CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo confermava quella emessa in data 12/11/2019 dal Tribunale di Sciacca che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., con riferimento al furto di energia elettrica carpita a favore dell'appartamento abitato dal medesimo unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA]. • 2. Avverso la richiamata sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: - violazione di legge in quanto la sentenza impugnata fonderebbe la responsabilità dell'imputato su meri indizi evincendosi, invece, dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale, l'assoluta estraneità del ricorrente ai fatti contestati; - violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per non avere i giudici di merito concesso le circostanze attenuanti generiche e comunque applicato una pena più mite. 3. [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo consiste in una mera reiterazione di quelli di appello e non si confronta affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado in considerazione delle risultanze processuali dalle quali era emerso incontestabilmente che il ricorrente aveva la disponibilità dell'impianto elettrico e dell'appartamento da esso servito e non poteva non essere a conoscenza dell'allaccio abusivo effettuato tramite un cavo che dall'esterno- giungeva fino all'interno dell'abitazione. La doglianza è pertanto inammissibile atteso che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Ninivaggi, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, dep. 14/09/2016, Ruci, Rv. 267611, che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 2. Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Occorre osservare che nel caso concreto la Corte ha spiegato come il giudizio in merito alla dosimetria della pena fosse fondato sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato già pregiudicato per reati contro il patrimonio. Rtiene il Collegio che le argomentazioni spese dalla sentenza d'appello non meritino censura in considerazione dei consolidati insegnamenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Ed invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 (dep. 04/03/2019), Villani, Rv. 275640 - 01). 3. Dalle considerazioni esposte discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 03 dicembre 2021 Il consi stensore [OSCURATO:PERSONA] ntini France