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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04231/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 giugno 2022 il giudice di pace di Piacenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima intensità del dolo e la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato, e sul cui diniego in sentenza non vi è alcuna motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata verifica dell'eventuale avvenuta tsone dello straniero dal territorio dello Stato.

Con il ,p-r-i-pno motivo il ricorrente lamenta applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale e mancata concessione delle attenuanti generiche in difetto di adeguata motivazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui il ricorrente lamenta mancata motivazione in punto di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza del giudice di pace vi era, in effetti, la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

In motivazione, però, non vi è una risposta a questa domanda che aveva presentato la difesa.

A differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere / di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta.

Posto che l'omessa valutazione di una richiesta, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice di pace per nuovo esame.

Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2022 il giudice di pace di Piacenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.000 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima intensità del dolo e la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato, e sul cui diniego in sentenza non vi è alcuna motivazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancata verifica dell'eventuale avvenuta tsone dello straniero dal territorio dello Stato. Con il ,p-r-i-pno motivo il ricorrente lamenta applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale e mancata concessione delle attenuanti generiche in difetto di adeguata motivazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui il ricorrente lamenta mancata motivazione in punto di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza del giudice di pace vi era, in effetti, la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. In motivazione, però, non vi è una risposta a questa domanda che aveva presentato la difesa. A differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere / di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere particolarmente specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta. Posto che l'omessa valutazione di una richiesta, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice di pace per nuovo esame. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di pace di Piacenza, in diversa persona fisica. Così decis