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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2019 dal GUP del Tribunale di Catanzaro che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per essersi associato alla locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di camorrista, ricoprendo il ruolo di armiere e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione del diritto di difesa e in particolare dell'art. 585 codice procedura penale in relazione all'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 per come modificato dall'articolo 36 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, per mancato rispetto dei termini a difesa, in quanto l'udienza di appello veniva celebrata il 26 maggio 2020 e pertanto il termine per proporre nuovi motivi di appello, di 15 giorni liberi prima dell'udienza sarebbe scaduto il 10 maggio 2020, in costanza di sospensione straordinaria disposta per legge in relazione alla pandemia Covid, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020.

La mancanza dei 15 giorni liberi per consentire al nuovo difensore di proporre nuovi motivi di impugnazione, ha privato l'imputato di una garanzia, in quanto la difesa ha avuto l'unica possibilità di articolare una memoria difensiva ai sensi dell'articolo 121 codice procedura penale.

La corte d'appello avrebbe dovuto differire l'udienza a data successiva e tale mancato rinvio ha determinato la nullità del giudizio. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, poiché la corte avrebbe dovuto prendere in considerazione gli esiti del giudizio principale da cui la posizione dell'odierno imputato era stata stralciata, procedimento convenzionalmente denominato [OSCURATO:PERSONA], celebrato a carico di numerosi imputati anch'essi accusati di appartenere alla cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]; da tale procedimento emerge che l'odierno ricorrente non era inserito nelle dinamiche del sodalizio e che altro coimputato, tale [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva posizione analoga a quella dell'odierno ricorrente in ordine al presunto progetto omicida ai danni di tale Bubba, poi non verificatosi, era stato assolto per non avere commesso il fatto; nonché gli esiti del procedimento penale cosiddetto Crimine in ordine alla associazione mafiosa della locale di Cirò, in cui l'odierno ricorrente non compare come imputato e come appartenente alla locale di [OSCURATO:PERSONA].

Questi due incontestati elementi di fatto evidenziano la illogicità della affermazione che l'odierno ricorrente fosse uomo di fiducia dell'Oliverio, esponente apicale della cosca, poi divenuto collaboratore di giustizia.

La prospettazione accusatoria si fonda sulle dichiarazioni di quest'ultimo, che non hanno trovato riscontro rispetto agli addebiti mossi nei confronti del Guzzo e non possono essere utilizzate per sostenere la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso del Bibiani, trattandosi del medesimo fatto.

Il ricorrente sottolinea peraltro le ragioni per cui le dichiarazioni del collaboratore Oliverio si prestano a plurime critiche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, anche perché il sodalizio capeggiato da quest'ultimo sarebbe stato operativo dal 2007 al 2013, periodo durante il quale l'esponente apicale sarebbe stato recluso in carcere e poi sottoposto a libertà vigilata; non è mai stata registrata una struttura stabile; durante la sua fase operativa il sodalizio avrebbe determinato soltanto l'esecuzione di tre tentate estorsioni, tre estorsioni consumate e un presunto spaccio, mentre non vi è prova che gli omicidi di cui parla il collaboratore siano avvenuti nell'ambito e nell'interesse del sodalizio.

Il ricorrente sottolinea che l'odierno imputato non è presente in nessuna intercettazione con Oliverio, né con altri presunti sodali; non partecipa a nessun incontro o riunione e non risulta provata la sua consapevole volontà di fornire sostegno ad un sodalizio di stampo mafioso.

L'unica conversazione indicata nel provvedimento del GUP, quella del 21 febbraio 2011 registrata al progressivo 626, non viene richiamata dalla Corte di Appello, verosimilmente poiché non vi è alcun riferimento all'odierno imputato.

Il ricorrente ritiene altresì prive di pregio e contraddittorie le dichiarazioni della Jataru che indica l'imputato come sodale del suo compagno, [OSCURATO:PERSONA], e cointeressato nel narcotraffico, attività questa che neppure l'Oliverio ha riferito.

Anche l'ulteriore circostanza valorizzata in sentenza (che le armi utilizzate nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse state consegnate al Bibbiani) non trova riscontro in atti.

Ulteriore conferma della inattendibilità dell'Oliverio si ricava dal contenuto della sentenza assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove è stata esclusa l'esistenza di una ‘ndrina capeggiata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la quantificazione della pena che deve ritenersi incongrua ed eccessivamente rigorosa; nel titoletto del motivo di ricorso si fa riferimento al concorso esterno e alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata a pagina 14 osserva che con l'atto difensivo depositato il 16 maggio 2020 non sono state prospettate argomentazioni nuove afferenti la dedotta inattendibilità delle propalazione del collaboratore, che in quanto integranti motivi nuovi potevano essere articolate, ma questioni del tutto nuove relative a temi non esplorati dall'atto di appello, quali la sussistenza della cosca di cui si ipotizza l'imputato facesse parte, che invece non avendo nessun aggancio con i motivi prospettati con l'atto di appello non potevano essere prese in considerazione dal collegio.

In conclusione, a dispetto di quanto prospettato dal ricorrente, la corte non ha considerato l'atto depositato alla stregua di una semplice memoria ex art. 121 cod. proc.pen. ma l'ha valutato nel rispetto della disciplina dei motivi nuovi che ha ritenuto inammissibili poiché le censure formulate introducevano temi non trattati con i motivi di appello principale; ne consegue che la corte non ha considerato alcuna decadenza in relazione al termine di deposito fissato per i motivi nuovi e la doglianza difensiva è infondata poiché la difesa non ha subito nessuna limitazione del diritto di proporre motivi nuovi.

La censura è comunque generica poiché il ricorrente si limita a dedurre una aspecifica violazione del diritto di difesa e non precisa il contenuto della memoria che ha depositato e il tenore dei motivi nuovi; inoltre non espone gli effetti che la presunta omessa valutazione ha sortito sul giudizio di colpevolezza e non si confronta con la motivazione della corte che, entrando nel merito della memoria, ha sottolineato come alcune censure relative a temi già introdotti con l'appello sarebbero state valutate nel merito e altre del tutto estranee ai motivi di gravame dovevano invece ritenersi inammissibili.Occorre, infine, rilevare che i difensori non hanno chiesto il rinvio dell'udienza e che in sede di conclusioni il Procuratore Generale ha invocato l'inammissibilità della memoria difensiva poiché con la stessa erano stati proposti motivi nuovi che non erano stati comunicati alla Procura, confermando che la memoria è stata considerata come introduttiva dei motivi nuovi. 2.Anche la censura articolata in ordine all'affermazione di responsabilità deve ritenersi inammissibile.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro, deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Invero il ricorso proposto si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227).

La corte di appello, ha dettagliatamente esposto il robusto compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, costituito dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo riconnpreso tra il 2006 e il 2012, e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato riscontro in un corposo compendio costituito dagli esiti delle attività di intercettazione.

Le censure relative al giudizio di attendibilità dei collaboratori risultano manifestamente infondate e generiche poiché non si confrontano con le esaustive argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla credibilità dei collaboratori e in particolare al narrato dell'Oliverio, ritenuto ricco di dettagli, preciso, coerente e privo di sostanziali contraddizioni, che in effetti non vengono neppure segnalate in ricorso.

La corte ha poi sottolineato e richiamato tutte le pronunzie definitive che hanno dato atto della sussistenza di una cosca mafiosa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo apicale assunto dall'Oliverio dal 2006 in poi e in particolare, come riscontri significativi della partecipazione dell'imputato alla detta cosca e della credibilità delle dichiarazioni del collaboratore, l'effettivo rinvenimento di armi anche da guerra nella tenuta agricola dell'odierno ricorrente e il tenore della conversazione intercettata il 21 febbraio 2011, da cui emerge che l'Oliverio aveva subito il sequestro di un kalashnikov in Calabria, a conferma della riconducibilità dell'arsenale in possesso del Bibiani all'esponente apicale del sodalizio.

Altra significativa conferma della piena affidabilità delle accuse dell'Oliverio è stata tratta dalle dichiarazioni della sua ex- compagna, assunta come teste, e dall'evidente inverosimiglianza della ricostruzione offerta dall'imputato. 3.11 terzo motivo è inammissibile perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel sindacato discrezionale dei giudici di merito ed esula dalla competenza della corte di legittimità, salvo che comporti violazioni di legge o sia fondato su argomenti manifestamente illogici; il motivo è inoltre aspecifico in quanto il ricorrente non spiega le ragioni per cui la pena dovrebbe essere ritenuta eccessivamente gravosa in relazione alla entità della condotta posta in essere e non argomenta in alcun modo le censure a sostegno degli altri punti della sentenza preannunziati nell'indicazione del relativo motivo di ricorso, aventi ad oggetto la qualificazione della condotta attribuita al Bibiani come concorso esterno nel reato associativo e il diniego delle attenuanti generiche.

Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2019 dal GUP del Tribunale di Catanzaro che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, per essersi associato alla locale di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di camorrista, ricoprendo il ruolo di armiere e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dai difensori di fiducia, deducendo: 2.1 Violazione del diritto di difesa e in particolare dell'art. 585 codice procedura penale in relazione all'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 per come modificato dall'articolo 36 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, per mancato rispetto dei termini a difesa, in quanto l'udienza di appello veniva celebrata il 26 maggio 2020 e pertanto il termine per proporre nuovi motivi di appello, di 15 giorni liberi prima dell'udienza sarebbe scaduto il 10 maggio 2020, in costanza di sospensione straordinaria disposta per legge in relazione alla pandemia Covid, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020. La mancanza dei 15 giorni liberi per consentire al nuovo difensore di proporre nuovi motivi di impugnazione, ha privato l'imputato di una garanzia, in quanto la difesa ha avuto l'unica possibilità di articolare una memoria difensiva ai sensi dell'articolo 121 codice procedura penale. La corte d'appello avrebbe dovuto differire l'udienza a data successiva e tale mancato rinvio ha determinato la nullità del giudizio. 2.2 vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, poiché la corte avrebbe dovuto prendere in considerazione gli esiti del giudizio principale da cui la posizione dell'odierno imputato era stata stralciata, procedimento convenzionalmente denominato [OSCURATO:PERSONA], celebrato a carico di numerosi imputati anch'essi accusati di appartenere alla cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]; da tale procedimento emerge che l'odierno ricorrente non era inserito nelle dinamiche del sodalizio e che altro coimputato, tale [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva posizione analoga a quella dell'odierno ricorrente in ordine al presunto progetto omicida ai danni di tale Bubba, poi non verificatosi, era stato assolto per non avere commesso il fatto; nonché gli esiti del procedimento penale cosiddetto Crimine in ordine alla associazione mafiosa della locale di Cirò, in cui l'odierno ricorrente non compare come imputato e come appartenente alla locale di [OSCURATO:PERSONA]. Questi due incontestati elementi di fatto evidenziano la illogicità della affermazione che l'odierno ricorrente fosse uomo di fiducia dell'Oliverio, esponente apicale della cosca, poi divenuto collaboratore di giustizia. La prospettazione accusatoria si fonda sulle dichiarazioni di quest'ultimo, che non hanno trovato riscontro rispetto agli addebiti mossi nei confronti del Guzzo e non possono essere utilizzate per sostenere la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso del Bibiani, trattandosi del medesimo fatto. Il ricorrente sottolinea peraltro le ragioni per cui le dichiarazioni del collaboratore Oliverio si prestano a plurime critiche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, anche perché il sodalizio capeggiato da quest'ultimo sarebbe stato operativo dal 2007 al 2013, periodo durante il quale l'esponente apicale sarebbe stato recluso in carcere e poi sottoposto a libertà vigilata; non è mai stata registrata una struttura stabile; durante la sua fase operativa il sodalizio avrebbe determinato soltanto l'esecuzione di tre tentate estorsioni, tre estorsioni consumate e un presunto spaccio, mentre non vi è prova che gli omicidi di cui parla il collaboratore siano avvenuti nell'ambito e nell'interesse del sodalizio. Il ricorrente sottolinea che l'odierno imputato non è presente in nessuna intercettazione con Oliverio, né con altri presunti sodali; non partecipa a nessun incontro o riunione e non risulta provata la sua consapevole volontà di fornire sostegno ad un sodalizio di stampo mafioso. L'unica conversazione indicata nel provvedimento del GUP, quella del 21 febbraio 2011 registrata al progressivo 626, non viene richiamata dalla Corte di Appello, verosimilmente poiché non vi è alcun riferimento all'odierno imputato. Il ricorrente ritiene altresì prive di pregio e contraddittorie le dichiarazioni della Jataru che indica l'imputato come sodale del suo compagno, [OSCURATO:PERSONA], e cointeressato nel narcotraffico, attività questa che neppure l'Oliverio ha riferito. Anche l'ulteriore circostanza valorizzata in sentenza (che le armi utilizzate nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fosse state consegnate al Bibbiani) non trova riscontro in atti. Ulteriore conferma della inattendibilità dell'Oliverio si ricava dal contenuto della sentenza assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove è stata esclusa l'esistenza di una ‘ndrina capeggiata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la quantificazione della pena che deve ritenersi incongrua ed eccessivamente rigorosa; nel titoletto del motivo di ricorso si fa riferimento al concorso esterno e alle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata a pagina 14 osserva che con l'atto difensivo depositato il 16 maggio 2020 non sono state prospettate argomentazioni nuove afferenti la dedotta inattendibilità delle propalazione del collaboratore, che in quanto integranti motivi nuovi potevano essere articolate, ma questioni del tutto nuove relative a temi non esplorati dall'atto di appello, quali la sussistenza della cosca di cui si ipotizza l'imputato facesse parte, che invece non avendo nessun aggancio con i motivi prospettati con l'atto di appello non potevano essere prese in considerazione dal collegio. In conclusione, a dispetto di quanto prospettato dal ricorrente, la corte non ha considerato l'atto depositato alla stregua di una semplice memoria ex art. 121 cod. proc.pen. ma l'ha valutato nel rispetto della disciplina dei motivi nuovi che ha ritenuto inammissibili poiché le censure formulate introducevano temi non trattati con i motivi di appello principale; ne consegue che la corte non ha considerato alcuna decadenza in relazione al termine di deposito fissato per i motivi nuovi e la doglianza difensiva è infondata poiché la difesa non ha subito nessuna limitazione del diritto di proporre motivi nuovi. La censura è comunque generica poiché il ricorrente si limita a dedurre una aspecifica violazione del diritto di difesa e non precisa il contenuto della memoria che ha depositato e il tenore dei motivi nuovi; inoltre non espone gli effetti che la presunta omessa valutazione ha sortito sul giudizio di colpevolezza e non si confronta con la motivazione della corte che, entrando nel merito della memoria, ha sottolineato come alcune censure relative a temi già introdotti con l'appello sarebbero state valutate nel merito e altre del tutto estranee ai motivi di gravame dovevano invece ritenersi inammissibili.Occorre, infine, rilevare che i difensori non hanno chiesto il rinvio dell'udienza e che in sede di conclusioni il Procuratore Generale ha invocato l'inammissibilità della memoria difensiva poiché con la stessa erano stati proposti motivi nuovi che non erano stati comunicati alla Procura, confermando che la memoria è stata considerata come introduttiva dei motivi nuovi. 2.Anche la censura articolata in ordine all'affermazione di responsabilità deve ritenersi inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro, deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Invero il ricorso proposto si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). La corte di appello, ha dettagliatamente esposto il robusto compendio probatorio su cui si fonda l'affermazione di responsabilità, costituito dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo della locale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo riconnpreso tra il 2006 e il 2012, e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato riscontro in un corposo compendio costituito dagli esiti delle attività di intercettazione. Le censure relative al giudizio di attendibilità dei collaboratori risultano manifestamente infondate e generiche poiché non si confrontano con le esaustive argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla credibilità dei collaboratori e in particolare al narrato dell'Oliverio, ritenuto ricco di dettagli, preciso, coerente e privo di sostanziali contraddizioni, che in effetti non vengono neppure segnalate in ricorso. La corte ha poi sottolineato e richiamato tutte le pronunzie definitive che hanno dato atto della sussistenza di una cosca mafiosa nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e del ruolo apicale assunto dall'Oliverio dal 2006 in poi e in particolare, come riscontri significativi della partecipazione dell'imputato alla detta cosca e della credibilità delle dichiarazioni del collaboratore, l'effettivo rinvenimento di armi anche da guerra nella tenuta agricola dell'odierno ricorrente e il tenore della conversazione intercettata il 21 febbraio 2011, da cui emerge che l'Oliverio aveva subito il sequestro di un kalashnikov in Calabria, a conferma della riconducibilità dell'arsenale in possesso del Bibiani all'esponente apicale del sodalizio. Altra significativa conferma della piena affidabilità delle accuse dell'Oliverio è stata tratta dalle dichiarazioni della sua ex- compagna, assunta come teste, e dall'evidente inverosimiglianza della ricostruzione offerta dall'imputato. 3.11 terzo motivo è inammissibile perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel sindacato discrezionale dei giudici di merito ed esula dalla competenza della corte di legittimità, salvo che comporti violazioni di legge o sia fondato su argomenti manifestamente illogici; il motivo è inoltre aspecifico in quanto il ricorrente non spiega le ragioni per cui la pena dovrebbe essere ritenuta eccessivamente gravosa in relazione alla entità della condotta posta in essere e non argomenta in alcun modo le censure a sostegno degli altri punti della sentenza preannunziati nell'indicazione del relativo motivo di ricorso, aventi ad oggetto la qualificazione della condotta attribuita al Bibiani come concorso esterno nel reato associativo e il diniego delle attenuanti generiche. Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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