CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che il primo profilo dell'unico articolato motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. non è consentito, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alla pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo profilo dell'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di uno dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5, ove si dà atto che l'imputato è gravato da ben quattro precedenti penali specifici, che escludono la non abitualità della condotta contestata); che il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato con l'impugnazione e dai giudici di appello invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta; considerato che il terzo profilo dell'unico motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, determinata in misura di molto inferiore al medio edittale, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17