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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 35258/2026

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ha respinto l’istanza di liberazione condizionaleformulata a i sensi del l ’art . 176 cod. pen. nel l ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXche con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione non avendo il Tribunale adeguatamente considerato che nelcorso di dodici anni e sette mesi - tre anni ed otto mesi dei quali trascorsiin libertà - il ricorrente ha dimostrato con la propria condotta di vita di avertracciato una netta ed evidente soluzione di continuità con il turbolentopassato, obbligato dalle gravi condizioni di salute;che, in particolare, nella memoria depositata in data 26 luglio 2026,si rileva che il ricorrente si è sempre attenuto alle prescrizioni impostegli ein ragione delle gravi condizioni di salute che lo affliggono ha dato l’unicadimostrazione di resipiscenza che le dette condizioni gli consentivano;che le doglianze risultano manifestamente infondate;che, in particolare, esse non si confrontano con le argomentazioniindicate alla pagina 2 dell’ordinanza impugnata con le quali si dà atto chedalla informativa dello SCICO e dal parere della DDA di Roma non risultache sia cessato il rischio di contatti tra il ricorrente ed ambienti criminali eche pur a prescindere da tale rischio non risulta la rivisitazione critica inordine alle condotte di reato perpetrate integranti plurimi reati, tra i qualianche quello di sequestro di estorsione a scopo di estorsione;che a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non spiega perchéle pur gravi condizioni di salute che hanno consentito al ricorrente di poterespiare la pena in detenzione domiciliare, siano altresì indicative della certarivisitazione critica e della prova di resipiscenza in ordine alle condotteperpetrata, non essendo sufficiente ai fini della concessione dellaliberazione condizionale, alla luce della giurisprudenza richiamatanell’ordinanza impugnata, la tenuta di una condotta regolare;che, dunque, le argomentazioni del ricorrente risultano meramenteconfutative e volte a prospettare palesi illogicità non risultanti dalprovvedimento impugnato.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha respinto l’istanza di liberazione condizionaleformulata a i sensi del l ’art . 176 cod. pen. nel l ’ interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXche con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione non avendo il Tribunale adeguatamente considerato che nelcorso di dodici anni e sette mesi - tre anni ed otto mesi dei quali trascorsiin libertà - il ricorrente ha dimostrato con la propria condotta di vita di avertracciato una netta ed evidente soluzione di continuità con il turbolentopassato, obbligato dalle gravi condizioni di salute;che, in particolare, nella memoria depositata in data 26 luglio 2026,si rileva che il ricorrente si è sempre attenuto alle prescrizioni impostegli ein ragione delle gravi condizioni di salute che lo affliggono ha dato l’unicadimostrazione di resipiscenza che le dette condizioni gli consentivano;che le doglianze risultano manifestamente infondate;che, in particolare, esse non si confrontano con le argomentazioniindicate alla pagina 2 dell’ordinanza impugnata con le quali si dà atto chedalla informativa dello SCICO e dal parere della DDA di Roma non risultache sia cessato il rischio di contatti tra il ricorrente ed ambienti criminali eche pur a prescindere da tale rischio non risulta la rivisitazione critica inordine alle condotte di reato perpetrate integranti plurimi reati, tra i qualianche quello di sequestro di estorsione a scopo di estorsione;che a fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non spiega perchéle pur gravi condizioni di salute che hanno consentito al ricorrente di poterespiare la pena in detenzione domiciliare, siano altresì indicative della certarivisitazione critica e della prova di resipiscenza in ordine alle condotteperpetrata, non essendo sufficiente ai fini della concessione dellaliberazione condizionale, alla luce della giurisprudenza richiamatanell’ordinanza impugnata, la tenuta di una condotta regolare;che, dunque, le argomentazioni del ricorrente risultano meramenteconfutative e volte a prospettare palesi illogicità non risultanti dalprovvedimento impugnato.Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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