CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 15745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26017 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla via degli Iuliani, n. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (c.f. CLFVNT86R70A4681) rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Trastevere, n. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1938 - 22.7/5.9.2017 della Corte d'Appello di Firenze, (jt-- A& I 4 -0 udita la relazione nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due distinti ricorsi ex art. 633 cod. proc. civ. la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", titolare dell'azienda adibita a bar, in Montepulciano, alla frazione Acquaviva, via [OSCURATO:PERSONA], nn. 90/92, adiva il Tribunale di Montepulciano. Esponeva che con preliminare in data 15.12.2008 aveva promesso di cedere a [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, aveva promesso di acquistare, l'azienda suindicata; che il prezzo era stato pattuito in euro 165.000,00; che alla sottoscrizione del preliminare la promittente cessionaria aveva emesso, anche a titolo di caparra confirmatoria, tre cambiali da euro 5.000,00 ciascuna. Esponeva che gli effetti cambiari erano rimasti insoluti. Chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di euro 15.000,00. 2. Il tribunale pronunciava l'ingiunzione di pagamento n. 283/2009 con riferimento alle prime due cambiali e l'ingiunzione di pagamento n. 344/2009 con riferimento alla terza cambiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva separate opposizioni. Instava, previa riunione delle opposizioni, per la revoca delle ingiunzioni; in riconvenzionale, chiedeva annullarsi o risolversi il preliminare per inadempimento della promittente cedente e condannarsi la promittente alla restituzione del doppio della caparra. 4. Si costituiva la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.". Instava per il rigetto delle opposizioni e, in reconventio reconventionis, perché fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ. idonea a trasferire all'opponente la proprietà dell'azienda promessa in vendita.5. Riunite le opposizioni, con sentenza n. 312/2010 il Tribunale di Montepulciano revocava i decreti ingiuntivi, opinando per l'indebita parcellizzazione del credito, rigettava le domande tutte formulate dall'opponente, dichiarava inammissibile la domanda ex art. 2932 cod. civ. formulata dell'opposta s.n.c. e compensava integralmente le spese di lite. 6. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c.; esperiva appello incidentale. 7. Con sentenza n. 1938 dei 22.7/5.9.2017 la Corte d'Appello di Firenze rigettava il gravame principale, accoglieva il gravame incidentale e, per l'effetto, rigettava le opposizioni proposte in prime cure dalla principale appellante, confermava i decreti ingiuntivi, trasferiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. alla principale appellante l'azienda promessa in vendita e condannava la principale appellante alle spese del "doppio grado". Evidenziava la corte che le domande dell'appellante principale volte a conseguire l'annullamento ovvero la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente cedente erano del tutto infondate. Evidenziava che del resto la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c. si era assunta l'obbligo di pagare i debiti dell'azienda e di tener indenne la promittente cessionaria dalle somme eventualmente pagate. Evidenziava, per altro verso, che la domanda ex art. 2932 cod. civ., esperita dalla iniziale opposta in via di reconventio reconventionis, era senz'altro fondata a fronte dell'incontestato inadempimento dell'iniziale opponente. Evidenzia segnatamente, in ordine alla deduzione della principale appellante, di cui alla memoria ex art. 190 cod. proc. civ., secondo cui l'avversa domanda ex art. 2932 cod. civ. risultava preclusa siccome la promittente venditrice con telegramma del 10.4.2009 l'aveva ex art. 1454 cod. civ. diffidata ad adempiere, che la preclusione ex art. 1453, 2° co., seconda parte, cod. civ. era destinata ad operare unicamente in sede processuale. Evidenziava, per altro verso ancora, in ordine al motivo d'appello incidentale con il quale era stata censurata la revoca delle ingiunzioni di pagamento, che, pur ad ammettere che le ingiunzioni di pagamento fossero state richieste in violazione dei principi di correttezza processuale, mercé un'ingiustificata parcellizzazione della pretesa creditoria, comunque la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c. aveva diritto alla percezione delle somme di cui alle ingiunzioni, trattandosi di importi versati a titolo di caparra confirmatoria ma costituenti parte del prezzo. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C." ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore - con distrazione - delle spese. 9. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ. Deduce che i giudici di merito non hanno rilevato la patente nullità del contratto preliminare per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. Deduce in particolare che il preliminare non reca indicazione delle autorizzazioni amministrative di cui l'azienda fruisce, delle attrezzature trasferite, degli eventuali dipendenti, dell'immobile nel quale l'attività commerciale è esercitata.11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932, 10 co. e 2° co., cod. civ. Deduce che la Corte di Firenze ha accolto la domanda ex art. 2932 cod. civ. senza tener conto dell'insussistenza dei presupposti di legge. Deduce in primo luogo che la corte distrettuale ha omesso qualsivoglia accertamento in ordine all'effettiva possibilità di dare esecuzione in forma specifica al contratto, viepiù che sarebbe stato necessario il riscontro della preventiva approvazione dell'autorità amministrativa; che al momento della pronuncia della corte distrettuale l'azienda era cessata da tempo; che la stipulazione del definitivo era subordinata alla stipulazione del contratto di locazione dell'immobile in cui l'attività aziendale sarebbe stata da svolgere. Deduce in secondo luogo che la corte distrettuale ha omesso qualsivoglia accertamento in ordine all'offerta da parte della promittente venditrice della sua prestazione, viepiù che dagli atti di causa emerge la volontà della controparte di recedere dal contratto e di ritenere la caparra. 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 2932 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la cessazione della materia del contendere. Deduce che nel corso del giudizio d'appello è venuto meno l'interesse ad agire della controparte, siccome con provvedimento del 13.9.2012 è stata disposta la chiusura dell'esercizio commerciale in dipendenza della sospensione volontaria dell'attività per oltre un anno.13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omesso esame dell'eccezione ex artt. 1453 e 1454 cod. civ. e la violazione degli artt. 167, 2° co., e 183, 5° co., cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1453, 1454 e 2932 cod. civ. Deduce che la Corte di Firenze ha omesso l'esame dell'eccezione e comunque non ha compiutamente e correttamente vagliato l'eccezione, sostanziale e non già processuale, concernente la preclusione all'esercizio dell'azione ex art. 2932 cod. civ. in dipendenza dell'avvenuta previa risoluzione del contratto determinatasi a seguito all'inoltro, con raccomandata a.r. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte della promittente cedente della diffida ad adempiere. Deduce altresì che, contrariamente all'assunto della corte territoriale, l'eccezione è stata ritualmente formulata in prime cure e ritualmente reiterata in seconde cure. 14. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1453, 1454 e 2932 cod. civ. Deduce che la "[OSCURATO:SOCIETA]" si è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto mediante l'inoltro della diffida ad adempiere, sicché non poteva più richiedere il pagamento della caparra e dell'acconto sul prezzo. Deduce quindi che ha errato la corte di merito ad accogliere la domanda di pagamento sottesa ad entrambi i decreti ingiuntivi. 15. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per la controversia.Deduce che ha errato la Corte di Firenze a disconoscere l'illegittima parcellizzazione del credito e a reputare procedibile la domanda monitoria. 16. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso vanno disaminati congiuntamente; invero, i motivi anzidetti sono da rigettare e identiche sono le ragioni che in via prioritaria militano in tal senso. 17. L'impugnato dictum per nulla riflette le quaestiones veicolate dai mezzi di impugnazione in disamina (nelle "conclusioni" delle parti - pagg. 1 e 2 - l'impugnato dictum riferisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto "annullare il contratto preliminare ovvero dichiararne la risoluzione per i motivi di cui in atto"; nei "motivi della decisione" - pag. 4 - l'impugnato dictum riferisce che "parte appellante lamenta il vizio del consenso o la sussistenza di inadempimento giustificante la risoluzione del preliminare sulla base di tre motivi già disattesi dal Giudice di I grado: la sussistenza di una ipoteca sul bene immobile dove veniva svolta l'attività; la sussistenza di bilanci in perdita e la presenza di debiti di fornitori"). Cosicché la ricorrente avrebbe dovuto, per un verso, dar conto in maniera specifica ed "autosufficiente" della rituale proposizione nei gradi di merito delle quaestiones de quíbus (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694). Cosicché la ricorrente avrebbe dovuto, per altro verso, denunciare, a rigore, in conformità alle indicazioni di cui alla pronuncia n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite di questa Corte, una omissione di pronuncia. Sovviene quindi l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino - è il caso senz'altro delle quaestiones veicolate dai motivi di ricorso in disamina - indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). Va pertanto condiviso il rilievo di "novità" delle quaestiones de quibus formulato dalla controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 5, 6 e 8). 18. In ogni caso, con precipuo riferimento al primo motivo - pur a prescindere dal difetto di "autosufficienza" con riferimento al testo del "preliminare", di cui è stato riprodotto un semplice stralcio (cfr. ricorso, pag. 8) - si rimarca che questa Corte spiega da tempo che la disposizione dell'art 1346 cod. civ., che prescrive che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determina bile", non va intesa in senso assoluto, dovendosi ritenere sufficientemente identificato l'oggetto del contratto quando sia indicato nei suoi elementi essenziali - così come è di certo avvenuto nel caso di specie - mentre non è richiesta una precisa indicazione di tutti i particolari (cfr. Cass. 19.8.1971, n. 2561; Cass. 22.5.1981, n. 3363). In ogni caso, con precipuo riferimento al secondo motivo si rimarca che, allorché ha invocato la pronuncia ex art. 2932 cod. civ., la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c., promittente cedente, si è in tal guisa, per ciò solo, in rapporto al disposto del 2° co. dell'art. 2932 cod. civ., resa senza dubbio alcuno disponibile ad eseguire la sua prestazione. In ogni caso, con precipuo riferimento al terzo motivo, vi è ritenere che l'interesse della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c. all'esperita azione ex art. 2932 cod. civ. indiscutibilmente perduri e persista tuttora nonostante l'addotta disposta chiusura dell'esercizio commerciale. 19. Il quarto motivo di ricorso del pari è da rigettare. 20. Il denunciato omesso esame dell'eccezione concernente la preclusione all'esercizio dell'azione ex art. 2932 cod. civ. in dipendenza dell'(asserita) avvenuta previa risoluzione del contratto ex art. 1454 cod. civ. per nulla si configura. E' sufficiente al riguardo il rinvio ai passaggi motivazionali dell'impugnato dictum dapprima riferiti. 21. In pari tempo l'anzidetta eccezione è stata dalla Corte d'Appello di Firenze compiutamente ed inappuntabilmente vagliata. E' sufficiente, del pari, il rinvio all'insegnamento di questo Giudice del diritto. Ovvero all'insegnamento secondo cui il contraente che abbia intimato diffida ad adempiere, dichiarando espressamente che allo spirare del termine fissato, il contratto sarà risolto di diritto, può rinunciare, anche dopo la scadenza del termine indicato nella stessa e anche attraverso comportamenti concludenti - è propriamente il caso oggetto del ricorso in disamina - alla diffida ed al suo effetto risolutivo (cfr. Cass. 9.5.2016, n. 9317. Cfr. altresì Cass. 18.5.1987, n. 4535). 22. Le enunciate ragioni, militanti per il rigetto del quarto motivo di ricorso, importano ex se il rigetto del quinto motivo di ricorso. Del tutto ingiustificato, perciò, è l'assunto - veicolato dal quinto mezzo - secondo cui, "essendosi avvalsa della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto attraverso la spedizione della diffida ad adempiere, la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva più richiedere il pagamento della caparra versata e dell'acconto sul prezzo" (così ricorso, pag. 20). Evidentemente, mercé la proposizione dell'actio ex art. 2932 cod. civ. la s.n.c. ha invocato l'esecuzione - la manutenzione - del preliminare. E dunque le somme di cui alle iniziali ingiunzioni erano e sono, a norma del 1° co., ultima parte, dell'art. 1385 cod. civ., da imputare senz'altro al prezzo, alla (contro)prestazione dovuta.23. Il sesto motivo di ricorso parimenti è da rigettare. 24. Analogamente per nulla si configura il denunciato omesso esame. Si rinvia, similmente, ai passaggi motivazionali dell'impugnato dictum dapprima riferiti. Comunque, ineccepibilmente la Corte di Firenze ha specificato che, nonostante l'asserita contrarietà ai principi di correttezza processuale, la "[OSCURATO:SOCIETA]" s.n.c. aveva diritto alla percezione delle somme di cui alle ingiunzioni, trattandosi di importi versati a titolo di caparra confirmatoria ma costituenti parte del prezzo dovuto dalla promittente cessionaria. 25. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della s.n.c. controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo. 26. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario della s.n.c. controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 156/0, i.v.a. e cassa come per I0 legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co.