenteanalizzate a partire dalla pag. 84 dell'ordinanza impugnata.Non risponde quindi a realtà quanto sostenuto dalla difesa secondo la quale ilTribunale si sarebbe limitato ad una motivazione meramente descrittiva delle emergenzeprocedimentali senza effettuare una autonoma valutazione delle stesse, in tal modoincorrendo nella violazione dell’art. 292 cod. proc. pen.Al riguardo occorre anche evidenziare che il richiamo fatto nel ricorso in esameall’art. 292 cod. proc. pen. con riferimento all’ordinanza impugnata è privo di pertinenza allavicenda in esame avendo questa Corte di legittimità già avuto modo di chiarire, con unassunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che «L'ordinanza cautelare adottata daltribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292,comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette lamisura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organorequirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante» (In motivazione, la Corte haprecisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica exart. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o lamotivazione assente o apparente) (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv.280603 – 01). Non sfugge peraltro che, nel caso in esame, non è rilevabile alcuna assenzadi motivazione – il Tribunale risulta avere preso contezza delle doglianze difensive ed avervidato congrua risposta in relazione ai profili essenziali della vicenda – e tantomenol’apparenza della stessa.Il Tribunale ha, poi, ben spiegato, richiamando in particolare gli esiti delle operazionidi intercettazione, le ragioni per le quali l'odierno ricorrente, anche prima dell’incontro del 13settembre 2024, era a conoscenza del fatto che il credito preteso dalle persone offese eralegato a prestiti usurari nei confronti delle stesse e che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] a dettoincontro era diretta a risolvere una controversia insorta tra i due gruppi criminali.In sostanza, risulta ben chiarito nel provvedimento impugnato e negli atti dallostesso richiamati come le condotte sottoposte all’esame di questa Corte di legittimitàriguardano una complessa ed articolata vicenda delittuosa relativa prestiti usurari concessi inorigine dallo [OSCURATO:PERSONA] alle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Poiché ad un certo punto le persone offese non erano più state in grado di far fronteai debiti assunti nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], che le aveva reiteratamente minacciate affinchéprovvedessero alla restituzione delle somme ottenute oltre agli interessi (indiscutibilmenteusurari) praticati, il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto ad [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva assicuratodi essere disponibile a risolvere il problema mediante l’intervento di soggetti legati agliambienti criminali dell’area stabiese.[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi organizzato un primo incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e soggettidella criminalità stabiese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali rassicuravano ilPennetti circa il fatto che sarebbero subentrati loro nei crediti vantati dallo [OSCURATO:PERSONA], cosìobbligando le persone offese a pagare a loro i crediti vantati da quest’ultimo.Gli stabiesi avevano quindi organizzato una spedizione intimidatoria nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerlo a rinunciare al credito nei confronti delle persone offese.[OSCURATO:PERSONA] decideva pertanto di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], referente criminale nelcomprensorio dei comuni della Valle dell’Irno, al fine di comprendere i motividell’intromissione degli stabiesi nell’operazione usuraria.[OSCURATO:PERSONA], a questo punto, partecipava ad un incontro con gli interessati nelpomeriggio del 13 settembre 2024 e, all’esito delle spiegazioni che gli venivano fornite,prendeva le parti del [OSCURATO:PERSONA] e garantiva a favore di questo il buon esito del subentro nelprestito usurario, rassicurando che avrebbe posto fine alle pretese dello [OSCURATO:PERSONA] dando ilsuo placet al trasferimento del credito in capo agli interlocutori stabiesi. Nell’occasione ilGenovese, congedandosi dal [OSCURATO:PERSONA] lo ammoniva invitandolo ad onorare il debito nonpiù con lo [OSCURATO:PERSONA] ma con gli stabiesi.Non v’è chi non veda come nella situazione descritta la posizione delle personeoffese vittime di usura e di estorsione era rimasta sostanzialmente immutata in quanto erasemplicemente stato sostituto un creditore ad un altro e come il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] allaluce dell’intervento di persone di elevata caratura criminale continuavano ad essereassoggettate alla forza intimidatrice derivante dalla fama criminale di detti soggetti, nonchédalla prospettata appartenenza (loro o di loro prossimi congiunti) a clan camorristici operantiin Baronissi e nella Valle dell'Irno, segnatamente al clan [OSCURATO:PERSONA] (operante inCastellammare di [OSCURATO:PERSONA]).In pratica, si realizzava in concreto un subentro illecito nel prestito usurario chepassava da un'associazione camorristica all'altra in ragione delle dinamiche legate apregressi contrasti interni ai clan e ad imposizioni di tipo mafioso per ragioni di controllo delterritorio, con conseguente costrizione delle persone offese, che continuavano a versare instato di timore e di soggezione, a corrispondere le somme indebite a favore di soggettiappartenenti ai clan subentranti, somme pur sempre ricollegate sempre all'iniziale prestitousurario concesso da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].Per quanto riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA] risulta quindi ben tratteggiatonell’ordinanza impugnata il ruolo dello stesso nella prosecuzione dell’attività estorsiva, comedetto trasferita da un gruppo malavitoso ad un altro.Quanto, poi, alla circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso di cui all’art.416-bis.1 cod. pen., la stessa, già ben delineata dal G.i.p. le valutazioni del quale sono staterichiamate nell’ordinanza in esame, la configurabilità della stessa è stata motivatamenteribadita dal Tribunale, anche attraverso i richiami ai principi giurisprudenziali in materia (v.pag. 108 e segg.) laddove si è anche fatto riferimento alle dichiarazioni delle stesse personeoffese che hanno affermato di essere ben consapevoli di dover fronteggiare non uno solocriminale ma gruppi di persone che si presentavano concretamente capaci di compiere attiestorsivi: «le persone offese infatti dopo un'iniziale reticenza frutto di una condizione diassoggettamento nei confronti degli indagati considerati come appartenenti adorganizzazioni camorristiche, hanno poi ammesso di essere vittima di condotte estorsive edusurarie non nascondendo in più occasioni il timore e la paura per la loro vita e perl'incolumità dei familiari e di subire atti ritorsivi in danno delle proprie attività economicheanche per effetto delle notizie di stampa apprese sul conto dei predetti indagati».Infine, il Tribunale ha anche ricordato che è emerso che le persone offese hannoavuto terrore dei soggetti contigui al clan camorristico quali il [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli [OSCURATO:PERSONA],in uno a coloro che, come il [OSCURATO:PERSONA], ne sosteneva e ne rafforzava di fatto l’azioneintimidatoria ed estorsiva.La gravità indiziaria e la sussistenza del reato in contestazione all’odierno ricorrenterisultano quindi essere state esposte in modo congruo e logico nell’ordinanza impugnata enessuno dei vizi denunciati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è quindi ravvisabile nel caso inesame.4. Osserva, poi, il Collegio che anche con riguardo alle esigenze cautelari ci si trovain presenza di una motivazione dell’ordinanza impugnata (v. pagg. 113-115) congrua elogica.E’, innanzitutto, dirimente il fatto che in presenza della corretta configurabilità dellacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. diviene operativa la presunzionerelativa di pericolosità dell’indagato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In ogni caso il Tribunale ha fatto ampio richiamo ad altri elementi quali le modalitàesecutive della condotta, l’elevata caratura criminale dell’indagato, pluripregiudicato pergravi reati, tra i quali quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., e l’evidente intraneità dello stessoa contesti criminali che gli hanno consentito di interfacciarsi con altri soggetti di differenteappartenenza criminale, il che rende ancor più concrete ed attuali le esigenze di cautelalegate al pericolo di recidiva ed inattuale la possibilità di applicare nei confronti dello stessola misura degli arresti domiciliari.La motivazione addotta dal Tribunale del riesame appare pertanto adeguata, allaluce del principio affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di esigenze cautelari,la modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazioneper il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravita del fatto (Sez. 6,n. 12404 del 17/2/2005, Genna, Rv. 231323) ed appare altresì adeguata a spiegare la sceltadella custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a prevenire il pericolo direiterazione di reati della stessa specie alla luce dell'orientamento di questa Corte, condivisodal Collegio, secondo il quale in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai finidella motivazione del provvedimento di custodia in carcere non e necessaria un’analiticadimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma e sufficiente che ilgiudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità dicommissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici cheinducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata alfine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbital'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723).5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]