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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28669/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Salerno il 3.10.2019, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, escludendo l'aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità (aggravante ritenuta equivalente in primo grado alle circostanze attenuanti generiche), rideterminando la pena nei confronti dell'imputato in anni uno e mesi due di reclusione - secondo le indicazioni della motivazione del provvedimento impugnato, che ha confermato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., sebbene non applicato nella massima estensione, in ragione delle modalità allarmanti della condotta e dei precedenti penali - nonché le pene accessorie fallimentari per la durata di anni uno e mesi quattro, per effetto della rivalutazione seguita alla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.

Il dispositivo della sentenza, tuttavia, reca un'indicazione difforme dalla motivazione quanto alla pena principale (si stabilisce la reclusione pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, corrispondente alla pena inflitta in primo grado).

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo denuncia la già richiamata contraddittorietà tra dispositivo e motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge avuto riguardo alle regole che sovrintendono all'incompatibilità del giudice.

Ha composto il Collegio d'appello, infatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA], già GUP nel presente processo, che si era dichiarato incompatibile a celebrare il rito abbreviato ed era stato autorizzato ad astenersi già in data 24.11.2016, per aver rigettato, nelle sue funzioni di giudice dell'udienza preliminare, la proposta di patteggiamento.

2.3. Un ultimo motivo di ricorso fa riferimento al mancato avviso della fissazione dell'udienza per il giudizio d'appello.

3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.

3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo eccepito, mentre deve essere rigettato complessivamente nel resto delle ragioni dedotte.2.

La divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata si risolve senza incertezze a favore di quanto indicato in motivazione, poiché è evidente la volontà del giudice d'appello di modificare in melius il trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti del ricorrente, una volta esclusa l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ed operata la riduzione per le attenuanti generiche (sebbene sia stato precisato che tale riduzione non poteva essere applicata nella misura massima consentita per legge).

Ed è condivisa affermazione ritenere che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 1/3/2018, Cipriano, Rv. 273269).

Del resto, già da tempo la più moderna giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690).

E specificamente può ribadirsi che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, G., Rv. 267153).

Anche nella citata sentenza Cipriano, peraltro, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado.

Ad un'analoga rettifica si può procedere anche nel caso del ricorrente oggi in esame, poiché, come anticipato, appare evidente la volontà di prevedere una rideterminazione della pena finale principale inflitta al ricorrente in termini più favorevoli, nella misura indicata in motivazione pari ad anni uno e mesi due di reclusione.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Come noto, l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 12550 del 1/3/2016, K., Rv. 267419; nonchè Sez.

U, n. 5 del 17/4/1996, D'Avino, Rv. 204464 che ha chiarito come l'unico rimedio processuale idoneo a far valere cause di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento sia la ricusazione.

Si veda anche Sez.

U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097).

4. L'ultimo motivo di ricorso evoca una questione processuale in maniera totalmente inammissibile poiché la censura è formulata in maniera perplessa ed esplorativa (si dice laconicamente: "In più sembrerebbe che il Senatore non abbia avuto avviso della fissazione dell'udienza in Corte d'Appello").

P. Q. M. Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, che determina in anni uno e mesi due di re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Salerno il 3.10.2019, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, escludendo l'aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità (aggravante ritenuta equivalente in primo grado alle circostanze attenuanti generiche), rideterminando la pena nei confronti dell'imputato in anni uno e mesi due di reclusione - secondo le indicazioni della motivazione del provvedimento impugnato, che ha confermato il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., sebbene non applicato nella massima estensione, in ragione delle modalità allarmanti della condotta e dei precedenti penali - nonché le pene accessorie fallimentari per la durata di anni uno e mesi quattro, per effetto della rivalutazione seguita alla sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale. Il dispositivo della sentenza, tuttavia, reca un'indicazione difforme dalla motivazione quanto alla pena principale (si stabilisce la reclusione pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, corrispondente alla pena inflitta in primo grado). 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia la già richiamata contraddittorietà tra dispositivo e motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge avuto riguardo alle regole che sovrintendono all'incompatibilità del giudice. Ha composto il Collegio d'appello, infatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA], già GUP nel presente processo, che si era dichiarato incompatibile a celebrare il rito abbreviato ed era stato autorizzato ad astenersi già in data 24.11.2016, per aver rigettato, nelle sue funzioni di giudice dell'udienza preliminare, la proposta di patteggiamento. 2.3. Un ultimo motivo di ricorso fa riferimento al mancato avviso della fissazione dell'udienza per il giudizio d'appello. 3. Il PG ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo eccepito, mentre deve essere rigettato complessivamente nel resto delle ragioni dedotte.2. La divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata si risolve senza incertezze a favore di quanto indicato in motivazione, poiché è evidente la volontà del giudice d'appello di modificare in melius il trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti del ricorrente, una volta esclusa l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ed operata la riduzione per le attenuanti generiche (sebbene sia stato precisato che tale riduzione non poteva essere applicata nella misura massima consentita per legge). Ed è condivisa affermazione ritenere che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 1/3/2018, Cipriano, Rv. 273269). Del resto, già da tempo la più moderna giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690). E specificamente può ribadirsi che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, G., Rv. 267153). Anche nella citata sentenza Cipriano, peraltro, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado. Ad un'analoga rettifica si può procedere anche nel caso del ricorrente oggi in esame, poiché, come anticipato, appare evidente la volontà di prevedere una rideterminazione della pena finale principale inflitta al ricorrente in termini più favorevoli, nella misura indicata in motivazione pari ad anni uno e mesi due di reclusione.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Come noto, l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 12550 del 1/3/2016, K., Rv. 267419; nonchè Sez. U, n. 5 del 17/4/1996, D'Avino, Rv. 204464 che ha chiarito come l'unico rimedio processuale idoneo a far valere cause di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento sia la ricusazione. Si veda anche Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097). 4. L'ultimo motivo di ricorso evoca una questione processuale in maniera totalmente inammissibile poiché la censura è formulata in maniera perplessa ed esplorativa (si dice laconicamente: "In più sembrerebbe che il Senatore non abbia avuto avviso della fissazione dell'udienza in Corte d'Appello"). P. Q. M. Rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, che determina in anni uno e mesi due di re
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