CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34562/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tatItto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] • che ha ha concluso CrIlUtterrefe t/1 ,ye_N-tta trdttie-itansar.2 procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 699, comma 2, cod. pen. limitatamente al coltello tipo Karambit, riqualificando il porto delle residue armi da taglio nella fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 110 del :1.975, e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 3 di arresto ed euro tremila di ammenda. 3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello e nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Assume il difensore che: - [OSCURATO:PERSONA] in sede di identificazione aveva dichiarato domicilio in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via del Quaresimo n. 56/1, presso l'abitazione della sorella Marisa: tale dichiarazione di domicilio era, poi, confermata in calce all'atto di nomina dei difensori di fiducia del 23.4.18, depositata presso la Procura della Repubblica di Modena; - nella sentenza di primo grado è, invece, stato indicato per mero errore materiale come domicilio dichiarato Casalgrande (RE), via Aosta n. 58; - in quest'ultimo indirizzo veniva erroneamente notificato all'imputato il decreto di citazione a giudizio in appello. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A fronte della sentenza di primo grado, che indica come domicilio dichiarato Casalgrande (RE), via Aosta n. 58, il difensore assume Oavere dichiarato, all'atto dell'identificazione, un domicilio diverso ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via del Quaresima n. 56/1), ribadito all'atto della nomina difensiva depositata in Procura. Il ricorso, però, non chiarendo con precisione, i termini di fatto dell'error in procedendo eccepito, e non allegando il compendio documentale necessario per l'esame della doglianza, non contenuto nel fascicolo di primo grado, incorre non solo nella genericità, ma anche nel difetto di autosufficienza. Invero, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiasi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; in senso conforme Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.