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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15413/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/enti le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2021 della Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio, ha confermato ex art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il provvedimento del 18 aprile 2019, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a carico dello Stato e a favore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159 del 2011 soltanto l'importo di euro 323.121,11, quale somme già liquidate in favore degli amministratori giudiziari, mentre non poteva essere concessa la restituzione degli importi inerenti l'incarico di revisore contabile delle società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 affidato dagli amministratori al professionista su autorizzazione del giudice delegato, nonché degli ulteriori importi del conto utilizzati per il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA]. su specifica richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al fine di salvaguardare la difficile situazione economica della società con l'autorizzazione del giudice delegato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli importi movimentati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] (pari a oltre 250.000,00 euro) non erano stati utilizzati per Finanziare società di interesse dello stesso (e delle quali non era mai stato socio o amministratore) e dovevano, quindi, porsi a carico dello Stato.

Inoltre, gli importi elargiti a favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (pari a 41.933,84 euro), incaricata dagli amministratori di provvedere alla revisione contabile di alcune società oggetto di sequestro di prevenzione nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], andavano posti a carico dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Ai sensi degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011, spetta al giudice delle misure di prevenzione la valutazione della pertinenza delle spese sostenute dal ricorrente in funzione della procedura per l'adempimento dell'incarico di amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro o confisca; tale regola vale anche per le spese inerenti l'attività di revisione contabile affidata rtritariarnik per le società [OSCURATO:SOCIETA] NP s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed Edil trasporti s.n.c. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

1.2. Al contrario, per il resto il ricorso appare inammissibile, perché generico con riferimento agli ulteriori importi del conto utilizzati per il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA].

"al fine di salvaguardare la difficile situazione economica della società", non avendo allegato e documentato (né la fonte normativa di tale pretesa/ né i motivi di inerenza con l'attività pubblica di cui è prevista dagli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011 la liquidazione dal giudice delle misure di prevenzione.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese per la revisione contabile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese per la revisione contabile con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/enti le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2021 della Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio, ha confermato ex art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il provvedimento del 18 aprile 2019, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva posto a carico dello Stato e a favore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159 del 2011 soltanto l'importo di euro 323.121,11, quale somme già liquidate in favore degli amministratori giudiziari, mentre non poteva essere concessa la restituzione degli importi inerenti l'incarico di revisore contabile delle società [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 affidato dagli amministratori al professionista su autorizzazione del giudice delegato, nonché degli ulteriori importi del conto utilizzati per il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA]. su specifica richiesta di [OSCURATO:PERSONA] (oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), al fine di salvaguardare la difficile situazione economica della società con l'autorizzazione del giudice delegato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 42, comma 3, e 46 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli importi movimentati sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] (pari a oltre 250.000,00 euro) non erano stati utilizzati per Finanziare società di interesse dello stesso (e delle quali non era mai stato socio o amministratore) e dovevano, quindi, porsi a carico dello Stato. Inoltre, gli importi elargiti a favore della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (pari a 41.933,84 euro), incaricata dagli amministratori di provvedere alla revisione contabile di alcune società oggetto di sequestro di prevenzione nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], andavano posti a carico dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Ai sensi degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011, spetta al giudice delle misure di prevenzione la valutazione della pertinenza delle spese sostenute dal ricorrente in funzione della procedura per l'adempimento dell'incarico di amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro o confisca; tale regola vale anche per le spese inerenti l'attività di revisione contabile affidata rtritariarnik per le società [OSCURATO:SOCIETA] NP s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. ed Edil trasporti s.n.c. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 1.2. Al contrario, per il resto il ricorso appare inammissibile, perché generico con riferimento agli ulteriori importi del conto utilizzati per il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA]. "al fine di salvaguardare la difficile situazione economica della società", non avendo allegato e documentato (né la fonte normativa di tale pretesa/ né i motivi di inerenza con l'attività pubblica di cui è prevista dagli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011 la liquidazione dal giudice delle misure di prevenzione. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese per la revisione contabile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese per la revisione contabile con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il rico
Decreto Cassazione n. 15413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris